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Si perde nei boschi della Sila, ritrovato dalla Polizia Provinciale

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Un cinquantenne originario del crotonese, durante una passeggiata si è perso nelle foreste di Campo di Manna, nella Sila cosentina in agro del comune di San Giovanni in Fiore e a pochi chilometri dal confine con la provincia di Crotone.

L’uomo è riuscito a dare l’allarme con la segnalazione che è giunta agli uomini della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore, che si sono immediatamente attivati nelle ricerche.

I Poliziotti provinciali in servizio in Sila, grazie alla profonda conoscenza dei luoghi – risultati peraltro molto isolati, boscati e dalle particolari difficoltà orografiche e di viabilità – dopo circa un’ora lo hanno rintracciato fortunatamente in buone condizioni di salute.

Gli agenti, una volta soccorso l’uomo, gli hanno anche ritrovato il veicolo, che non ricordava di aver parcheggiato in una zona densamente boscosa ad almeno sei chilometri di distanza.

Gli uomini della Polizia Provinciale di Cosenza, diretti dal Maggiore Rosario Marano, sono quotidianamente impegnati sul vasto territorio provinciale per il controllo e la salvaguardia dello stesso, provvedendo in diversi casi in interventi importanti per la tutela dei cittadini.

La Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, ha espresso il suo più sincero ringraziamento ai Poliziotti provinciali, «per la loro tempestiva e instancabile attività, che ha consentito di ritrovare il nostro concittadino in buona salute. La nostra Provincia si distingue ancora una volta per la solidarietà e la capacità di reagire con coraggio di fronte alle emergenze», il commento.

Il decreto sicurezza è legge

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L’approvazione definitiva in Senato con 109 voti favorevoli, 69 contrari e una astensione.

Il provvedimento introduce nuovi reati e aggravanti aggiuntive, che riguardano, tra gli altri temi, l’occupazione abusiva di immobili, i reati commessi nelle stazioni e sui treni, le manifestazioni e i blocchi stradali e ferroviari.

Per gli immobili è stato introdotto il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, punito con la reclusione da 2 a 7 anni.

Per i reati commessi all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane oppure nei convogli per il trasporto dei passeggeri, è stata introdotta una circostanza aggravante. Ancora, la nuova legge aumenta le pene per i casi di danneggiamento in occasione di manifestazioni qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia: da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e multa fino a 15.000 euro.

Previsto, inoltre, l’arresto in flagranza differita qualora il fatto sia stato commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Novità anche per i blocchi stradali e ferroviari attuati col proprio corpo, che diventano illeciti penale. La pena è più pesante se il blocco è commesso da più persone insieme.

Sono queste sono alcune delle numerose novità introdotte. Per saperne di più c’è la scheda dedicata sul sito ufficiale del Senato.

56 giorni e non 28, quale procedura attuare per il controllo?

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Esperto risponde

Spettabile redazione, dal 1° gennaio 2025 gli autisti di veicoli dotati di cronotachigrafo con obbligo di attivazione dello stesso devono dimostrare i 56 giorni lavorativi e non più solo 28 giorni. Ho letto alcuni articoli che evidenziano difficoltà da parte degli autisti a dimostrare le attività lavorative. Vorrei avere suggerimenti sulla corretta procedura da attuare e conoscere l’ipotesi sanzionatoria eventualmente da applicare.

E-mail firmata

In merito al quesito posto si informa che il ministero dell’Interno, con una circolare del 27 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di esibire, in occasione di un controllo stradale e a richiesta dell’organo accertatore, le registrazioni delle attività svolte dal conducente di un veicolo munito di tachigrafo, nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti. Si ricorda che tale obbligo è stato introdotto dal Regolamento Ue n. 1054/2020 (“Pacchetto mobilità”) che ha modificato l’art. 36 del Regolamento n. 165/2014, estendendo il periodo dell’attività da 28 a 56 giorni a partire dal 31 dicembre 2024. Con ala circolare in esame sono stati forniti i chiarimenti di seguito elencati con riferimento alle carte tachigrafiche:

– Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte recano impresso sul retro il codice “e3 1003” e consentono di norma la registrazione di 56 giorni lavorativi. L’inserimento manuale di attività particolari – per esempio “out of scope”, funzione “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera – potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.

– Carte tachigrafiche “gen2v2” rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: questo tipo di carte, individuate sul retro con il codice “e3 1004”, sono dotate di una maggiore quantità di memoria e consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

La circolare rammenta che non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale, come previsto dai Regolamenti Ce n. 561/2006 e Ue n. 165/2014.

È importante ricordare che la legge 166/2024 ha stabilito, all’articolo 6, che in fase di controllo su strada sarà possibile acquisire le prove mancanti, che dimostrino il corretto uso del tachigrafo, anche tramite la sede centrale dell’impresa, del gestore o altre entità competenti, prima della conclusione del controllo. L’autista, pertanto, potrà integrare le eventuali attività mancanti, chiedendo all’ impresa di trasmettere anche digitalmente i dati.

Al fine di poter integrare le registrazioni mancanti tramite quest’ultima procedura, si suggerisce di continuare a effettuare lo scarico dei dati cronotachigrafi in azienda ogni 28 giorni, come è stato fatto fino a oggi.

Considerazioni operative a seguito della Circolare.

Prima di tutto occorre specificare che non c’è obbligo di stampa.  La circolare ministeriale la indica come “opportuna”, non obbligatoria. Rimane, invece, obbligatorio mostrare tutte le registrazioni richieste in caso di controllo, comprese quelle relative ai parametri aggiuntivi.

Come sopra precisato, la possibilità che alcune registrazioni di parametri aggiuntivi non vengano salvate dipende dalla memoria limitata della smartcard ed è legata ad attività specifiche, come l’uso frequente e continuato di traghetti o treni e l’attraversamento frequente di confini. Questa circostanza è sempre stata presente in passato e non è legata all’estensione a 56 giorni.

Anche nei pochi casi in cui i parametri aggiuntivi non risultino memorizzati, le registrazioni mancanti possono essere recuperate direttamente dalla memoria del tachigrafo, che ha una capacità superiore rispetto alla smartcard. Ciò limita ulteriormente il problema ai soli casi in cui il conducente abbia svolto le sue attività degli ultimi 56 giorni su veicoli diversi.

In virtù di quanto sopra esposto, dunque, si può affermare che la produzione giornaliera di stampe non è obbligatoria e può essere considerata superflua, in linea con l’obiettivo europeo di ridurre la necessità di esibire documentazione cartacea durante i controlli.

Come sopra ricordato, tuttavia, le aziende devono essere pronte a supportare i conducenti nei casi in cui le smartcard non contengano tutte le informazioni richieste.

Si ricorda, infine, che l’eventuale sanzione applicabile per la fattispecie di infrazione in esame è quella prevista dall’art. 19 della legge 727/78, pari a 52 euro.

Polizia Locale di Foligno arresta due persone per spaccio

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Durante un controllo nelle zone ritenute più a rischio per lo spaccio, una squadra della Polizia Locale di Foligno, composta da una decina circa di agenti, alcuni giorni fa ha portato a termine una importante operazione, che ha permesso di arrestare due spacciatori nel centro storico della città.

I dettagli dell’operazione sono stati illustrati dalla comandante Simonetta Daidone nel corso di una conferenza stampa.

“Ai due spacciatori di origine albanese e irregolari (uno con precedenti) – si legge in una nota stampa diffusa sul sito del Comune – sono stati trovati complessivamente venti dosi di cocaina (ognuna avrebbe fruttato 70 euro). Abbiamo individuato un ragazzo dal comportamento sospetto, lo abbiamo seguito quando ha consegnato qualcosa ad un assuntore. Dopo i controlli compiuti al comando, ci siamo accorti che l’assuntore chattava con un’altra persona. E alla fine abbiamo trovato un secondo spacciatore. Tutti e due hanno una ventina di anni. Gli arresti sono stati convalidati ma sono ora di nuovo in libertà. Non sono residenti nella zona ma la frequentavano da qualche mese. La squadra di agenti di Polizia Locale ha agito in borghese. I componenti della squadra sono formati attraverso corsi che stanno frequentando alla scuola di polizia di Spoleto”.

Dispositivi per l’accertamento: riflessioni, aspetti operativi e criticità

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Articolo PolMagazine

Le procedure ai fini dell’applicazione dell’art. 193 in modalità automatica e non, dopo le previsioni normative previste dalla Legge 177/2024.

di Fabio Dimita
Funzionario direttivo del Mit

Il Legislatore con la legge di Stabilità n. 208 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ordinario n. 70, con entrata in vigore 1° gennaio 2016), ha inserito nella lettera g-bis del comma 1-bis dell’articolo 201, all’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento debitamente approvate, la violazione dell’assicurazione obbligatoria, ex art. 193.

La legge 177 del 25 novembre 2024 ha previsto una novità importante, introdotta con la modifica del comma 4-ter: per accertare la mancanza dell’assicurazione dei veicoli, oltre a utilizzare le immagini provenienti dai dispositivi di cui all’art. 201, comma 1-bis, lettere e), f) e g), è possibile utilizzare anche quelle prodotte dai dispositivi per l’accertamento a distanza del passaggio con il semaforo rosso.

Nell’utilizzo delle immagini prodotte dai dispositivi per l’accertamento della violazione del rosso semaforico, per espressa previsione normativa, quello della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma solo nei confronti di quelli che il dispositivo stesso ha registrato perché in violazione dell’art. 146, comma 3, Cds.

Analogamente, l’utilizzo delle immagini prodotte dai dispositivi per l’accertamento automatico indicati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), f) e g) del Cds possono essere utilizzate per l’accertamento della mancanza della copertura assicurativa solo nei confronti dei veicoli che i dispositivi hanno registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è stato omologato o approvato. Se, ad esempio, il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle Ztl, l’accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei veicoli che hanno violato l’art. 7 del Cds. Si evidenzia, comunque, come la procedura dettata dal comma 4-ter appare superata dall’applicazione delle nuove disposizioni introdotte nell’art. 201, comma 1-quinquies, secondo le quali le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate per l’accertamento di altre violazioni elencate nel comma 1-bis dello stesso art. 201, nel quale è ricompreso anche l’art. 193.

USO CONDIZIONATO

È opportuno che la lettura delle disposizioni in questione debba essere, comunque e ancora, coordinata con quanto disposto dall’articolo 201, comma 1-quater, dell’articolo in esame: “In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico… omissis…”.

Dalla lettura del combinato delle disposizioni sopra richiamate appare evidente come la legittimità dell’utilizzo dei dispositivi automatici per le violazioni elencate, continui a essere condizionato all’esito positivo della procedura di omologazione ovvero approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Allo stato attuale, difatti, in assenza di norme comunitarie vincolanti in materia valgono le norme nazionali, stabilite in Italia dall’art. 45 del nuovo Codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285), dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (Dpr 16 dicembre 1992, n. 495), e dal Dm 29 ottobre 1997.

In particolare, l’art. 45, c. 6 del Codice afferma: “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, e i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero dei Trasporti), previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

VIOLAZIONE DOCUMENTATA

La problematica principale riguarda le procedure di omologazione o di approvazione dei dispositivi automatici per il rilevamento delle violazioni di cui all’articolo 193 del Codice della strada, obbligo di assicurazione di responsabilità civile, in quanto, risulta tuttora in vigore – e quindi non abrogata – la disposizione normativa di cui all’art. 31, comma 3, del Decreto legge 1/2012, convertito in legge 27 /2012, che prevede: “La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, risultano tuttora vigenti e inevitabilmente contrastanti due diverse procedure di omologazione o approvazione dei dispositivi automatici in questione, la prima prevista dal Codice della strada, la seconda disciplinata dall’art. 31, comma 3, la legge 27/2012.

INCOMPATIBILITÀ TRA NORME

A parere dello scrivente, dovrebbero continuare a trovare applicazione le modifiche apportate con la legge di stabilità al Codice della strada, in quanto l’emanazione di quest’ultima, dovrebbe aver abrogato tacitamente l’art. 31 della legge 27/2000.

Tale assunto trova la sua ragione di diritto su quanto disposto dall’art. 15 delle Preleggi, ove prevede che la cessazione di una norma giuridica si verifica, oltre che per abrogazione espressa, anche per abrogazione tacita o per incompatibilità, qualora il Legislatore emani una legge successiva, che sia incompatibile con una esistente, ovvero per nuova disciplina dell’intera materia. Nel caso in cui il Legislatore, pur non abrogando espressamente una legge precedente, disciplini ex novo l’intera materia già regolamentata dalla legge precedente.

Appare evidente come nel caso in questione l’incompatibilità e la contraddizione tra le due leggi in esame emerga in modo palese, in quanto risulta impossibile la contemporanea applicazione di entrambe, cosicché dall’eventuale applicazione e osservanza della nuova legge, non si può non derogare alla disapplicazione e inosservanza dell’altra.

Tra l’altro, anche se si volesse ipotizzare una applicazione coordinata dei due testi di legge in esame, va comunque evidenziato come il comma 3 dell’art. 31 della legge 27/2012 risulti contraddittorio nella parte in cui, nel prevedere un obbligo di approvazione e di omologazione dei dispositivi, rimanda comunque all’emanazione di un decreto ai fini dell’individuazione delle caratteristiche dei medesimi, quando tale provvedimento non risulta necessario per quanto concerne la procedura di approvazione che, allo stato dei fatti, potrebbe trovare diretta applicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Che la modifica appena approvata si inserisca in un contesto normativo non coordinato, si evidenzia anche sotto il profilo operativo.

ALTRI INTERVENTI LEGISLATIVI

La mancanza della copertura assicurativa ha interessato anche le modifiche apportate all’art. 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con l’introduzione del comma 2.1. Secondo questo comma, i dati forniti dalle compagnie di assicurazione, presenti nella banca dati della Motorizzazione e riguardanti i soggetti residenti in un determinato territorio comunale intestatari di veicoli che risultino privi della copertura assicurativa, sono accessibili ai Comuni, nonché agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2 Cds, ai fini dell’accertamento e contestazione della violazione di cui all’art. 193. Si sottolinea come la formulazione della norma non chiarisca se l’accesso alle informazioni da parte dei Comuni e degli organi di polizia stradale afferenti a enti locali, debba essere limitata ai soli soggetti residenti nei rispettivi territori.

L’estensione della possibilità di accesso alle predette informazioni anche ai Comuni, non è certamente rivolta all’accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’art. 193 Cds, che spetta esclusivamente agli organi di polizia stradale, ma potrebbe essere collegata all’esigenza di perseguire politiche di gestione del territorio attraverso il monitoraggio dei veicoli in stato di abbandono, di coordinamento con le forze di polizia per operazioni congiunte di controllo del territorio o di sicurezza stradale, ecc.

In tema di assicurazione dei veicoli, attraverso la modifica del comma 1, si rafforza l’obbligo per i proprietari di veicoli di verificare che gli stessi siano sempre coperti dall’assicurazione obbligatoria, anche quando sono utilizzati, a qualsiasi titolo, da altre persone. È un obbligo che, essendo posto comunque in capo al proprietario, comporta sempre la responsabilità di quest’ultimo per la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa dei veicoli ai sensi dell’art. 197 Cds. Resta ferma la possibilità di escludere la responsabilità concorrente del proprietario quando lo stesso riesce a dimostrare di essere stato incolpevolmente indotto in errore nel credere esistente la copertura assicurativa o quando la mancata vigilanza da parte sua sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.

In presenza degli elementi che fanno sorgere la responsabilità in concorso del proprietario, pertanto, nei confronti dello stesso deve essere redatto un separato verbale con il quale lo stesso è chiamato a rispondere a titolo proprio delle stesse violazioni contestate al trasgressore.

Naturalmente, l’utilizzo del veicolo da parte di terzi deve essere lecito e con il consenso del proprietario. L’art. 122, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – CAP), infatti, prevede che l’assicurazione del veicolo non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata agli organi di polizia. La nuova previsione non ha effetto in tema di responsabilità solidale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, permanendo l’obbligazione nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 196 Cds.

EFFETTO SULLE ALIENAZIONI

La modifica avrà un effetto significativo legato alle procedure di alienazione dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa durante la circolazione. La formulazione dell’art. 213 del Cds, secondo il quale non c’è obbligo di informare il proprietario che il suo veicolo è stato oggetto di sequestro e depositato presso un custode acquirente, infatti, aveva creato alcuni problemi: il veicolo poteva anche essere alienato senza che il proprietario avesse effettiva notizia di tale circostanza, avendo la possibilità di eccepire giudizialmente che potesse legittimamente non sapere che il veicolo ceduto in godimento a un terzo fosse sprovvisto di copertura assicurativa durante la circolazione. Con la modifica, la citata eccezione viene meno.

Come ogni sanzione con previsione concorsuale fa nascere problematiche in merito alla applicazione delle sanzioni accessorie. La novellata norma, difatti, non chiarisce se la restituzione del veicolo confiscato debba avvenire solo a condizione che il proprietario e il trasgressore diverso dallo stesso, abbiano provveduto entrambi al pagamento della sanzione, ovvero sia sufficiente il pagamento di uno solo dei due.

A parere dello scrivente ai fini della restituzione del veicolo è sufficiente che abbia ottemperato al pagamento colui che al momento dell’accertamento dell’infrazione aveva la disponibilità del veicolo (proprietario, locatario, ecc.), al fine di tutelare quest’ultimo nel riavere a disposizione il veicolo.

CONTESTAZIONE DIFFERITA

L’aspetto operativo per il controllo ex art. 193 con l’utilizzo di dispositivi automatici rimane tuttora limitato in quanto, a tutt’oggi, non è stato omologato/approvato alcun dispositivo per il rilevamento in modalità differita.

Nei casi indicati di impossibilità della contestazione immediata, l’utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con l’assicurazione. In tale situazione, perciò, l’apparecchio non accerta la violazione e costituisce un semplice “supporto” per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente. Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell’apparecchio.

In tale contesto, quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la contestazione immediata – le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale – l’organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita. In tal caso, si dovrà esperire preliminarmente un riscontro della mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e, quindi, procedere alla contestazione dell’illecito in parola attraverso la notifica del verbale all’obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 Cds. Anche in questo caso, essendo stata la circolazione del veicolo accertata direttamente dall’operatore di polizia, si ritiene non sia necessario attivare la procedura dell’invito a esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 8 Cds, perché tale procedura, preliminare alla contestazione e notificazione di un verbale di accertamento, è espressamente prevista dall’art. 193, comma 4-quater Cds solo nei casi in cui il transito del veicolo senza assicurazione sia stato accertato attraverso l’utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell’art. 201, comma 1-bis Cds, tra i quali non ricadono i dispositivi in parola.

L’art. 201, comma 1-bis), lett. g-ter) Cds, prevede l’accertamento della violazione di cui all’art. 193 Cds, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardo il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Tali dispositivi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Questa previsione rappresenta una fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dal comma 3, dell’art. 31 decreto legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012, che prevede una modalità di accertamento della violazione ex art. 193 Cds.

VERIFICA LEGITTIMA  

Anche nei casi indicati dall’art. 201 comma 1-bis), lett. g-ter) Cds, presupposto per la contestazione differita è l’utilizzo di un dispositivo che abbia ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni dell’art. 193 Cds da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Quando sono utilizzate le apparecchiature di cui all’art. 193, commi 4-quater) e seguenti del Cds, l’accertamento della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma soltanto nei confronti di quelli che il dispositivo ha registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è stato omologato o approvato. Ad esempio, se il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle Ztl, l’accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei veicoli che hanno violato l’art. 7 del Cds. Partendo da questo presupposto, la successiva verifica sulla copertura assicurativa diviene legittima atteso che la circolazione dei veicoli è stata accertata attraverso un sistema di rilevamento pienamente legittimo. La documentazione fotografica o video dei dispositivi, infatti, costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo e consente di provare che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa d’immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Per espressa previsione dell’art. 193, comma 4-quater Cds, i dispositivi utilizzati per la contestazione della violazione dell’obbligo di copertura assicurativa, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere omologati ovvero approvati per il funzionamento completamente automatico, cioè da remoto, anche senza la presenza dell’organo di polizia. Nel rispetto delle condizioni descritte, è sempre ammessa la contestazione differita della violazione dell’art. 193 Cds.

L’accertamento della violazione presuppone il raffronto dei dati ottenuti dalle compagnie assicurative, e tuttavia, in ossequio a quanto previsto dal comma 4-quater), dell’art. 193 Cds, il proprietario o altro soggetto obbligato in solido dovrà essere invitato a produrre il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 8 Cds. Qualora egli non produca la documentazione assicurativa nel termine indicato, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 180, comma 8 Cds, si contesterà direttamente la violazione dell’art. 193 Cds per mancanza della copertura assicurativa, sulla base dell’accertamento da remoto realizzato in precedenza.

Le spese postali per inviare l’invito ai sensi dell’art. 180, comma 8 Cds, si ritiene debbano essere sostenute dall’amministrazione da cui dipende l’organo accertatore, salvo fosse accertato che, effettivamente, al momento dell’accertamento del transito del veicolo davanti ai dispositivi di controllo remoto, il veicolo non era coperto da assicurazione.

* Articolo tratto dal numero 15 della rivista di settore PolMagazine edita da Lob&Partners

Discarica abusiva scoperta dalla Polizia Locale

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A Bari una vera e propria attività illecita di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell’area periurbana di Ceglie del Campo.

Lo ha reso noto la stessa Polizia Locale attraverso i propri profili social.

“Gli agenti hanno monitorato per giorni alcune strade vicinali ove erano stati rinvenuti rifiuti smaltiti illecitamente da ignoti. Tracce ed appostamenti hanno permesso di individuare una vasta area recintata con accessi veicolari, per oltre mille metri quadri di estensione, ove si svolgevano attività di deposito, cernita, lavorazione dei rifiuti, stoccaggio e deposito incontrollato sui vari siti interni del fondo.

Sull’area rinvenuti rifiuti speciali pericolosi costituiti da apparecchiature fuori uso contenenti gas pericolosi (HCFC EER 160211*), batterie al piombo, bombole di acetilene, carcasse di frigoriferi, condizionatori e congelatori, imballaggi metallici contenenti sostanze pericolose, scarti di rame, ferro e acciaio, condensatori e trasformatori disassemblati; parte del materiale già selezionato e suddiviso in ceste non omologate, prive di coperchi e depositate su suolo non pavimentato, né impermeabilizzato. Nell’area è stata rinvenuta, inoltre, una macchina operatrice “ragno”, utilizzata per movimentare i rifiuti, una carcassa di un’altra macchina operatrice, tettoie metalliche sotto le quali avvenivano le attività di cernita dei componenti delle apparecchiature, due autocarri Fiat risultati di proprietà di due ditte della provincia di Bari, probabilmente in uso per la movimentazione e il trasporto dei rifiuti.

L’attività di gestione di rifiuti è risultata completamente abusiva. Il deposito preliminare veniva svolto in maniera incontrollata senza alcun rispetto delle norme tecniche previste dalle leggi, con diverse aree interne al fondo destinate finanche a discariche incontrollate. L’area risultata di proprietà di un cinquantenne, con i mezzi e le attrezzature rinvenute, e i rifiuti catalogati, è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Al momento una persona è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria”.

DIA, relazione sull’attività del 2024

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Sequestri di beni per oltre 93 milioni di euro e confische per quasi 160 milioni.

Presentata stamattina a Roma la Relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel 2024 relativa all’analisi dei fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso.

A Palazzo Grazioli, nella sede della stampa estera, il Direttore della DIA Michele Carbone ha illustrato agli organi di stampa l’edizione appena pubblicata che, si legge in una nota stampa, “si connota per la significativa riduzione del gap temporale con il periodo di riferimento – in passato arrivato ad oltre un anno – per poter rendere disponibile un resoconto sull’andamento dell’azione antimafia “ravvicinato”, nonché relativo ad un arco diacronico maggiormente significativo, essendo adesso riferita all’intero 2024″.

La presentazione a Palazzo Grazioli

Un’attenzione particolare “è stata riservata anche alle risultanze tratte dalle interdittive antimafia emesse dalle Prefetture, unitamente ai più recenti istituti giuridici rivolti al reinserimento delle aziende “contaminate” nel circuito imprenditoriale sano, graduando così l’intervento nell’ottica di un giusto bilanciamento con le regole del libero mercato e dell’occupazione”.

Link alle Relazioni semestrali

Bici e monopattini: a scuola di Codice della strada

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A scuola di Cds ad Asti

Si è concluso giovedì scorso il ciclo di incontri organizzato dalla Polizia Municipale di Asti e l’Istituto Statale di Istruzione per Adulti (CPIA 1 Asti), concepito per far conoscere le regole del Codice della strada a coloro che si muovono con la bici e il monopattino. Negli ultimi anni le consegne a domicilio effettuate da ragazzi in bicicletta e la crescente promozione della micromobilità elettrica (cd. “sostenibile”) hanno contribuito a generare allarme e percezione di insicurezza sulle nostre strade.

Il fenomeno, riconosciuto a livello nazionale, vede coinvolta particolarmente quel segmento di popolazione di recente immigrazione che sfrutta un mezzo per il quale non serve la patente o altra formalità, per muoversi e soprattutto per lavorare.

La Polizia Municipale di Asti diretta dal Comandante Saracco, su stimolo del Sindaco Maurizio Rasero e dell’Assessore Luigi Giacomini, ha voluto dare una risposta positiva e preventiva rispetto al diffuso fenomeno dei “riders” che percorrono le vie del centro storico, scegliendo di affrontare il problema in modo trasversale con un approccio educativo da affiancare a quello squisitamente sanzionatorio.  

L’impegno portato avanti degli agenti del Corpo in stretta collaborazione con il preside del CPIA Dott. Davide Bosso e i suoi collaboratori, ha reso possibile lo sviluppo di un corso di educazione stradale articolato su tre lezioni tenutosi nelle aule della scuola già sede di corsi destinati a coloro che devono apprendere l’italiano a seguito di un percorso d’immigrazione.

Il Vice Commissario Eleonora Durante e le Assistenti Rosella Greco e Barbara Rabellino con l’ausilio del mediatore linguistico Agente Alberto Moiso, hanno affrontato con gli studenti del centro le regole per la circolazione delle biciclette e dei monopattini alla luce delle recenti modifiche al codice della strada. Obiettivo principale è stata la consapevolezza delle norme e la necessità di un uso di questi mezzi in piena sicurezza per sé e gli altri utenti della strada.

Al corso hanno aderito circa 90 studenti di cui una quindicina di “riders” operanti sul territorio astigiano.

Un grazie al prof. Mario Malandrone del CPIA per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile questa bella e positiva iniziativa.

Nota stampa Comune di Asti

Polizia Locale, intensa attività di controllo e prevenzione

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La Polizia Locale di Cervia, nel periodo che ha abbracciato i ponti di primavera e fino al secondo weekend di maggio, ha effettuato controlli sul territorio con particolare attenzione ai servizi legati alla sicurezza urbana, ai controlli su stabilimenti balneari e pubblici esercizi, e alla tutela della circolazione stradale.

I numeri di questa attività sono stati resi noti in un comunicato stampa diffuso sul sito del Comune.

CONTROLLI SUL TERRITORIO E NEI LUOGHI DELLA MOVIDA

“Durante il periodo considerato, sono stati svolti servizi serali distribuiti su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle zone di maggiore afflusso, come il centro di Milano Marittima e il litorale.

Sul fronte della vigilanza dell’arenile, sono stati effettuati 26 pattugliamenti, che hanno incluso controlli su eventi musicali, impianti acustici anche in collaborazione con ARPAE per le verifiche ambientali e acustiche attraverso la sorveglianza fonometrica.

Particolare attenzione è stata riservata ad alcuni stabilimenti balneari che avevano in programma intrattenimenti musicali di rilievo e che sono stati fatti oggetto di controlli in più giornate.

Monitorati in diverse serate anche alcuni pubblici esercizi di Milano Marittima, soprattutto nella fascia oraria 22:00 – 01.00.

Nel corso dei controlli, la Polizia Locale ha contestato complessivamente 15 violazioni amministrative agli stabilimenti balneari, tra cui: mancata comunicazione di eventi musicali, occupazione abusiva di aree demaniali, uso scorretto degli impianti audio, eccesso di eventi rispetto ai limiti settimanali consentiti.

Ai pubblici esercizi sono stati invece notificati sette verbali, principalmente per occupazioni abusive di suolo pubblico e mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative.

Inoltre, sono state contestate tre violazioni al Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana nei confronti di altrettanti soggetti sorpresi ad urinare nei pressi dell’arenile”.

SICUREZZA STRADALE

“Nel periodo in esame si sono verificati 16 incidenti stradali, di cui 8 con feriti e altrettanti con soli danni materiali.

Sono stati accertati sei casi di guida in stato di ebbrezza che hanno portato a sanzioni sia di tipo amministrativo che penale. Complessivamente, sono state trasmesse sette notizie di reato alla Procura, tra cui anche un furto di bicicletta e un caso di falsa attestazione di identità.

A livello di sanzioni amministrative accessorie sui veicoli, sono stati eseguiti: 1 fermo amministrativo, 24 rimozioni, 15 sequestri per mancanza di copertura assicurativa.

Sono stati inoltre redatti 754 verbali per violazioni al Codice della Strada, con le infrazioni più frequenti legate alla sosta vietata, all’eccesso di velocità e alla mancanza di copertura assicurativa. Durante i servizi, sono stati controllati 140 veicoli e identificate 198 persone”.

PolMeeting 2025, ritorna l’alta formazione

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Il grande evento nazionale per la Polizia Locale e la Pubblica Amministrazione si svolgerà a Cosenza, il 22 e il 23 ottobre 2025: alta formazione specialistica, informazione, incontri associativi e progetti per le scuole.

Comandanti e agenti di polizia locale, dipendenti della Pubblica Amministrazione e professionisti del settore, provenienti da tutta Italia, prenderanno parte a seminari, workshop, incontri e panel tenuti da relatori e formatori su tutti i temi più sentiti.

Prevista un’ampia area espositiva dedicata alle aziende più importanti e prestigiose. In mostra dispositivi e soluzioni innovative.

Il programma – work in progress – sarà presto svelato.

Ci vediamo a Cosenza!