* Girolamo Simonato
Con
l’emanazione del Decreto-legge del 24/11/2001 n. 474, avente ad oggetto: “Regolamento
di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di
prova dei veicoli”, è stato legiferato che vi è l’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93 (Formalità necessarie per la
circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) 110 (Immatricolazione,
carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle
macchine agricole) e 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici ) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su
strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento,
non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova
ai sensi del presente articolo:
a)
le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i
commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che
esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora
immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100
chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di
ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b)
le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c)
le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di
veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o
dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai
sensi dell’articolo 236 (Modifica delle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della
carta di circolazione) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di
veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d)
gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio
conto.
È
importante rammentare che l’autorizzazione alla circolazione di prova è
rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.
Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione.
Come
emanato dal decreto, l’autorizzazione è
utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a
bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione
medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in
rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione,
purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore
sia munito di delega.
A
chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 98 (Circolazione di prova) del D.lgs. 285/92, in particolare ai
commi:
3.
Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345.
La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia
presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita
delega.
4.
Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695; ne consegue
in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo.
È
interessate un passaggio inserito nella sentenza della Corte di Cassazione
Civile sez. II 4/8/2016 n. 16310, che così recita: “Sotto il profilo teleologico, è poi sufficiente rilevare che la ratio
della disposizione che autorizza
(anche) gli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per
sottoporli a prove tecniche va individuata nella necessità di permettere all’autoriparatore di eseguire
prove su strada, onde verificare l’entità dei malfunzionamenti su cui gli
sia stato richiesto di intervenire e l’efficienza degli interventi da lui
effettuati.”
* Comandante P.L. Unione Pratiarcati –
Albignasego