Questo Comando di Polizia Locale gestisce e utilizza due dispositivi automatici di controllo del rosso semaforico, violazione del comma 3 dell’art. 146 del Codice della Strada. Alla luce di quanto disposto dall’ Ordinanza 10505/2024 della suprema Corte di Cassazione, si chiede ai consulenti di questa rivista se tale pronunciamento debba essere traslato e applicato per analogia ai dispositivi automatici di controllo per l’accertamento della violazione prevista dell’articolo 146 citato e che, pertanto, i dispositivi di controllo per l’accertamento delle violazioni richiamate dal medesimo articolo, siano soggetti alla “sola procedura di omologazione” e non a quella di approvazione. La richiesta appare doverosa in quanto alcuni Giudici di pace con i loro pronunciamenti sembrano ricondurre a tale interpretazione. Si ringrazia anticipatamente per la risposta.
Nel merito dell’Ordinanza 10505/2025, si evidenzia come i giudici della Corte Suprema abbiano assunto il loro pronunciamento, limitandosi principalmente alla interpretazione letterale del combinato dei commi 1 e 6 dell’articolo 142, del Codice della Strada, sotto l’aspetto operativo, seguendo la linea logica che l’eventuale conflitto semantico-interpretativo tra il citato articolo 142 del CdS e l’articolo 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice, non possa che far prevalere il primo in quanto norma primaria rispetto al secondo che ha natura regolamentare. Anche se tale principio appare contestabile a parere dello scrivente, risulta evidente come la posizione della suprema Corte abbia trovato il suo fondamento giuridico sul richiamo letterale della sola “procedura di omologazione e non di approvazione” dei dispositivi automatici di controllo per l’accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 142 sopra citato. A parere dello scrivente tale assunto giuridico non può essere traslato né applicato per analogia ai dispositivi automatici di controllo per l’accertamento della violazione prevista dell’articolo 146 del Codice della Strada. Difatti, nell’art. 146 in questione non si evince alcun richiamo esplicito sulla necessità o prevalenza che i dispositivi di controllo per l’accertamento delle violazioni richiamate dal medesimo articolo, siano soggetti alla “sola procedura di omologazione”. Invero, per la fattispecie in esame, trova applicazione la norma generale che ha insito il principio regolatorio che consente l’utilizzo di dispositivi anche “approvati “per l’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada. Il principio de quo viene confermato da quanto si evince dall’ art. 45, comma 6, del D.lgs. n. 285/1992, come modificato dal D.lgs. n. 360/1993, che prevede, infatti, che i dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni siano soggetti all’“approvazione od omologazione” da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, formula introdotta consapevolmente dal legislatore con il d.lgs. n. 360/1993, sostituendo la precedente congiunzione cumulativa con una chiaramente alternativa. Tale formulazione evidenzia l’equipollenza delle due procedure, configurandole come strumenti alternativi di validazione tecnica. Tale principio, inoltre, ha la finalità specifica di far garantire la sicurezza stradale complessiva, senza compromettere l’interesse legittimo del trasgressore che ha sempre il diritto di accertare che la procedura sanzionatoria nei suoi confronti sia stata effettuata in modo legittimo nel rispetto delle disposizioni normative esistenti. Pertanto, per le ragioni di fatto e gli elementi di diritto su esposti, si conferma che rispetto a quanto esplicitamente previsto dell’art. 142, l’art. 146 del Codice della Strada non menziona obblighi di omologazione dei dispositivi di controllo automatici e che la sola approvazione ministeriale dei medesimi, certificata da apposito Decreto dirigenziale, sia conforme alle prescrizioni di legge attualmente in vigore. (f.d.)



