Il sindaco del nostro Comune continua a richiedere la realizzazione dei cosiddetti “stalli di sosta rosa” riservati ai veicoli delle donne in stato di gravidanza o ai genitori con bambini fino a due anni di età, sostenendo che alcuni Comuni limitrofi li hanno già realizzati L’Ufficio tecnico per la viabilità ha richiesto un parere al Comando di Polizia Locale. Vorremmo avere un parere dai vostri esperti sulla possibilità o meno di realizzazione di questi stalli riservati.
La riservazione degli stalli di sosta è regolamentata, in generale, dal comma 1, lettera d) dell’art. 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” del Codice, modificato dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha introdotto significative innovazioni al Codice in materia di riservazione della sosta, tra cui l’inserimento del suddetto art. 188-bis. Nello specifico, il comma 1 di quest’ultimo esplicita che, per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire e agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Dal combinato disposto del comma 1, lettera d) dell’art. 7 con il comma 1 dell’art. 188-bis, si evince che rientra nella facoltà e non nell’obbligo della singola Amministrazione riservare spazi alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Inoltre, dal comma 2 del medesimo art. 188-bis si desume che i casi e le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, sono stabiliti dal Regolamento, disponendo, in tal modo, la necessità dell’aggiornamento di quest’ultimo in conseguenza delle modifiche apportate alla norma primaria. Con il D.M. 7 aprile 2022 recante “Definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni” (G.U. Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2022), è stato necessario introdurre l’opportuno segnale. Successivamente, con nota prot. n. 6936 del 22 giugno 2022, recante “Segnaletica stradale relativa agli stalli rosa. Chiarimenti al D.M. 7 aprile 2022”, sono stati forniti chiarimenti in ordine al tipo di colore da utilizzare nel pittogramma riportato nell’allegato 1 al citato decreto. Pertanto, i suindicati riferimenti normativi forniscono le indicazioni preliminari per l’installazione della segnaletica verticale e la realizzazione di quella orizzontale destinata a contrassegnare i cosiddetti “stalli rosa” in attesa delle conseguenti modifiche regolamentari, che a oggi risultano soggette alla valutazione interna e che conterranno, tra l’altro, anche le indicazioni necessarie al rilascio del “permesso rosa”, previsto da una norma nazionale e la cui validità, quindi, non potrà essere circoscritta al singolo territorio comunale. Tuttavia, in mancanza della citata norma nazionale di esecuzione in materia, gli eventuali regolamenti comunali, nonché le successive relative ordinanze attuative, adottati dal singolo Comune per disciplinare il rilascio del suddetto “permesso rosa”, risultano validi solo in ambito comunale, ma non consentono di sanzionare ai sensi del Codice della strada. Quanto sopra precisato è stato confermato anche con una recente nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (f.d.)



