Noleggio e subnoleggio, chi paga le multe?

D. Una società svolge attività di noleggio e sub-noleggio di veicoli senza conducente. Nell’ambito di tale attività, ha ricevuto notifica di verbali di accertamento da parte di questo Comando per violazioni al Codice della Strada commesse nel corso del 2025 con veicoli di sua proprietà, ma nella disponibilità materiale di terzi sublocatari. Per ciascuna violazione, la società ha tempestivamente comunicato all’Ente accertatore, ai sensi dell’art. 196 CdS, le generalità complete dei soggetti che avevano la materiale disponibilità dei veicoli al momento dell’infrazione, adempiendo così al proprio onere di collaborazione. Sia il Comando scrivente che la Prefettura competente ritengono che tale società sub-locatrice sia responsabile solidale ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada. La prefettura, inoltre, sostiene la correttezza della procedura richiamando l’art. 94, co. 4, del Codice della Strada, in tema di annotazioni/variazioni dell’intestatario temporaneo e di altri titoli di disponibilità e che La sublocazione non è contemplata dal Codice della Strada” e che, pertanto, la società sub-locatrice non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità. Si chiede se tale interpretazione e la procedura applicata risultino corretti, tenuto conto che altri comandi di polizia locale non applicano la responsabilità solidale alla società locatrice anche in caso di sub-locazione.

R. L’argomentazione centrale della Prefettura, secondo cui “la sublocazione non è contemplata dal Codice della Strada” e che, pertanto, la società sub-locatrice non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità, costituisce, a parere di chi scrive, un mero appiglio formalistico che ignora ˗ volontariamente o per errore ˗ il principio sostanziale e la finalità della riforma del 2021.  L’approccio della Prefettura si scontra non solo con la ratio del Codice della Strada, ma anche con i principi generali dell’ordinamento civilistico. L’art. 1595 c.c., infatti, prevede che il locatore originario abbia azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione e per costringerlo ad adempiere le altre obbligazioni. Dunque, se l’ordinamento civile riconosce questa connessione diretta per le obbligazioni privatistiche, a maggior ragione un’interpretazione logico-sistematica dovrebbe consentire all’Amministrazione di agire direttamente nei confronti del sub-locatario finale per una sanzione amministrativa, una volta che questi sia stato compiutamente identificato. Anche un eventuale richiamo all’art. 94, comma 4 del CdS, invocato per giustificare la propria interpretazione risulta essere mosso da un equivoco di fondo. Infatti, il richiamo all’art. 94, co. 4, in tema di annotazioni/variazioni dell’intestatario temporaneo e di altri titoli di disponibilità, non consente di reintrodurre una responsabilità solidale “a catena” nel perimetro della locazione ex art. 84 CdS. Al contrario, l’art. 196 CdS, nella sua previsione speciale (“in vece del proprietario”), perimetra il regime della locazione senza conducente proprio per evitare indebite estensioni di solidarietà verso soggetti privi di disponibilità nel periodo della violazione. L’art. 94, co. 4, CdS (e gli istituti di “perdita di disponibilità”/annotazioni) serve a perimetrare e rendere opponibili i casi in cui, fuori dall’art. 84 del CdS, la responsabilità solidale ex art. 196 può gravare su soggetti diversi dal proprietario (usufruttuario, utilizzatore in leasing, acquirente con patto di riservato dominio, ecc.). Non è logicamente sostenibile usarlo per “re-introdurre” nel caso di locazione ex art. 84 CdS una solidarietà del locatore/proprietario che la norma speciale – post riforma – ha invece escluso.  Se quindi, come evidente, la ratio che ha appunto ispirato la riforma del 2021, è colpire l’effettivo utilizzatore finale del veicolo, questa risulterebbe disapplicata se si accettasse la tesi per cui l’esonero varrebbe soltanto quando il locatore coincide col proprietario, ma non quando il locatore opera quale sublocatore, finendo per ripristinare impropriamente quella “responsabilità solidale aggiuntiva” che la riforma ha appunto inteso superare. In tale direzione, anche il recente parere del ministero dell’Interno, n. 300/STRAD/1/0000027813.U/2025 del 25.09.2025, con il quale è stata confermata la ratio della norma in argomento, legittimando pienamente il subnoleggio (art. 1595 c.c.) nel settore del rent a car e, come tale, rientrante pienamente nel perimetro dei casi in cui si configura una “perdita di possesso” – proprie del noleggio senza conducente di cui all’art. 84 CdS – e, di conseguenza, nel novero “dell’esonero da responsabilità” di cui all’art. 196 del CdS.
La società, dunque, avendo sublocato il veicolo, aveva perso la detenzione e la disponibilità materiale dello stesso, esattamente come il proprietario originario. Pertanto, non può essere considerata obbligata in solido. Il rifiuto della Prefettura di agire sulla base di tali informazioni si pone in diretto contrasto con la ratio stessa del sistema sanzionatorio della circolazione stradale. (f.d.)

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