Guida dopo l’assunzione di stupefacenti

Aspetti operativi e criticità in applicazione dell’articolo 187 del Codice della strada a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 depositata il 29 gennaio 2026

Importante pronuncia della Corte Costituzionale dopo le novità introdotte dalla legge n. 177/2024, che ha chiarito l’ambito applicativo-operativo sull’articolo 187, commi 1 e 1-bis del Codice della strada, nella versione modificata dalla legge sopra citata, nella parte in cui ha previsto, come ipotesi di reato, non più la guida in stato di alterazione a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma la guida dopo l’assunzione di tali sostanze, ponendo più di un dubbio di costituzionalità sotto vari profili.

Prima della modifica, la norma in esame puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti”. Il Legislatore ha eliminato il requisito dell’alterazione psicofisica per le difficoltà della dimostrazione della prova che emergevano nella prassi operativa, con la conseguenza che la norma oggi sanziona semplicemente la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti, passando pertanto da una valutazione soggettiva a una valutazione oggettiva ai fini dell’individuazione della fattispecie di reato penale.
Secondo la Corte la nuova versione dell’articolo 187 non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
L’assunto giuridico in questione è riscontrabile per quanto riportato testualmente nella sentenza, dove si legge che “sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti ‘che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo’”.
In altre parole, non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore, ma sarà comunque necessario accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.

MANCANZA DI UN TERMINE TEMPORALE
In verità, la condizione di incostituzionalità sollevata si basava sul fatto che la nuova dizione normativa consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida senza un termine temporale ben preciso, quindi, anche giorni, settimane o mesi prima. Tale situazione, pertanto, andrebbe a penalizzare colui che si è posto alla guida, attribuendogli condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, in quanto la mera assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili – non essendo dimostrabile il nesso eziologico tra condotta illecita e la gravità degli effetti della stessa – determinando irragionevoli e sproporzionate disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’effetto dell’alcol, su cui il controllo, come è noto, si basa su un valore “quantitativo” ben determinato.
Comunque, giova rilevare come la sentenza in esame abbia implicitamente riconosciuto, un superamento di un cut-off di valore, oltre il quale si “dovrebbe ipotizzare” che i comportamenti alla guida si presumono alterati. Al pari di quello che da sempre accade per le ipotesi di ebbrezza, soprattutto se non grave, dove i sintomi dell’alterazione dall’assunzione di alcol non richiedono una valutazione soggettiva del guidatore, ma che comunque sono riconosciuti come valori che fanno presumere ex lege uno stato di alterazione dei comportamenti sufficiente a rendere pericolosa la guida di un veicolo e a costituire l’aggravante dell’illecito punito dall’articolo 186, ai sensi del comma 2-bis, quando il conducente ha provocato un incidente stradale, ovvero nei casi più gravi, a determinare la forma aggravata dei reati previsti e puniti dagli articoli 589-bis e 590-bis.
La Corte ha evidenziato la necessità di una interpretazione restrittiva della norma in esame in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore. In forza di tale interpretazione, conferma la non necessarietà di dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica, ma richiama l’obbligo di accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.

IDONEA QUANTITÀ
La Corte Costituzionale, pertanto, non ritiene necessaria la dimostrazione che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore, ma richiama l’obbligo di accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale. Appare evidente come la Corte riconduca l’individuazione di uno stato di punibilità del trasgressore, applicando una valutazione “quantitativa” rispetto a quella “qualitativa” come prevista dal Legislatore con le modifiche apportate all’articolo 187 con la Legge 177/2024. Quindi, possiamo affermare che l’impianto normativo dell’articolo in esame, come interpretato dalla suprema Corte, si potrebbe intendere equivalente nella sua applicazione all’articolo 186, dove la presenza di alcol nel sangue di un conducente viene valutata sulla base del “quantitativo riscontrato” che ne determina la gravità (amministrativa o penale) e all’ articolo 186-bis, che per alcuni conducenti indicati dalla norma, prevede una pericolosità della guida anche a livelli minimi senza accertare o verificare gli effetti dell’alcol sui medesimi conducenti.
L’ assunto di ricondurre il controllo quantitativo in applicazione delle nuova interpretazione dell’articolo 187 dettata dalla Corte in analogia a quella dell’articolo 186 sembrerebbe coerente, logico e razionale, ma non è così. Difatti, se applichiamo la tesi in esame, possiamo affermare che la condanna per il reato previsto e punito dall’articolo 187 del Codice della strada, trova le sue motivazioni giuridiche su una presunzione scientifica, non direttamente individuata dalla legge per quanto concerne la quantificazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero dei loro metaboliti (ancora attivi), idonea a determinare l’offensività della condotta e quindi la sua punibilità, ma affidata alle linee guida di tossicologia forense richiamate negli allegati della circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, prot. n. 11280 dell’11 aprile 2025 e, solo in parte, dall’articolo 187 del Codice della strada in relazione alla possibilità di utilizzare la matrice salivare per gli esami di secondo livello con rinvio alle metodiche applicate per gli accertamenti tossicologici forensi (art. 187, c. 2-bis).
Viceversa, nell’articolo 186 i parametri oggettivi che determinano le quantità di alcol assunte dal guidatore, sono stati stabiliti ex lege e, quindi, insindacabili e garantiti dal principio di “certezza di diritto”, che definiscono oggettivamente la gravità “amministrativa o penale” dell’assunzione di sostanze alcoliche da parte di colui che si trova alla guida di un veicolo. Diversamente, mere “linee guida” concorrono ulteriormente a riempire di contenuto il precetto della fattispecie incriminatrice, circoscrivendo la rilevanza penale della condotta a quei casi in cui l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope è attivo e rilevante, ossia a quelle fattispecie in cui si ravvisa un serio pericolo per la circolazione.
Possiamo affermare che le linee guida non assicurano “una certezza di diritto” e non contribuiscono a definire ulteriormente il contenuto del precetto, ma costituiscono esse stesse la definizione del precetto, non consentendo alla fattispecie penale di concretizzarsi in quanto in un contesto non garantito da una “prova” sostenuta da elementi di legge, non troverebbe applicazione il principio di colpevolezza applicabile per tutte le fattispecie penali “al di sopra di ogni ragionevole dubbio”, essendo stata violata una norma primaria, ma in assenza nella stessa di una “casistica” a cui riferirsi nell’andare ad individuare le fattispecie astratte a cui ricondurre le violazioni commesse.

IN CONCLUSIONE
Se si vuole affermare, pertanto, che per la punibilità per la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è necessario stabilire che quel comportamento è pericoloso e che tale pericolosità può essere dimostrata scientificamente, provando che una determinata quantità di sostanze o metaboliti delle sostanze è ancora attiva e idonea, quindi, a modificare i comportamenti di guida del conducente, determinando un pericolo in maniera significativamente superiore, secondo lo scrivente è necessaria una ulteriore modifica dell’articolo 187, predisponendo una classificazione di rischio basata su “quantitativi determinati”, che possano individuare una serie di “fattispecie astratte” riconducibili e applicabili alle “fattispecie concrete”, che possono emergere nelle fasi del controllo. Pertanto, al fine di evitare che l’organo giurisdizionale penale in fase di contenzioso, per l’assenza della precisa individuazione del comportamento punito nonché di un lasso temporale definito tra l’assunzione e la guida, ovvero per non essere individuato un parametro quantitativo certo superato il quale la condotta sarebbe da considerare pericolosa, possa punire allo stesso modo condotte non pericolose, rispetto a quelle gravemente pericolose, dovrebbe essere ripristinato il requisito soggettivo dell’alterazione dovuto all’assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Concludo affermando che il Legislatore, tenuto conto che l’articolo 187 anche nelle sue precedenti formulazioni ha sempre avuto criticità applicative e procedurali per la complessità delle procedure di controllo, accertamento e sanzionamento e per la sua natura penale di norma comportamentale, ha perso l’occasione con la Legge 177/2024 di modificare l’impianto normativo de quo, inquadrandolo in un ambito solo amministrativo anche per l’aspetto sanzionatorio, limitando l’ipotesi di reato penale solo alle fattispecie previste dagli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale.

Fabio Dimita
Funzionario direttivo del Mit

Articolo in collaborazione con la rivista PolMagazine

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