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Corruzione, revocati i domiciliari al comandante di Vibo Valentia

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La seconda sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha revocato la misura degli arresti domiciliari disposta nell’ambito del procedimento denominato “Rinascita Scott” nei confronti del comandante della Polizia Municipale di Vibo Valentia, Filippo Nesci, all’epoca dei fatti contestati, anche, dirigente del Settore 4 (Ripartizione Urbanistica) del Comune.

Le ipotesi accusatorie. Nesci era indagato e cautelato (domiciliari) per un’ipotesi di corruzione “per aver ricevuto promesse di denaro ed altre utilità da parte di Giovanni Giamborino (committente occulto) della realizzazione di un fabbricato d adibire a civile abitazione, uffici ed albergo in via Filanda di Vibo Valentia”. La condotta del corruttore veniva contestata con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

La difesa. Soddisfazione per quanto deciso dal Tribunale del Riesame è stata espressa dal difensore di Filippo Nesci, l’avvocato Diego Brancia: “Esprimo soddisfazione per l’esito della vicenda, con l’auspicio che venga presto disposta la separazione della posizione del dott. Nesci dall’indagine Rinascita-Scott”.

Siena, intensificati i controlli della polizia municipale

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Nelle ultime settimane la Polizia Municipale di Siena ma ha effettuato sul territorio una serie di controlli, anche avvalendosi della tecnologia Scout (telecamera che in tempo reale interroga le banche dati per accertare violazioni su mancanza di copertura assicurativa e revisione periodica).

Sono stati complessivamente controllati circa 400 veicoli. Nell’ambito di questi controlli è stata accertata la violazione per esercizio abusivo di noleggio con conducente esercitato da un cittadino cinese a bordo di un veicolo con targa polacca, contestando la violazione di cui all’Art. 84, comma 4 del codice della strada. Gli uomini della municipale hanno provveduto al ritiro della carta di circolazione ai fini della sospensione.

Nel corso dei controlli sono state poi contestate 7 violazioni all’art.60 per la mancata revisione del veicolo, 2 art. 193 per assenza di copertura assicurativa con conseguente immediato sequestro del veicolo, una violazione all’art. 79 per inefficienza di dispositivi e due art. 180 per mancanza di documenti di guida.

Aggrediti agenti municipale Napoli

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Un momento della celebrazione nel duomo di Napoli del "Giubileo della Polizia Municipale" in occasione della festa di San Sebastiano Patrono del Corpo, Napoli, 3 febbraio 2016. ANSA / CIRO FUSCO

Tre agenti della Polizia Municipale sono stati aggrediti a Napoli da un uomo che ha estratto dalla tasca un grosso coltello cercando di colpire al volto e allo stomaco una poliziotta e successivamente gli altri due componenti della pattuglia.
    I tre agenti stavano effettuando un servizio di prevenzione della vendita ambulante abusiva. Solo con l’ausilio di ulteriore personale, il soggetto, che continuava ad opporsi all’arresto, è stato disarmato e condotto negli uffici per verbalizzare l’arresto.
    L’uomo è stato condotto e sorvegliato da personale della Polizia Municipale nelle camere di sicurezza della Questura di Napoli in attesa di giudizio. Per lui il giudice ha emesso sentenza di condanna a otto mesi e mezzo di reclusione con pena sospesa.

Limite di velocità, la Lega rilancia i 150 all’ora nelle autostrade a 3 corsie

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di Mariolina Sesto*

Autostrade a tre corsie, con asfalto drenante e con tutor. Qui – per la Lega – è possibile innalzare il limite massimo di velocità dai 130 ai 150 chilometri orari. La proposta è contenuta in un emendamento che è stato presentato al Ddl di riforma del codice della strada in Aula alla Camera.

L’emendamento leghista L’emendamento presentato da Alessandro Morelli innalza il limite di velocità a 150 chilometri orari solo in alcune autostrade. Quelle che hanno tre precisi requisiti: fondo stradale dotato di asfalto drenante, tre corsie per senso di marcia e tutor per il controllo della velocità. «Si tratta di un obiettivo prima di tutto culturale – dice Morelli -, in un periodo in cui sembra essere in atto una guerra nei confronti dell’automobilista, noi diciamo che oggi l’avanzamento tecnologico sia delle autostrade che degli autoveicoli consente di aumentare il limite di velocità».

Infrastrutture adeguate – Secondo il deputato leghista autore della modifica al codice della strada «i 130 chilometri orari erano pensati per la Ritmo o per l’A12 , per le auto di oggi risulta anacronistico». E a chi dice che aumentando il limite di velocità si inquina di più? «Innalzare il limite di velocità – incalza Morelli – non vuol dire imporre i 150 Km all’ora, chi è contrario è libero di fermarsi a 130….».
L’impatto economico«Innalzare il limite di velocità da 130 a 150 chilometri orari ha anche un positivo impatto economico – sottolinea Morelli -: tra Milano e Rimini ad esempio, si risparmierebbero 20 minuti. Se consideriamo andata e ritorno sono 40. Per un rappresentante di un’azienda può significare fatturare di più o semplicemente tornare prima dai figli la sera…Non bisogna dimenticare che la mobilità fa parte dell’economia».

Il rischio incidenti – Anche questo è un aspetto studiato dai legislatori leghisti. «Negli ultimi anni – ammette Morelli – la discesa della curva dell’incidentalità si è interrotta. Ma la causa è nella maggior parte dei casi la disattenzione dovuta ad esempio all’uso degli smartphone. E poi non dimentichiamo che la stragrande maggioranza degli incidenti avviene sulle statali, non sulle autostrade».

Le posizioni politiche- Quante chance ha questa proposta di passare in Parlamento? Secondo la Lega non poche. L’emendamento è condiviso da tutto lo schieramento di opposizione e sembra aver convinto vari esponenti dem. L’unica forza ostile è il Movimento Cinque stelle, con Danilo Toninelli in testa. «Spero – sospira Morelli – che prevalga un giudizio di merito e non uno schieramento di parte della maggioranza».
Il «pioniere» LunardiIl primo a lanciare l’idea fu il ministro delle Infrastrutture del governo Berlusconi Pietro Lunardi nel 2001. «Le autostrade sono sfruttate solo al 60 per cento per il fatto che spesso si viaggia a sinistra – argomentava già venti anni fa Lunardi -. Occorre prevedere multe salate per i trasgressori ma nei tratti dove questo è possibile bisogna elevare l’attuale limite da 130 a 150-160 km all’ora». Ma la proposta non passò.


I contrari – Tradizionalmente contraria a questa proposta è l’Asaps (Associazionesostenitori Polstrada) che ritiene l’aumento del limite di velocità «inutile e pericoloso». Per l’associazione si tratta di «uno spot», perché «più velocità» significa «più tamponamenti, più interruzioni in coda, più inquinamento». Per questo l’Asaps si batterà per «convincere il Parlamento dell’inutilità e dell’incremento del rischio derivante da questa misura», avverte il presidente Giordano Biserni.

Tradizionalmente contraria a questa proposta è l’Asaps (Associazione sostenitori Polstrada) che ritiene l’aumento del limite di velocità «inutile e pericoloso». Per l’associazione si tratta di «uno spot», perché «più velocità» significa «più tamponamenti, più interruzioni in coda, più inquinamento». Per questo l’Asaps si batterà per «convincere il Parlamento dell’inutilità e dell’incremento del rischio derivante da questa misura», avverte il presidente Giordano Biserni.

*Sole24ore.it

Gara di solidarietà al comando di Perugia

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Gesto di solidarietà nel giorno del patrono San Sebastiano per la polizia lcoale del comando di Perugia. Dopo aver trascorso un anno a raccogliere offerte hanno dotano un contributo al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La comandante Nicoletta Caponi ha ringraziato gli agenti: “Stiamo attraversando – ha detto – periodi complessi sia in qualità di dipendenti di un’Amministrazione pubblica sia come cittadini di Perugia. Pur nelle difficoltà, tuttavia, continueremo ad essere giorno dopo giorno al servizio dei concittadini grazie a qualità che i nostri agenti hanno consolidato nel tempo, come esperienza ed altissima professionalità”.

Il corpo dei vigili ha assegnato i premi del concorso, riservato alle classi quarte delle scuole primarie, che predeva la realizzazione di realizzazione di un grafico, sul tema: “L’attività della Polizia Municipale”. Le classi premiate sono state:

I classificate –550 euro in buoni libro

Classe 4A ­ Scuola Primaria “G. Sabatini” Colle Umberto Istituto comprensivo PG1

Classe 4°­ Scuola Primaria “E. Pestalozzi” Istituto Comprensivo PG11

II classificate– 350 euro in buoni libro

Classe 4A ­Scuola Primaria San Martino in Colle Istituto Comprensivo PG9 Classe 4 A­ Scuola primaria “Collodi” Istituto Comprensivo PG7

III classificato –200 euro in buoni libro

Classe 4B­ Scuola Primaria San Martino in Colle Istituto Comprensivo PG9

Classi 4A e 4B Scuola Primaria “Falcone e Borsellino” Istituto Comprensivo PG5 Classe 4 A Scuola Primaria “G. Tofi” Montebello Istituto Comprensivo PG9

Polizia locale, Anci: “Urgente aumentare gli organici, anche per le funzioni aggiuntive di sicurezza stradale”

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“Dieci anni di tagli imposti al personale hanno ridotto gli organici e aumentato l’età del personale in servizio, con un impatto maggiore sulla Polizia locale, fortemente impegnata nei servizi esterni sul territorio. In più si aggiungono nuove funzioni, da ultimo quelle previste nel protocollo che Anci ha sottoscritto recentemente con il ministero dell’Interno. Questa emergenza è testimoniata dalle norme eccezionali sulle assunzioni di agenti di Polizia locale che sono state introdotte di anno in anno dal 2017 al 2019, ma che non sono più previste per il 2020. Chiediamo quindi a Governo e Parlamento un intervento normativo urgente per svincolare le assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie vigenti per il restante personale: ciò è indispensabile per potenziare in tempi rapidi gli organici”. Lo dichiara il sindaco di Chieti e delegato Anci al Personale, Umberto Di Primio.

Autovelox, rilevamento valido entro 1 Km dal segnale

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La distanza tra il cartello di presegnalazione dell’autovelox mobile e la postazione degli agenti accertatori deve essere adeguata.

La legge stabilisce che tra il cartello di segnalazione del limite di velocità e l’autovelox vi debba essere almeno 1 km di distanza. Nondimeno, la suddetta diposizione non si applica nel caso di dispositivi di rilevamento mobile, presidiati da agenti della polizia stradale. In tale circostanza, infatti, è sufficiente che la distanza sia adeguata, avuto riguardo allo stato dei luoghi.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 9 dicembre 2019, n. 32104 (testo in calce).

La vicenda

Un uomo veniva multato per eccesso di velocità, per aver circolato a 88 km/h, superando il limite di 70 Km/h previsto su quel tratto stradale (art. 142 c. 8 C.d.S.). Egli proponeva opposizione alla sanzione pecuniaria dinnanzi al giudice di pace, il quale la rigettava. Invece, in sede d’appello, il tribunale accoglieva le doglianze del ricorrente e annullava il provvedimento sanzionatorio. In particolare, secondo l’automobilista, lo strumento di rilevazione della velocità (autovelox) si trovava ad una distanza inferiore al chilometro, previsto per legge, dal segnale che impone il limite. La prefettura contesta tale ricostruzione e ricorre in Cassazione. I giudici di legittimità si trovano a dover stabilire:

se la distanza di 1 km debba essere osservata solo in caso di dispositivi fissi (ossia di tipo remoto) o anche per quelli presidiati dalla pattuglia di rilevamento.

Il quadro normativo

Prima di analizzare la pronuncia, ricordiamo brevemente le norme che vengono in rilievo,

  • l’art. 142 c. 8 C.d.S. relativamente ai limiti di velocità prevede che chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674;
  • l’art. 25 c. 1 legge 120/2010, recante modifiche al Codice della Strada, tra le altre aggiunte, ha introdotto nell’art. 142 Codice della Strada i commi 12 bis, ter e quater;
  • l’art. 142 c. 12 bis C.d.S. (introdotto dall’art. 25 c. 1 Legge n. 120/2010 di cui sopra) fa riferimento ai proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni mediante l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (ex art. 4 D.L. n. 121/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge168/2002);
  • l’art. 25 c. 2 legge 120/2010 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del C.d.S., i quali, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

L’interpretazione del coacervo normativo

I giudici cercano di far chiarezza in quello che definiscono un “coacervo normativo”. Di seguito, vengono esemplificati i rinvii labirintici delle disposizioni in commento:

  1. l’art. 25 c. 2 legge 120/2010 (che stabilisce la distanza del dispositivo di rilevamento della velocità dal cartello di segnalazione), rinvia al comma 12 quater dell’art. 142 C.d.S;
  2. il comma 12 quater a sua volta contiene un riferimento al comma 12 bis;
  3. il comma 12 bis menziona i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al C.d.S. mediante l’impiego di:
    1. apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità,
    2. dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (art. 4, d.l.121/2002).

Ciò premesso, secondo la Corte, la norma che prevede la distanza di almeno 1 chilometro dal segnale che impone il limite di velocità (art. 25 c. 2 legge 120/2010) si riferisce agli apparecchi di controllo remoto (ossia a quelli collocati ai sensi dell’art. 4 d.l. 121/2002, citato nel c. 12 bis). Infatti, come vedremo sinteticamente nel paragrafo successivo, gli strumenti di rilevazione sono segnatamente di due tipi.

Gli strumenti di rilevazione

La possibilità di installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità (ex art. 142 C.d.S.) è disciplinata dall’art. 4 del d.l. 121/2002 recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”. Gli apparecchi di rilevazione della velocità, comunemente detti “autovelox”, possono essere:

  1. mobili presidiati,
  2. a controllo remoto.

Le apparecchiature mobili (sub 1) sono caratterizzate dalla presenza in loco degli agenti della polizia stradale.

Gli strumento a controllo remoto (sub 2) sono una postazione fissa, perfettamente funzionante, anche senza la presenza fisica dell’accertatore.

La differenza di cui sopra, come vedremo, rileva sotto il profilo dell’applicabilità dell’art. 25 c. 2 legge 120/2010.

La distanza tra cartello di presegnalazione e autovelox (mobile o remoto)

Nell’interpretazione fornita dalla Corte, viene in rilievo la ratiogiustificatrice della disposizione relativa alla distanza tra il catello di segnalazione e l’autovelox (art. 25 c. 2 legge 120/2010). La norma mira a consentire all’utente stradale di avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest’ultima in condizioni di sicurezza.

Pertanto,

  1. nel caso di dispositivi completamente automatici, si ritiene sufficiente a fornire contezza del mutamento del limite l’apposizione del cartello segnalatore della velocità. La legge considera congruo imporre una determinata distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento, individuata in 1 chilometro;
  2. invece, in caso di accertamento eseguito con modalità manualemediante apparecchi elettronici presidiati in loco dagli agenti della polizia stradale, «quest’ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore (rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità) per effetto del quale l’utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l’esclusione dell’osservanza del predetto limite di 1 Km previsto dalla L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2».

Apparecchi mobili presidiati

In virtù di quanto sopra esposto, deve desumersi che la distanza di 1 km dello strumento dal cartello del limite di velocità non debba applicarsi ai casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati da un organo di polizia stradale. In tale circostanza, tra lo strumento di rilevazione e il segnale, la distanza deve essere soltanto adeguata, in quanto non è definita normativamente.

Circa la “portata” dell’art. 25 c. 2 Legge n. 120/2010, in materia di distanza tra cartellonistica e strumentazione, hanno fornito un chiarimento le seguenti circolari del Ministero dell’Interno:

  • circolare 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9,
  • circolare 29 dicembre 2010, n. 300/A/16052/10/101/3/3/9,
  • circolare 26 marzo 2012, n. 300/A/2289/12/101/3/3/9.

La giurisprudenza (Cass. 25769/2013; Cass. Ord. 20327/2018) ha precisato che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento con modalità manuale deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada[1]. Si ricorda le postazioni mobili di controllo devono essere segnalate con cartelli posizionati “ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità” (così stabilisce l’art. 4 della circolare 3 agosto 2007 sul d.l. n. 117/2007 recante modifiche al Codice della strada).

Conclusioni: il principio di diritto

La Suprema Corte, in virtù del percorso argomentativo sopra esposto, accoglie il ricorso della Prefettura, stabilendo che il giudice di merito debba valutare l’adeguatezza della distanza tra il cartello di presegnalazione e la postazione mobile, con riferimento allo stato dei luoghi; inoltre, enuncia il seguente principio di diritto a cui il giudice del rinvio dovrà adeguarsi:

“il disposto della L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2 – che impone l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità – si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispostivi di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., dalla L. 1 agosto 2002, n. 168), e non invece ai casi (come avvenuto nella fattispecie oggetto di causa) nei quali l’accertamento sia stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale”.

fonte: www.altalex.com

Installazione Ztl, le nuove linee guida del Mit

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La Direzione Generale per la sicurezza stradale ha emanato una nota relativa alle richieste di autorizzazione all’installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL).

A decorrere dal 13 gennaio 2020, le richieste di autorizzazione all’installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato ai sensi del D.P.R. n. 250/99 saranno esaminate e messe in istruttoria esclusivamente nel caso in cui siano complete della documentazione e rispondenti alle disposizioni contenute nelle “Linee Guida” .

A decorrere dal giorno 13 gennaio 2020, le richieste di autorizzazione in oggetto saranno esaminate e messe in istruttoria esclusivamente nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni e completezza della seguente documentazione allegata alla richiesta, con il rispetto della numerazione sotto indicata:

  1. delibera di Giunta di istituzione della zona a traffico limitato (ZTL);
  2. regolamentazione della ZTL (disciplinare) attuata attraverso specifica ordinanza
    dirigenziale riportante i criteri di limitazione e le categorie di veicoli e/o utenti a cui si applica il divieto, il regime di permessi e deroghe, nonché la specifica del numero dei varchi e della loro ubicazione, e la specificazione dei periodi e degli orari di vigenza della ZTL;
  3. relazione descrittiva riportante:
    a) le finalità dell’istituzione della ZTL e del controllo elettronico;
    b) l’individuazione dei varchi necessari a preservare la ZTL;
    c) l’indicazione dello specifico dispositivo da installare, e dell’eventuale specifica
    configurazione, nonché l’indicazione del relativo decreto di omologazione e/o
    estensione;
    d) l’indicazione del numero verde o altro recapito per favorire la mobilità delle
    persone con disabilità;
  4. planimetria riportante la perimetrazione della ZTL, con l’indicazione delle vie di
    fuga e la posizione dei varchi e della relativa segnaletica di preavviso e di varco;
  5. schemi grafici della segnaletica di preavviso e di varco conformi alle “Linee Guida
    sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”;
    – rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”;
    trasmissione esclusivamente all’indirizzo PEC [email protected] di tutta la documentazione, in modo complessivo ed unitario.

Decreto anti-abbandono, dal 6 marzo in vigore le sanzioni

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Solo dal 6 marzo saranno applicabili le sanzioni previste dall’articolo 52 del decreto fiscale (Dl 124/2019) per chi trasporta bambini di età fino a quattro anni su vetture o autocarri senza usare un seggiolino con dispositivo anti-abbandono.

L’obbligo era entrato in vigore il 7 novembre ma le difficoltà da parte deo Governo di attuare la legge ha fatto slittare di 120 giorni l’applicazione della normativa.

A breve dovrebbero essere operativi anche i contributi statali di 30 euro per l’acquisto dei dispositivi. 

Per il 2019 sono stata stanziati 15,1 milioni e dovrebbero essere erogati a chi ha acquistato conservandone documentazione, le risorse stanziate scendono a 5 per il 2020 

Omicidio stradale e lesioni stradali, la revoca della patente non è automatica

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Con la sentenza del 9/12/2019 la sezione penale IV della Corte di Cassazione ha sancito come la revoca della patente di guida non può essere “automatica” nelle  ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali). La revoca immediata della patente di guida si si giustifica solo se il reato è stato aggravato dalla guida in stato di ebbrezza oppure sotto l’effetto di stupefacenti. Negli altri casi il giudice , in luogo della revoca della patente, può procedere con la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.

Ecco la sentenza integrale

Corte di Cassazione Penale sez. IV 9/12/2019 n. 49786

Circolazione stradale – Revoca della patente di guida

RITENUTO IN DIRITTO

1. In via preliminare va ricordato che alla questione “se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, le Sezioni Unite hanno, all’esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019, dato risposta positiva.”
2. Il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’intervenuta pronuncia n. 88 della Corte costituzionale del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019. La Consulta ha, infatti, dichiarato incostituzionale l’art. 222 cod.strada nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Più precisamente nella sentenza citata si legge che “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada”. La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell’art. 136, ultimo comma, Cost., che l’art. 222, comma 2, cod.strada ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento, dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicata.
3. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, con rinvio al Tribunale di Firenze che procederà all’applicazione della sanzione amministrativa alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.