Controllo della velocità media su territorio in parte non di competenza

La nostra Amministrazione comunale sarebbe interessata a installare un sistema di controllo di velocità media. Il tratto di strada soggetta al controllo ha le caratteristiche tecniche e amministrative, così come stabilite dal Decreto Salvini dell’11 aprile 2024, per poter effettuare tale tipologia di controllo. L’unica problematica riguarda il fatto che, per rispettare la distanza minima del chilometro, il primo portale dovrebbe essere installato in un tratto di strada non di competenza di questo Comando, in quanto al di fuori dell’ambito territoriale comunale, mentre il secondo portale con cui si accerta l’eventuale violazione della velocità media si troverebbe nel tratto di strada di competenza. Si chiede, pertanto, se sia possibile effettuare il controllo della velocità media nelle condizioni sopra esposte e quale Giudice di pace risulterebbe competente a decidere su un eventuale ricorso contro il provvedimento sanzionatorio, tenuto conto che il sistema di controllo cosi come proposto si troverebbe installato su due comuni differenti.

Per quanto concerne la legittimità dell’attività di accertamento della velocità media dei veicoli laddove il varco di entrata è collocato fuori dal territorio del Comune a cui appartiene l’organo di polizia stradale, si riporta quanto stabilito dal ministero dell’Interno con una propria circolare.
Atteso che nell’attività di accertamento della velocità media i due varchi potrebbero essere collocati in due Comuni diversi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un veicolo ha superato i limiti di velocità, per conoscere il Giudice (o il Prefetto) competente a decidere dell’opposizione (o del ricorso), si può fare riferimento all’art. 9 del Codice di procedura penale, laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui all’articolo precedente (ossia con riferimento in cui il reato è stato consumato), la competenza è del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
Tale interpretazione della norma operata dalla Suprema Corte afferisce, pertanto, alla mera individuazione dell’organo competente a ricevere il ricorso avverso il verbale di accertamento, confermando che la procedura di accertamento della velocità media si realizza attraverso la registrazione del passaggio del veicolo in due punti diversi. Come è noto, infatti, l’accertamento della velocità media si concretizza in una procedura che si compie attraverso la registrazione del passaggio di un veicolo in un punto della strada (cosiddetto varco di entrata) e la successiva registrazione in un punto successivo della stessa strada (cosiddetto varco di uscita) posto a una distanza nota dal primo, con la misurazione del tempo di percorrenza dalla quale si deduce la velocità media. Pertanto, sebbene la violazione si perfezioni nel momento e nel luogo in cui viene completato il calcolo della velocità media, la condotta sanzionata si svolge sull’intero tragitto percorso dal veicolo e l’attività di accertamento viene compiuta a partire dal varco di entrata. Considerando che l’art, 12, comma 1, lettera e) del Codice della Strada e l’art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, limitano l’attività di accertamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale da parte della Polizia Locale all’interno del territorio comunale di competenza, fatta salva la possibilità di sottoscrivere convenzioni con altri Comuni per la gestione del servizio di Polizia Locale, si ritiene che la limitazione territoriale sopra descritta non consenta di operare l’attività di accertamento della velocità media qualora uno dei due varchi sia collocato fuori dal territorio comunale di competenza. (f.d.)

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