Passaggio col rosso, quali violazioni?

Spett.le redazione, questo Comando ha sanzionato un’autovettura che superava la linea di arresto all’intersezione semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nel senso di marcia. La violazione accertata a norma di legge è stata confermata dalla documentazione fotografica prodotta dall’apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso. L’accertamento è avvenuto in modalità differita e senza la presenza di agenti di polizia stradale, ai sensi dell’art. 201 c. 1-ter CdS. La violazione veniva aumentata di un terzo in quanto commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, ai sensi dell’art. 195 comma 2 bis del CdS e prevede la sanzione accessoria della decurtazione di 6 punti dalla patente. È stata applicata la sanzione di cui al comma 3 dell’art.146 del CdS, in quanto si è ritenuto che il trasgressore sia comunque passato con il semaforo rosso. Il trasgressore ha fatto ricorso alla Prefettura, ritenendo che l’ipotesi di violazione contestata dovesse essere ricondotta al comma 2 del medesimo articolo e quindi violazione della sola segnaletica orizzontale. Si chiede un parere sulla problematica ai vostri esperti sulla corretta procedura operativa e sanzionatoria.

La fattispecie concreta in esame è riconducibile al mancato rispetto della “canalizzazione direzionale” ex art. 146 commi 1 e 2 del CdS e non al superamento dell’area di incrocio con lanterna semaforica segnalante luce rossa, ex articolo 146, comma 3 del medesimo Codice. Tale assunto trova la sua “ratio giuridica” sul fatto che l’art. 146 del CdS è di portata generale essendo riferito alla “violazione della segnaletica stradale” in genere, ovvero, come si ricava dal comma 1, al complesso della segnaletica: verticale, orizzontale, luminosa, complementare nonché alle segnalazioni degli agenti del traffico.

Come è noto, i commi 2 e 3 dell’articolo in esame stabiliscono le sanzioni per le violazioni della segnaletica stradale: rispettivamente il comma 2 individua la specifica sanzione per la generica violazione della segnaletica, con le eccezioni di cui al secondo periodo del medesimo comma, mentre il comma 3 individua la sanzione specifica, più elevata della precedente, per la fattispecie particolare del mancato rispetto delle indicazioni della lanterna semaforica o dell’agente di traffico che vieta la marcia, con il conseguente proseguimento della marcia. Ne deriva che la sanzione di cui al comma 2 dell’art. 146 sopra citato non deve ritenersi applicabile esclusivamente al mancato rispetto della striscia di arresto in corrispondenza della palina semaforica, poiché il comma 2 costituisce la norma in base alla quale sono sanzionate tutte le violazioni della segnaletica, comunque diverse da quella più grave del proseguimento della marcia con la via impedita di cui al comma 3, cui corrisponde una sanzione pecuniaria maggiore.

Deve porsi in evidenza anche la differente sanzione accessoria, tra il comma 2 e il comma 3, della decurtazione dei punti dalla patente ai sensi degli articoli 126 e 126-bis del CdS. A tal proposito, si evidenzia che nel comma 3, dell’art. 146, non si rinviene alcun riferimento specifico alle lanterne semaforiche veicolari di corsia di cui all’art. 160 del Regolamento di attuazione del CdS, di rilevante interesse al caso di specie, poiché il più volte citato comma 3 è riferito alla violazione della segnalazione del semaforo in genere. Tuttavia, dal comma 3 si ricava indirettamente il principio che la violazione più grave, rispetto a quella del comma 2, è da applicarsi al conducente del veicolo che prosegue la marcia nonostante il semaforo rosso.

Tale principio di carattere generale, nel caso in cui nella zona di attestamento esista una suddivisione della careggiata o semicarreggiata in più corsie specializzate con canalizzazione delle correnti di traffico per le possibili manovre consentite, che costituisce la condizione necessaria (c. 3 dell’art. 160 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del CdS) per l’installazione delle lanterne semaforiche veicolari di corsia, deve essere declinato con l’applicazione della violazione di cui al comma 3 unicamente nel caso in cui il conducente di un veicolo prosegua la marcia nella direzione impedita in quella fase. Ad esempio, un veicolo che prosegua la marcia svoltando a sinistra quando nella lanterna per corsia di svolta a sinistra è accesa la freccia rossa, deve essere sanzionato ai sensi del comma 3 dell’art. 146, indipendentemente se utilizzi la corsia specializzata per la svolta a sinistra o la corsia di attraversamento diretto la cui corrispondente lanterna in quel momento indica la via libera (freccia verde in alto).

Dalla proporzionalità della sanzione, relazionata alla gravità della violazione, infatti, si ricava che il solo proseguimento della marcia nella direzione impedita in quella fase si traduce in un potenziale conflitto con una corrente di traffico interferente e pertanto, nel caso di lanterne di corsia, non è sufficiente considerare il rilevamento del superamento della striscia di arresto in una delle corsie, regolate con lanterna di corsia con luce rossa, poiché risulta necessario valutare quale manovra viene compiuta successivamente, al fine di poter attribuire la violazione del comma 2 dell’art. 146 del CdS, nel caso di proseguimento nella direzione consentita in quella determinata fase semaforica o, in alternativa, la violazione del comma 3, nel caso più grave di proseguimento nella direzione vietata in quella fase.

Per completezza e per quanto detto sopra, va precisato che i dispositivi automatici per il controllo semaforico si attivano solamente per l’accertamento ai fini sanzionatori del passaggio col rosso di un veicolo su una corsia e non sono più utilizzabili nel caso di violazione di lanterne di corsia (violazione della segnaletica luminosa) ai sensi del comma 2 dell’articolo 146. Tale impedimento discende dalle recenti modifiche apportate con la Legge 177/2024 che ha modificato l’articolo 201, comma 1 g-bis: l’accertamento automatico in contestazione differita è limitato al solo caso di passaggio con lanterna semaforica indicante colorazione rossa (vedi comma 3 dell’articolo 146) da parte dei competenti organi di polizia, delle immagini acquisite dal sistema in modo automatico, escludendo di diritto tutte le altre fattispecie di violazione della segnaletica (vedi comma 2 dell’articolo 146).

Al fine di precisare la fattispecie in esame, si possono rilevare sostanzialmente tre possibili situazioni:

1. il veicolo si arresta subito dopo la striscia di arresto;

2. il veicolo prosegue la marcia nella direzione consentita in quella fase semaforica anche se utilizzando la corsia sbagliata;

3. il veicolo prosegue la marcia nella direzione impedita in quella fase semaforica.

Nelle situazioni 1 e 2 la violazione è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell’art. 146 del CdS, ma solo in contestazione immediata, non essendo possibile la contestazione differita alla luce della modifica normativa sopra citata, mentre nel caso 3 la violazione da applicare sarà quella del comma 3 e accertabile con il dispositivo automatico in modalità differita.

Da un puntodi vista operativo, si fa presente come il ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della polizia di stato – Servizio Polizia Stradale – chiamato a pronunciarsi sull’argomento – ha emanato le note prot. 1359 U del 16 gennaio 2025 e prot. 4264 del 12 febbraio 2025, precisando in entrambe come la lettera b) dell’articolo 201, comma 1-bis, del CdS, nel disciplinare l’ipotesi di attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso, ritiene possibile l’accertamento remoto senza contestazione immediata della sola violazione di cui al comma 3 dell’art. 146 del citato Codice. Le medesime note fanno presente, altresì, che l’art. 41 del CdS dispone che le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali. Difatti, secondo le disposizioni del comma 3 dell’art. 41 CdS, queste lanterne semaforiche, che possono essere usate solo su una carreggiata stradale che presenta corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede, hanno lo stesso significato di quelle normali, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata nella freccia.

Con riferimento alle sanzioni applicabili all’attraversamento di un’intersezione regolata da lanterne semaforiche di corsia da parte di un veicolo che procede nella direzione in cui è rivolta la freccia della lanterna semaforica, impegnando l’incrocio provenendo da una corsia di canalizzazione destinata a una direzione diversa, nonostante la lanterna semaforica della corsia che si sta percorrendo obblighi il conducente a rispettarne l’indicazione prescindendo dalla effettiva direzione che poi prende, per il Ministero sussistono ragioni di coerenza sistematica che inducono a ritenere che, nel caso sopraindicato, non ci sia violazione dell’obbligo di arresto indicato dalla luce rossa del semaforo perché tale obbligo è riferito solo a chi prosegue nella direzione della freccia del semaforo stesso. Il comportamento indicato, perciò, sarebbe riferito solo alla violazione della segnaletica orizzontale per aver percorso una corsia di canalizzazione che imponeva una direzione diversa da quella effettivamente presa.

Quest’ultima interpretazione appare maggiormente aderente al contenuto dell’art. 41, comma 12, del CdS, nella parte in cui prevede che i segnali semaforici di corsia impongono prescrizioni specifiche ai soli conducenti dei veicoli che devono proseguire nella direzione indicata nella freccia. Nel caso di specie riportato nel quesito, pertanto, appare evidente come la violazione che ricorre sarebbe quella relativa alle prescrizioni della segnaletica orizzontale e non del semaforo indicante “luce rossa”.

Le note ministeriali precisano, altresì, che se si dovesse interpretare le disposizioni indicate sulla base dell’assunto per il quale la segnalazione semaforica di corsia è un’indicazione rivolta a coloro che percorrono la corsia stessa, si dovrebbe concludere che l’indicazione del semaforo non riguardi solo un comportamento da tenere durante l’attraversamento dell’intersezione ma si riferisca anche alla condotta del conducente già prima di attraversarlo. Ciò, tuttavia, sarebbe palesemente in contrasto con il contenuto del richiamato art. 146, comma 3, sopra citato, che punisce soltanto chi attraversa l’intersezione senza rispettare le indicazioni del semaforo stesso. (f.d.)

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