Veicolo con pubblicità bifacciale

Il Comando scrivente richiede delucidazioni ai vostri esperti sulle procedure operative da mettere in atto in presenza su luogo privato di un veicolo semirimorchio montante un mezzo pubblicitario bifacciale non autorizzato. In particolare, se tale mezzo pubblicitario deve essere considerato come unico mezzo pubblicitario o se i due cartelli pubblicitari possano essere interpretati singolarmente e in maniera indipendente.

Il mezzo pubblicitario in questione, peraltro non autorizzato dall’ente proprietario della strada, appare quale impianto di pubblicità o propaganda ai sensi dell’art. 47, c. 8 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Cds, poiché non ha strutture di sostegno e fondazione come necessario per i cartelli pubblicitari ai sensi del successivo art. 49, c. 2. Inoltre, la superficie esposta eccede i limiti previsti dall’art. 48, comma 1, del medesimo Regolamento. Va ricordato che il posizionamento di vele pubblicitarie o autocarri con messaggi pubblicitari, se lasciati in sosta per oltre 48 ore, come chiarisce l’art.23 del Cds, sono da considerarsi a tutti gli effetti impianti fissi. Invero, il comma 4 del citato art. 23 prevede che “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario”, non distinguendo a tal fine le concrete modalità di collocazione di tali mezzi che, in effetti, può essere operata in svariate forme, quale quella accertata nella fattispecie in esame, ovvero con l’installazione di cartelli pubblicitari sui lati e sul retro di un autoveicolo lasciato fermo per più giorni su area privata, in vista di strada pubblica; e ciò, senza interferenze con la precedente previsione del medesimo art. 23, che, al comma 2, che disciplina la diversa ipotesi della circolazione dei veicoli con scritte o insegne pubblicitarie. Per la fattispecie in esame, si ricorda come l’art. 23, c. 11 del Cds preveda la sanzione amministrativa in relazione alla violazione di una delle disposizioni recate dallo stesso articolo. La violazione nella fattispecie del relativo comma 4 è da riferire pertanto al singolo impianto, non già alle superfici esposte. Stante la carenza di autorizzazione dell’ente proprietario della strada, si fa presente che nei casi di installazione di un mezzo pubblicitario abusivo in prossimità dei margini stradali, è applicabile in solido anche la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 25, c. 5 del Cds, per impianto non autorizzato in violazione della prescrizione sull’uso della strada e sue pertinenze. (f.d.)

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