Superamento limiti di velocità per un trasporto merci

Il Comando scrivente pone un quesito relativo a un controllo effettuato nei confronti di un veicolo trasporto merci-conto terzi superiore alle 3,5 tonnellate, dal quale è emersa una violazione del superamento dei limiti di velocità veicolare di 10,55 chilometri al netto della detrazione di 5 chilometri, a seguito dello scarico dei dati cronotachigrafici. La problematica che è emersa è stata quella relativa alla sanzioni da applicare alla fattispecie in questione. Da quanto riportato in un prontuario a disposizione del Comando, si dovrebbe applicare la sanzione prevista dal comma 8 e in concorso anche quella del comma 11 dell’art. 142. Poiché sono nati dei dubbi sull’operato effettuato, si chiede se la procedura sanzionatoria applicata risulta corretta ovvero, in caso di risposta negativa, indicare quella che si sarebbe dovuto applicare.

Dal tenore della comunicazione emerge che all’autista sono state applicate due ipotesi sanzionatorie diverse ma dello stesso articolo 142 del CdS. Difatti, al comma 8, dell’art. 142, è previsto che: “Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni”.

Mentre al comma 11 del medesimo articolo, si legge: “Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179”.

Dalla lettura del combinato dei due commi in esame, appare in modo evidente come le due fattispecie di violazioni non solo siano diverse, in quanto il comma 8 richiama un’applicazione della sanzione per eccesso di velocità per tutte le tipologie di veicoli, mentre il comma 11 ne limita l’applicazione solo ad alcune categorie, ma anche, e in particolar modo, che nessuna delle due contempli o richiami il concorso di entrambe nel caso di superamento della velocità.

Per quanto sopra appare evidente come una delle due ipotesi di violazione applicate risulti emanata erroneamente e non doveva essere oggetto di contestazione, in quanto entrambe hanno il medesimo ambito applicativo e la stessa natura giuridica. Difatti, sia una che l’altra sanzionano il superamento del limite di velocità. Pertanto, a parere dello scrivente, per il caso esposto con il quesito doveva trovare applicazione la sola sanzione contemplata dal comma 11 dell’articolo 142 del CdS. (f.d.)

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