Trattori e rimorchi in locazione, quali procedure di verifica?

Spettabile redazione, il nostro Comando ha iniziato a effettuare attività di controllo sull’autotrasporto merci in particolare sul controllo dei dati cronotachigrafici. Nell’ambito del controllo ci confrontiamo spesso con autisti che guidano trattori o hanno rimorchi a titolo di locazione. Vorremmo sapere le corrette procedure da adottare per verificare la legittimità o meno della disponibilità di tali veicoli e le eventuali ipotesi di sanzionamento da applicare.

In tema di noleggio di veicoli che effettuano trasporto professionale di merci e persone, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che è stata implementata, nell’archivio nazionale dei veicoli, la funzione di registrazione dei rimorchi e dei semirimorchi noleggiati. A tale proposito, lo stesso Ministero ha precisato che il termine utile per l’inserimento nell’applicativo REN-noleggi ˗ inizialmente fissato al 15 gennaio 2024 ˗ è slittato al 15 luglio 2024 e che, in ogni caso, la mancata registrazione non comporta l’applicazione di sanzioni da parte degli organi di Polizia e la ricevuta dell’avvenuta registrazione all’applicativo non sostituisce il contratto di noleggio che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo (Circolare del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2024 n. 300/STRAD/1/0000001729.U/2024). Adibire a noleggio con conducente un veicolo destinato a locazione senza conducente configura la sola violazione di cui all’art. 85, comma 4 del vigente Codice della strada (che comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche quella amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del Cds), ma non anche quella prevista dall’art. 84, comma 7-bis dello stesso Cds (e da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per lo stesso periodo). L’art. 84, comma 2 del Cds consente, a precise condizioni, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, ma non anche a titolo di comodato, per le cui fattispecie sanzionatorie si rimanda all’art. 82 del Cds… È possibile, per la filiale italiana di una società straniera, esercitare l’attività di locazione senza conducente (LSC), servendosi di veicoli immatricolati nel Paese straniero, purché ottemperi alle disposizioni contenute nell’art. 1 del D.P.R. 19.12.2001, n. 481 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente), pubblicato in G.U. n. 37 del 13.02.2002, che testualmente recita “L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività (SCIA, Segnalazione certificata di inizio attività) da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia”. Il conducente e locatario di veicolo adibito a locazione senza conducente (LSC), anche contratto all’estero, deve essere sempre in grado di esibire, a richiesta dei competenti organi di controllo, il contratto di locazione (oppure, in alternativa, l’estratto autenticato dello stesso o documento equivalente rilasciato dalle competenti autorità straniere, se la locazione è avvenuta all’estero), dal quale si evincano almeno i seguenti dati: locatore, locatario, data e durata del contratto, identificazione del veicolo.
Quando, invece, il conducente non è anche locatario del veicolo a LSC, questi deve essere anche in possesso del contratto di lavoro (oppure in alternativa un estratto autenticato o una busta paga recente) che riporti i dati del datore di lavoro e del conducente). La mancanza del contratto di locazione a bordo del veicolo adibito a locazione senza conducente (LSC) comporta sempre la violazione, a carico del conducente, del disposto contenuto nell’art. 180, commi 3 e 7 del Cds con l’obbligo di esibire il documento mancante, nonché l’applicazione dell’art. 12 del D.lgs. 286/2005. (f.d.)

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