Mi trovo in una situazione curiosa. Davo per scontato che le strade cittadine fossero tutte comunali, invece ho scoperto che alcune, seppure a tutti gli effetti strade a uso pubblico, risultano a catasto terreni privati seminativi anche se ormai presenti da più di mezzo secolo. Come e chi deve ovviare a tale anomalia e come fare in modo attivare tale procedura di regolarizzazione? Ringrazio per la cortese attenzione. Saluti.
Le strade esterne all’abitato e destinate prevalentemente al servizio dell’agricoltura, sono definite “vicinali” (cfr. A.M. SANDULLI, Manuale di Diritto Amministrativo, Novene, Napoli, II, pag.813). Esse vengono formate mediante conferimento di suolo dai vari proprietari, dando luogo a una comunione per la quale il godimento non è iure servitutis, ma iure proprietatis, in quanto tutti gli utilizzatori hanno contribuito alla loro apertura. Le porzioni di suolo conferito, pertanto, non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei proprietari conferenti, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà. La materia è attualmente regolata dalla Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446 e dalla Legge 12 febbraio 1958 n. 126. Ai sensi della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, la riparazione e la conservazione delle strade vicinali è a carico degli utenti; il municipio può essere tenuto a concorrere alle spese per le strade vicinali più importanti (art. 51).
Le strade vicinali, sempre di proprietà privata, possono essere soggette a uso privato o pubblico; devono ritenersi strade vicinali soggette a uso pubblico le vie agrarie che, originariamente di natura privata, siano state successivamente aperte al pubblico transito, anche se non classificate come tali e non inserite nell’elenco delle strade pubbliche. L’uso pubblico, infatti, non può essere affermato solo sulla base dell’iscrizione della strada nell’elenco formato dalla pubblica amministrazione delle vie gravate di uso pubblico, in quanto lo stesso non ha natura costitutiva, ma meramente dichiarativa.
Affinché una strada vicinale possa considerarsi di uso pubblico devono sussistere:
1) Il passaggio esercitato a seguito di costituzione di servitù pubblica da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale, quale ad esempio un comune o una frazione;
2) la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di pubblico interesse quale, ad esempio, il collegamento con la pubblica via;
3) un titolo valido a sorreggere l’affermazione di uso pubblico.
Si conferma che le strade vicinali aperte al pubblico passaggio, ancorché private e non inserite nell’elenco delle strade pubbliche, sono da considerarsi a tutti gli effetti ad uso pubblico, e pertanto, ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. c) del vigente Codice della Strada (DLg n. 285/1992), e secondo la definizione di cui all’art. 2 c. 5 lett. D), ultimo periodo, del medesimo, al Comune spetta l’apposizione e la manutenzione della relativa segnaletica. (f.d.)