Autorizzazione alla circolazione di prova

 * Girolamo Simonato

Con l’emanazione del Decreto-legge del 24/11/2001 n. 474, avente ad oggetto: “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”, è stato legiferato che vi è l’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93 (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) 110 (Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole) e 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici ) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:

a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 (Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

È importante rammentare che l’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione.

Come emanato dal decreto, l’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98 (Circolazione di prova) del D.lgs. 285/92, in particolare ai commi:

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695; ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

È interessate un passaggio inserito nella sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 4/8/2016 n. 16310, che così recita: “Sotto il profilo teleologico, è poi sufficiente rilevare che la ratio della disposizione che autorizza (anche) gli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche va individuata nella necessità di permettere all’autoriparatore di eseguire prove su strada, onde verificare l’entità dei malfunzionamenti su cui gli sia stato richiesto di intervenire e l’efficienza degli interventi da lui effettuati.”

 * Comandante P.L. Unione Pratiarcati – Albignasego

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