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Installazione Ztl, le nuove linee guida del Mit

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La Direzione Generale per la sicurezza stradale ha emanato una nota relativa alle richieste di autorizzazione all’installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL).

A decorrere dal 13 gennaio 2020, le richieste di autorizzazione all’installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato ai sensi del D.P.R. n. 250/99 saranno esaminate e messe in istruttoria esclusivamente nel caso in cui siano complete della documentazione e rispondenti alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida” .

A decorrere dal giorno 13 gennaio 2020, le richieste di autorizzazione in oggetto saranno esaminate e messe in istruttoria esclusivamente nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni e completezza della seguente documentazione allegata alla richiesta, con il rispetto della numerazione sotto indicata:

  1. delibera di Giunta di istituzione della zona a traffico limitato (ZTL);
  2. regolamentazione della ZTL (disciplinare) attuata attraverso specifica ordinanza
    dirigenziale riportante i criteri di limitazione e le categorie di veicoli e/o utenti a cui si applica il divieto, il regime di permessi e deroghe, nonché la specifica del numero dei varchi e della loro ubicazione, e la specificazione dei periodi e degli orari di vigenza della ZTL;
  3. relazione descrittiva riportante:
    a) le finalità dell’istituzione della ZTL e del controllo elettronico;
    b) l’individuazione dei varchi necessari a preservare la ZTL;
    c) l’indicazione dello specifico dispositivo da installare, e dell’eventuale specifica
    configurazione, nonché l’indicazione del relativo decreto di omologazione e/o
    estensione;
    d) l’indicazione del numero verde o altro recapito per favorire la mobilità delle
    persone con disabilità;
  4. planimetria riportante la perimetrazione della ZTL, con l’indicazione delle vie di
    fuga e la posizione dei varchi e della relativa segnaletica di preavviso e di varco;
  5. schemi grafici della segnaletica di preavviso e di varco conformi alle “Linee Guida
    sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”;
    – rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”;
    trasmissione esclusivamente all’indirizzo PEC [email protected] di tutta la documentazione, in modo complessivo ed unitario.

Decreto anti-abbandono, dal 6 marzo in vigore le sanzioni

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Solo dal 6 marzo saranno applicabili le sanzioni previste dall’articolo 52 del decreto fiscale (Dl 124/2019) per chi trasporta bambini di età fino a quattro anni su vetture o autocarri senza usare un seggiolino con dispositivo anti-abbandono.

L’obbligo era entrato in vigore il 7 novembre ma le difficoltà da parte deo Governo di attuare la legge ha fatto slittare di 120 giorni l’applicazione della normativa.

A breve dovrebbero essere operativi anche i contributi statali di 30 euro per l’acquisto dei dispositivi. 

Per il 2019 sono stata stanziati 15,1 milioni e dovrebbero essere erogati a chi ha acquistato conservandone documentazione, le risorse stanziate scendono a 5 per il 2020 

Omicidio stradale e lesioni stradali, la revoca della patente non è automatica

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Con la sentenza del 9/12/2019 la sezione penale IV della Corte di Cassazione ha sancito come la revoca della patente di guida non può essere “automatica” nelle  ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali). La revoca immediata della patente di guida si si giustifica solo se il reato è stato aggravato dalla guida in stato di ebbrezza oppure sotto l’effetto di stupefacenti. Negli altri casi il giudice , in luogo della revoca della patente, può procedere con la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.

Ecco la sentenza integrale

Corte di Cassazione Penale sez. IV 9/12/2019 n. 49786

Circolazione stradale – Revoca della patente di guida

RITENUTO IN DIRITTO

1. In via preliminare va ricordato che alla questione “se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, le Sezioni Unite hanno, all’esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019, dato risposta positiva.”
2. Il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’intervenuta pronuncia n. 88 della Corte costituzionale del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019. La Consulta ha, infatti, dichiarato incostituzionale l’art. 222 cod.strada nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Più precisamente nella sentenza citata si legge che “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada”. La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell’art. 136, ultimo comma, Cost., che l’art. 222, comma 2, cod.strada ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento, dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicata.
3. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, con rinvio al Tribunale di Firenze che procederà all’applicazione della sanzione amministrativa alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

Modifiche al Codice della Strada 2020

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Il Codice della Strada deve sempre essere al passo coi tempi per potersi adattare alle mutevoli esigenze degli automobilisti. 408 articoli, di cui 19 appendici, che regolano la guida dei veicoli, la gestione delle strade, il corretto comportamento da mantenere al volante, nonché gli illeciti, le sanzioni e i provvedimenti amministrativi in caso di infrazioni.

Il Governo si è rimesso a lavoro per ultimare le modifiche che andranno a costituire il Nuovo Codice della Strada. Tra le principali novità troviamo:

  1. I maggiorenni potranno circolare con i ciclomotori 125 in autostrada;
  2. Chi verrà sorpreso alla guida con il cellulare in mano rischia la sospensione della patente da 7 a 30 giorni (da uno a tre mesi nel caso di infrazione recidiva), e una multa da 422 a 1.697 euro;
  3. Per la prima volta saranno «normati» monopattini, skate e hoverboard, e lemoto elettriche potranno andare in autostrada;
  4. Confermata l’abolizione della tassa di possesso per i veicoli storici;
  5. Confermata la cancellazione dell’obbligo degli anabbaglianti di giorno per le auto fuori dai centri abitati;
  6. Sanzioni raddoppiate per chi guida una vettura senza assicurazione;
  7. Il collaudo per i veicoli a cui si agganciano carrelli non sarà più necessario. Per questi sarebbe sufficiente il solo certificato della casa costruttrice;
  8. Possibilità d’immatricolare piccoli trattori da parte di privati, senza partita IVA, purché il mezzo non superi le 6 tonnellate.

Art 117 CdS: Limitazioni nella guida

Le seguenti limitazioni sono riferite principalmente ai neopatentati. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non e’ consentito il superamento della velocita’ di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Per saperene di più vi consigliamo di prendere visione delle regole per neopatentati per capire quali auto possono guidare i neopatentati.

Notifica via PEC

Una delle innovazioni presenti nel nuovo Codice della Strada 2020 riguarda la possibilità di notifica della multa tramite posta elettronica certificata. Il conducente che sia in possesso di un indirizzo PEC si vedrà notificato il verbale di contestazione, direttamente per via telematica.

La data di notifica sarà quella in cui verrà generata la ricevuta di avvenuta consegna, completa del messaggio. La notifica, quindi, si perfeziona in questo momento, anche se l’automobilista non l’ha visualizzata o aperta.

Questo aspetto è di fondamentale importanza in caso di proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione, per evitare che i termini decorrano rendendo impossibile l’impugnazione della multa.

Obbligo di Alt sui rettilinei

Altra novità inserita nel Codice della Strada aggiornato riguarda l’obbligo per la polizia stradale di intimare l’Alt alla vettura che percorre una strada a velocità elevata, qualora l’infrazione si verifichi su un rettilineo.

Questa innovazione è stata introdotta a seguito dell’ordinanza numero 27771 della Corte di Cassazione.

Qualora la polizia stradale non dovesse intimare l’Alt al veicolo, dovrà specificare il motivo in maniera esaustiva, fornendo anche le motivazioni che dovranno essere allegate al verbale di contestazione.

Assistenza legale in caso di alcol test

Un ulteriore modifica presente nel Codice della Strada riguarda la presenza di un legale quando si viene sottoposti ad alcol test.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 51284/2017 dispone che la comunicazione della possibilità di assistenza legale non è necessaria quando si esegue l’alcol test, unitamente ad altri esami del sangue per prestare soccorso ad un soggetto ferito in seguito ad incidente, mentre questa assistenza è necessaria quando l’alcol test venga richiesto dalla polizia giudiziaria.

Abuso d’ufficio

Può capitare di trovare un agente che, dopo aver imposto l’Alt all’automobilista, riscontrando una infrazione non grave, lo faccia poi procedere raccomandando di utilizzare maggiore prudenza.

In passato questi casi potevano comportare un’indagine per abuso d’ufficio nei confronti dell’agente perché con il suo comportamento avrebbe generato un vantaggio patrimoniale nei confronti dell’automobilista, mentre a seguito dellasentenza della Cassazione dell’11/10/2017 n° 46788 questa omissione non è configurabile come abuso d’ufficio.

Eliminato obbligo di patente e libretto:

Con le nuove linee guida del CdS 2019, viene eliminato l’obbligo di dover presentare patente e libretto durante un classico controllo. Questo perché d’ora in poi i controlli verranno fatti direttamente via telematica.

Nuovo codice della Strada 2020 ciclisti

Anche i ciclisti vengono inclusi nel Nuovo Codice della Strada 2020:

  • Partiamo dai bambini che saranno obbligati ad avere il casco fino ai 12 anni;
  • I comuni, oltre a poter predisporre le strisce di arresto per i ciclisti davanti a stop e semafori, potranno anche consentire la circolazione degli stessi su corsie preferenziali.

Nuove classi di merito per privati ed aziende

Ulteriore innovazione prevista nel nuovo Codice della Strada riguarda le novità relative alle classi di merito per privati ed aziende.

L’Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni dovrà stilare un documento con la rilevazione della storia assicurativa e l’assegnazione della classe di CU, anche per le annualità coperte da contratti stipulati con formula a franchigia ed a tariffa fissa, e queste indicazioni verranno applicate anche per le polizze temporanee.

Per le aziende, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una società ad un socio, la classe di CU maturata sul veicolo, viene riconosciuta al nuovo proprietario, anche in caso di sostituzione dell’auto. Sarà inoltre consentito il trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente, mentre in precedenza questa possibilità era concessa solamente ai coniugi in comunione di beni.

Qualora il veicolo venisse rubato, il proprietario può conservare la classe di merito attiva prima della perdita di possesso, anche nel caso in cui questo venga ritrovato successivamente. Tale ipotesi si applica anche in caso di mancata vendita.

In caso di auto acquistata in leasing o con noleggio a lungo termine, l’utilizzatore si vedrà riconosciuta la classe di merito anche nell’ipotesi in cui non dovesse riscattare l’auto ed acquistare una vettura nuova.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche per veicoli acquistati da coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, come ad esempio il coniuge o un familiare.

Sicurezza stradale, Lamorgese promuove tavolo per una campagna informativa straordinaria

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«È davvero insopportabile il costo umano e sociale provocato dalle tante giovani vite perse sulle nostre strade urbane ed extra urbane a causa della velocità eccessiva, della distrazione e delle condizioni psico-fisiche di chi si mette alla guida», ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese anche in relazione ai tragici incidenti in cui sono morti sette ragazzi tedeschi in Valle Aurina e due donne a Senigallia. 

«Sul fronte della sicurezza stradale e della salvaguardia della vita dei pedoni ed in generale degli utenti “deboli” della strada – ha aggiunto la responsabile del Viminale – occorre continuare ad agire con costanza e con severità sul piano dei controlli e della repressione delle violazioni del codice della strada, rafforzando la presenza e l’attività delle Forze di polizia e delle Polizie locali, eventualmente prevedendo un inasprimento delle sanzioni accessorie attualmente previste».

«Tuttavia – ha proseguito il ministro – occorre fare di più sul piano della prevenzione: per questo, insieme alle altre istituzioni interessate e con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, mi farò promotrice di un tavolo di coordinamento per una campagna informativa straordinaria, rivolta innanzitutto alle giovani generazioni, sui rischi legati alla violazione delle regole della circolazione stradale e in particolare di quelle previste sul divieto di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti». 

«Ho già chiesto a tutti i prefetti di realizzare, con l’ausilio degli Osservatori sulla incidentalità stradale, un monitoraggio periodico sulle cause e sulle dinamiche più ricorrenti dei sinistri anche al fine di orientare in maniera specifica iniziative da svolgere sui territori», ha concluso il ministro Lamorgese.

Legge di Bilancio 2020: chi vince e chi perde. Le Guardie, di nuovo, perdono.

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Abbiamo finito il varietà natalizio? Bene. Possiamo tornare seri, concreti e, ovviamente, sconfitti.   

La politica delle ultime settimane è stata dominata dalle discussioni inerenti la “Manovra”, la “legge di Bilancio”, la norma, insomma, che annualmente viene promulgata per dare una linea ben chiara alle spese dello Stato per l’anno successivo e che spesse volte viene usata per inserire vari piccoli obiettivi politici dell’ultimo minuto tramite vari emendamenti attaccati in modo più o meno logico agli obiettivi principali.

I nodi che interessavano ad A me le Guardie erano essenzialmente 4: la possibilità di qualchemiglioramento della condizione contrattuale della Polizia Locale, la parificazione richiesta dai Vigili del Fuoco ai tabellari economici delle Forze di Polizia dello Stato, la questione idonei non vincitori, di cui abbiamo già parlato a suo tempo, ed il destino dei 450 circa idonei della Polizia di Stato ritrovatisi esclusi da una graduatoria in forza di requisiti di accesso entrati in vigore dopo che la graduatoria venisse approvata.

Partiamo dagli idonei colpiti dal famigerato comma 361: impossibilitati ad essere assunti nei posti per i quali avevano tanto investito e studiato, si sono uniti in un comitato online, su facebook, ed hanno iniziato a martellare, letteralmente, ogni post di ogni deputato, ministro e senatore durante l’iter di formazione della legge. Centinaia di messaggi, di mail, un bombardamento social assoluto e continuo, con tanto di testi preparati ad hoc e liste di profili cui inviare mail e messaggi privati. Per qualcuno sono diventati una vera ossessione.  

Ammetto che, per carattere, non ero portato a pensare risolutiva una soluzione simile, anzi, ero convinto fosse il modo migliore per rendersi, agli occhi dei politici, delle vere e proprie fastidiose zanzare da schiacciare per il gusto di farlo. E invece no. Certo, c’è stato chi ha fatto blocchi di massa, ma anche chi ha ascoltato, chi ha letto, chi ha valutato che la protesta fosse legittima, e così facendo il comma 361, non esiste più.

Non esiste il 30% di scorrimento ideato in origine dal Ministro Dadone. Le graduatorie 2018 e 2019 hanno ora valenza triennale con SCORRIMENTO TOTALE, quelle dal 2020 in poi avranno validità biennale con il medesimo SCORRIMENTO TOTALE.  Se siete in una graduatoria 2019 poco dopo i vincitori, sì, l’ente che ha bandito il vostro concorso potrà scorrere la graduatoria DOPO IL PRIMO GENNAIO. Si è tornati alla situazione precedente, con l’unica differenza che le graduatorie dureranno due anni e non più tre. Ricordiamoci che lo scorrimento delle graduatorie, per le amministrazioni, resta comunque una facoltà, non un obbligo.

Questo è comunque un ENORME risultato, anche per le modalità con cui è stato raggiunto, forse prima vittoria arrivata direttamente dalla base, dalle persone.

Bravi agli idonei, sarà un piacere averli a breve come colleghi. 

Così come è enorme il risultato dei Vigili del Fuoco, ottenuto grazie ad una lotta sindacale sicuramente forte, più “istituzionale” rispetto quella portata avanti dagli idonei, nata anche sull’onda della simpatia e vicinanza che tutta la popolazione ha per i Vigili del Fuoco, i migliori, lo dirò sempre, tra tutti noi che indossiamo una divisa. I Vigili del Fuoco hanno ottenuto la parificazione stipendiale alle Forze di Polizia di cui alla legge 121/81, con uno stanziamento annuale in crescendo di qui ai successivi 3 anni.

Viene invece, purtroppo, confermata l’antipatia politica per le Guardie: di qualsiasi tipo. Nulla di pervenuto per gli “ex idonei” della Polizia di Stato, che rimangono nel limbo cui sono precipitati dopo il cambiamento di requisiti di accesso, e anche le Guardie Giurate, nonostante diversi incontri con alcuni esponenti, in particolare della ex maggioranza, : sfruttate, deboli, misconosciute, schiave di contratti ed aziende private mentre di fatto tutelano luoghi ad alto afflusso di pubblico.

Per noi Guardie Cittadine la presa in giro è doppia: sono stati riproposti i medesimi emendamenti dell’anno scorso, che prevedevano l’estensione delle qualifiche di Polizia  senza limiti strani di orario o territorio e la parificazione salariale anche nostra alle Forze di Polizia di cui alla citata legge 121, tutti regolarmente cassati o dichiarati inammissibili. Fa ridere perchè l’anno scorso, i medesimi, sono stati presentati da forze allora all’opposizione ed oggi al Governo.

Ci prendono in giro, letteralmente, giocano con noi come il gatto col topo.

Perchè lo fanno? Per colpa nostra. Pensate bene alla nostra situazione: siamo operatori di polizia con un contratto privatistico che permette in sostanza ad ogni comando di farsi un accordo con l’amministrazione per coprire e pagare i turni. Chi lavora in 6 giorni per 6 ore, chi in 6 per 5 ore e 50, chi in 7 ore per 5 giorni. Chi fa serali in ordinario, chi in straordinario, chi in progetto. Chi li paga al mese successivo, chi a 3 mesi, chi l’anno dopo. Chi lavora 12, 18 o 24 ore al giorno. In tutto questo, soprattutto nei comuni con Corpi più grandi e quindi influenti all’interno del loro ente, molti si sono creati dei propri  giardini dell’eden personali o di reparto, che mai andranno a sfaldare per fare un piacere a tutti gli altri. Chi glielo fa fare, a quei comandi che hanno ottenuto condizioni anche migliori delle citate Forze Statali, di rovinare tutto per andare alla pari coi colleghi del paesino X che oggi prendono 1200 euro e lavorano da soli? 

Per quale motivo chi ha ottenuto fondi pensione, strumenti ed equipaggiamenti, dovrebbe volere che tali strumenti andassero a tutti e soprattutto avere un contratto pubblico che, di fatto, nel suo piccolo, gli darebbe condizioni forse meno favorevoli di quello privato attuale?Per tacere di comandanti nominati a simpatie politiche, strapotere amministrativo sull’operato del Corpo di Polizia e tanti altri ingranaggi politici che sono facilmente riversabili sulla categoria, ma anche sfruttabili da pochi furbi che con un contratto pubblicistico perderebbero i loro piccoli feudi? Non più tardi di ieri l’altro mi sono sentito dire da un sindacalista che conviene lottare per il benessere del proprio comune che per quello di tutta la categoria, sottolineando che il benessere di tutti sarebbe probabilmente il malessere dei pochi che lo hanno votato come rappresentante all’interno del suo ente.

 Cosa possono fare quindi le Guardie Cittadine per avere un futuro decente? Poco. Nulla. Purtroppo. Siamo corrosi dalle lotte interne, dal bisogno di sentirsi migliori del collega che abbiamo accanto, funestati da migliaia di macchiette prive di dignità e spina dorsale che si sentono tranquille e realizzate nell’essere lo zerbino del politicante, perfino del cittadino petulante di turno, che osteggiano apertamente qualsiasi attività di polizia in favore di una vita tranquilla e serena a spadroneggiare come un caporale tra veicoli in sosta e banchetti al mercato. 

Siamo schiavi di una mediocrità insita nella categoria, specchio di quella del paese, creata a tavolino per avere una categoria di servi sciocchi cui far fare tutto ciò che rende antipatico il lavoro di polizia in cambio di poche decine di denari – per restare in tema biblico/natalizio – in più rispetto i dipendenti amministrativi del comune e del potere di scacciare suonatori ambulanti, multare venditori di paccottiglie, minacciare parcheggiatori abusivi, pontificare tra auto parcheggiate in doppia fila fuori scuole e pasticcerie. Falliti elevati ad esempi.

 Ma c’è anche una Polizia Locale bella. Quella che ogni giorno riempie con le sue notizie A me le Guardie. Quella che sta formando le nuove leve di Milano. Quella protagonista dei Revolution.Quella che salva vite, che protegge i più deboli, che lavora 24 ore su 24 per soccorrere le vittime di un’alluvione, che dona giustizia alle vittime della strada, che protegge i giovani dallo spaccio e gli anziani dalle truffe, che insegna educazione alla legalità nelle scuole, che garantisce la sicurezza in ogni città, comune e comunità, che da la propria vita per quelle altrui. C’è la nostra Polizia Locale. Ci siamo noi Guardie Cittadine.

Fate in modo che questa Polizia Locale sia quella dominante, ed i riconoscimenti arriveranno da soli.

Fonte: ameleguardie.wordpress.com

Oltraggio a pubblico ufficiale, non è incostituzionale la pena da 15 giorni a 3 anni di carcere

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“Non è contraria ai principi di uguaglianza e proporzionalità la pena da 15 giorni a 3 anni di reclusione stabilita per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, nella versione in vigore dal 2009 fino all’entrata in vigore del “decreto sicurezza” dell’estate 2019, che ha innalzato il minimo a 6 mesi”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 284 depositata oggi (relatore Francesco Viganò), dichiarando infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Torino. Nel 1994 la Corte aveva dichiarato incostituzionale, in quanto sproporzionata, la pena minima di 6 mesi di reclusione, allora prevista per il reato di oltraggio, che all’epoca consisteva nella semplice offesa all’onore o al prestigio di un pubblico ufficiale connessa all’esercizio, presente o passato, delle sue funzioni. In seguito alle modifiche intervenute nel 2009, il reato di oltraggio richiede ora che il fatto sia commesso “mentre” il pubblico ufficiale compie un atto legittimo del suo ufficio. Oltre ad arrecare pregiudizio al suo onore individuale e al prestigio dell’amministrazione di appartenenza, il reato finisce, così, per ostacolare il concreto svolgimento delle funzioni del pubblico ufficiale, creando inoltre il pericolo che la reazione offensiva possa trasmodare in un’aggressione minacciosa o violenta, ad opera dello stesso autore del reato o di terzi presenti al momento del fatto. La pena minima di 15 giorni di reclusione prevista dal legislatore del 2009 non può, pertanto, considerarsi manifestamente eccessiva a fronte della non trascurabile gravità di questo reato, così come oggi previsto dal codice penale.

Stop autovelox “imboscati”, le postazioni devono essere evidenti e segnalate

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LECCE – Basta con gli autovelox “imboscati”. Annullato il verbale elevato per eccesso di velocità perché la postazione di controllo elettronico deve essere visibile, oltre che segnalata: l’apparecchio, invece, si trova praticamente mimetizzato in quanto è di colore grigio e installato in mezzo alla vegetazione posta al di là del guard rail. Il tutto contro l’articolo 3 del decreto legge 117/08, secondo cui devono risultare evidenti per i conducenti dei veicoli gli strumenti di misurazione della velocità sia fissi sia mobili. È quanto emerge dalla sentenza 2643/19, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Avellino (magistrato onorario Ernesto Cerullo). Accolta l’opposizione proposta dal trasgressore difeso dall’avvocato Ciro Aquino.

L’obbligo di rendere riconoscibili le postazioni di rilevamento automatico dell’andatura dei veicoli vale sia per gli apparecchi fissi sia per quelli mobili in base alle disposizioni del decreto Bianchi, che prende il nome dell’allora ministro dei Trasporti, Alessandro. Non si configura, dunque, la sola violazione dell’articolo 142 Cds quando lo strumento di misurazione utilizzato dall’amministrazione risulta nella sostanza invisibile perché si perde fra le piante, mentre manca la cartellonistica luminosa per avvisare gli automobilisti del controllo automatico in corso: la segnalazione dello strumento dovrebbe invece avere dimensioni almeno pari a quella di preavviso.

E nella specie il cartello si legge a stento. Al Comune non resta che pagare le spese di giudizio. Nuovi “Stop” contro gli autovelox per “far cassa” dopo altre recenti decisioni segnalate dallo “Sportello dei Diritti”. Insomma, perGiovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori. Giungono infatti quotidiane lamentele da parte di automobilisti sull’utilizzo di strumenti di rilevazione della velocità nascosti come delle vere trappole o trabocchetti. Tale procedura oltre che violare norme del Cds mette spesso a rischio l’incolumità degli utenti della strada che sorpresi dalla improvvisa presenza in carreggiata di apparecchi tipo autovelox con agenti seminascosti azzardano, in non rari casi, manovre pericolose per evitare salate multe la decurtazione di punti o il ritiro della patente.

In particolare ed in riferimento alle disposizioni contenute nella legge 2.10.2007, n. 160, di conversione del D.L. 3.8.2007, n. 117, con le quali è stata richiamata l’attenzione dei comandi di polizia locale sull’obbligo della preventiva e ben visibile segnalazione delle postazioni di controllo sulle reti stradali, ad eccezioni dei dispositivi installati a bordo di veicolo che misurano la velocità in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”, e del rispetto delle distanze regolamentari delle postazioni. Lo “Sportello dei Diritti” auspica che la sentenza del GdP di Avellino possa estendere la sua forza persuasiva a tutto il territorio nazionale perchè i controlli vengano eseguiti nel pieno rispetto delle norme e che possano rafforzare il rapporto cittadino-istituzione, improntandolo ad uno spirito di fattiva collaborazione, trasparenza e fiducia, evitando, invece, quei comportamenti che possano generare sospetti e perplessità sul corretto operato della P.A.

ari a quella di preavviso.

E nella specie il cartello si legge a stento. Al Comune non resta che pagare le spese di giudizio. Nuovi “Stop” contro gli autovelox per “far cassa” dopo altre recenti decisioni segnalate dallo “Sportello dei Diritti”. Insomma, perGiovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori. Giungono infatti quotidiane lamentele da parte di automobilisti sull’utilizzo di strumenti di rilevazione della velocità nascosti come delle vere trappole o trabocchetti. Tale procedura oltre che violare norme del Cds mette spesso a rischio l’incolumità degli utenti della strada che sorpresi dalla improvvisa presenza in carreggiata di apparecchi tipo autovelox con agenti seminascosti azzardano, in non rari casi, manovre pericolose per evitare salate multe la decurtazione di punti o il ritiro della patente.

In particolare ed in riferimento alle disposizioni contenute nella legge 2.10.2007, n. 160, di conversione del D.L. 3.8.2007, n. 117, con le quali è stata richiamata l’attenzione dei comandi di polizia locale sull’obbligo della preventiva e ben visibile segnalazione delle postazioni di controllo sulle reti stradali, ad eccezioni dei dispositivi installati a bordo di veicolo che misurano la velocità in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”, e del rispetto delle distanze regolamentari delle postazioni. Lo “Sportello dei Diritti” auspica che la sentenza del GdP di Avellino possa estendere la sua forza persuasiva a tutto il territorio nazionale perchè i controlli vengano eseguiti nel pieno rispetto delle norme e che possano rafforzare il rapporto cittadino-istituzione, improntandolo ad uno spirito di fattiva collaborazione, trasparenza e fiducia, evitando, invece, quei comportamenti che possano generare sospetti e perplessità sul corretto operato della P.A.

Polizia locale Matera, 10 nuovi agenti

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Si terranno nei prossimi giorni “nella Sala Mandela del Comune di Matera le prove orali del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci agenti della Polizia locale”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale materana. “Bisogna considerare che – ha evidenziato il sindaco, Raffaello De Ruggieri – da oltre 20 anni non si effettuavano concorsi pubblici per l’assunzione di personale al Comune di Matera”.

Nuovo codice della strada, le novità del 2020

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Il 2020 ha portato modifiche al Codice della Strada.

Il Codice della Strada deve sempre essere al passo coi tempi per potersi adattare alle mutevoli esigenze degli automobilisti. 408 articoli, di cui 19 appendici, che regolano la guida dei veicoli, la gestione delle strade, il corretto comportamento da mantenere al volante, nonché gli illeciti, le sanzioni e i provvedimenti amministrativi in caso di infrazioni.

Il Governo si è rimesso a lavoro per ultimare le modifiche che andranno a costituire il Nuovo Codice della Strada. Tra le principali novità troviamo:

  1. I maggiorenni potranno circolare con i ciclomotori 125 in autostrada;
  2. Chi verrà sorpreso alla guida con il cellulare in mano rischia la sospensione della patente da 7 a 30 giorni (da uno a tre mesi nel caso di infrazione recidiva), e una multa da 422 a 1.697 euro;
  3. Per la prima volta saranno «normati» monopattini, skate e hoverboard, e lemoto elettriche potranno andare in autostrada;
  4. Confermata l’abolizione della tassa di possesso per i veicoli storici;
  5. Confermata la cancellazione dell’obbligo degli anabbaglianti di giorno per le auto fuori dai centri abitati;
  6. Sanzioni raddoppiate per chi guida una vettura senza assicurazione;
  7. Il collaudo per i veicoli a cui si agganciano carrelli non sarà più necessario. Per questi sarebbe sufficiente il solo certificato della casa costruttrice;
  8. Possibilità d’immatricolare piccoli trattori da parte di privati, senza partita IVA, purché il mezzo non superi le 6 tonnellate.

Art 117 CdS: Limitazioni nella guida

Le seguenti limitazioni sono riferite principalmente ai neopatentati. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non e’ consentito il superamento della velocita’ di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Per saperene di più vi consigliamo di prendere visione delle regole per neopatentati per capire quali auto possono guidare i neopatentati.

Notifica via PEC

Una delle innovazioni presenti nel nuovo Codice della Strada 2020 riguarda la possibilità di notifica della multa tramite posta elettronica certificata. Il conducente che sia in possesso di un indirizzo PEC si vedrà notificato il verbale di contestazione, direttamente per via telematica.

La data di notifica sarà quella in cui verrà generata la ricevuta di avvenuta consegna, completa del messaggio. La notifica, quindi, si perfeziona in questo momento, anche se l’automobilista non l’ha visualizzata o aperta.

Questo aspetto è di fondamentale importanza in caso di proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione, per evitare che i termini decorrano rendendo impossibile l’impugnazione della multa.

Obbligo di Alt sui rettilinei

Altra novità inserita nel Codice della Strada aggiornato riguarda l’obbligo per la polizia stradale di intimare l’Alt alla vettura che percorre una strada a velocità elevata, qualora l’infrazione si verifichi su un rettilineo.

Questa innovazione è stata introdotta a seguito dell’ordinanza numero 27771 della Corte di Cassazione.

Qualora la polizia stradale non dovesse intimare l’Alt al veicolo, dovrà specificare il motivo in maniera esaustiva, fornendo anche le motivazioni che dovranno essere allegate al verbale di contestazione.

Assistenza legale in caso di alcol test

Un ulteriore modifica presente nel Codice della Strada riguarda la presenza di un legale quando si viene sottoposti ad alcol test.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 51284/2017 dispone che la comunicazione della possibilità di assistenza legale non è necessaria quando si esegue l’alcol test, unitamente ad altri esami del sangue per prestare soccorso ad un soggetto ferito in seguito ad incidente, mentre questa assistenza è necessaria quando l’alcol test venga richiesto dalla polizia giudiziaria.

Abuso d’ufficio

Può capitare di trovare un agente che, dopo aver imposto l’Alt all’automobilista, riscontrando una infrazione non grave, lo faccia poi procedere raccomandando di utilizzare maggiore prudenza.

In passato questi casi potevano comportare un’indagine per abuso d’ufficio nei confronti dell’agente perché con il suo comportamento avrebbe generato un vantaggio patrimoniale nei confronti dell’automobilista, mentre a seguito dellasentenza della Cassazione dell’11/10/2017 n° 46788 questa omissione non è configurabile come abuso d’ufficio.

Eliminato obbligo di patente e libretto:

Con le nuove linee guida del CdS 2019, viene eliminato l’obbligo di dover presentare patente e libretto durante un classico controllo. Questo perché d’ora in poi i controlli verranno fatti direttamente via telematica.

Nuovo codice della Strada 2020 ciclisti

Anche i ciclisti vengono inclusi nel Nuovo Codice della Strada 2020:

  • Partiamo dai bambini che saranno obbligati ad avere il casco fino ai 12 anni;
  • I comuni, oltre a poter predisporre le strisce di arresto per i ciclisti davanti a stop e semafori, potranno anche consentire la circolazione degli stessi su corsie preferenziali.

Nuove classi di merito per privati ed aziende

Ulteriore innovazione prevista nel nuovo Codice della Strada riguarda le novità relative alle classi di merito per privati ed aziende.

L’Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni dovrà stilare un documento con la rilevazione della storia assicurativa e l’assegnazione della classe di CU, anche per le annualità coperte da contratti stipulati con formula a franchigia ed a tariffa fissa, e queste indicazioni verranno applicate anche per le polizze temporanee.

Per le aziende, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una società ad un socio, la classe di CU maturata sul veicolo, viene riconosciuta al nuovo proprietario, anche in caso di sostituzione dell’auto. Sarà inoltre consentito il trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente, mentre in precedenza questa possibilità era concessa solamente ai coniugi in comunione di beni.

Qualora il veicolo venisse rubato, il proprietario può conservare la classe di merito attiva prima della perdita di possesso, anche nel caso in cui questo venga ritrovato successivamente. Tale ipotesi si applica anche in caso di mancata vendita.

In caso di auto acquistata in leasing o con noleggio a lungo termine, l’utilizzatore si vedrà riconosciuta la classe di merito anche nell’ipotesi in cui non dovesse riscattare l’auto ed acquistare una vettura nuova.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche per veicoli acquistati da coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, come ad esempio il coniuge o un familiare.