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Sicurezza: turisti australiani derubati, la Polizia Locale interviene

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A Torino brutta avventura per una famiglia di turisti australiani, con un lieto fine grazie all’intervento della Polizia Locale.

Nei giorni scorsi, “nel quartiere Regio Parco – si legge in una nota stampa – una pattuglia dell’Aliquota Pronto Impiego dei Vigili urbani si è messa all’inseguimento di un veicolo con targa francese, il cui conducente era stato visto commettere diverse infrazioni al codice della strada. Dopo un breve inseguimento l’uomo ha abbandonato il veicolo in via Maddalene dandosi alla fuga a piedi. Sul posto è giunta nel frattempo anche una pattuglia del Reparto Informativo Sicurezza Integrazione che ha ispezionato il veicolo, trovandovi alcuni oggetti che potevano essere ricondotti ad una recente denuncia per il furto avvenuto su camper di turisti. Tra la refurtiva figuravano due biciclette, un computer, un tablet, una macchina fotografica e altri effetti personali per un valore di circa 25mila euro. Gli accertamenti hanno permesso rapidamente di risalire ai legittimi proprietari, una coppia di australiani con il figlio, ciclista professionista, arrivati a Torino per una breve vacanza cominciata per assistere all’arrivo del Tour de France. L’auto è stata posta sotto sequestro”. 

La Polizia Locale di Padova riprende a pattugliare i corsi d’acqua

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Dall’inizio del mese di luglio 2024 è ripartito il servizio di pattuglia e perlustrazione dei corsi d’acqua della città, con l’impiego del natante in dotazione al Corpo.

“L’equipaggio a bordo dell’imbarcazione che solca i fiumi e i canali, è affiancato lungo tutto il percorso fluviale a una pattuglia di agenti motociclisti che percorre i lungargini interessati dal controllo”, si legge in un comunicato stampa diffuso sul sito del Comune. “Questo particolare servizio consente agli operatori di polizia di vigilare efficacemente su quelle zone della città che sono difficilmente accessibili e verificabili durante il pattugliamento ordinario effettuato da terra con i veicoli di servizio. Con l’avvio della perlustrazione fluviale sono state effettuate alcune segnalazioni utili a migliorare il decoro urbano, sono stati effettuati alcuni controlli a persone e veicoli da parte degli Agenti in moto, dando un ulteriore segnale di puntuale presenza, presidio del territorio e sicurezza verso la cittadinanza”. 

Uso di materiale plastico come spartitraffico…

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L’Ufficio tecnico dell’Amministrazione comunale ha richiesto al Comando di Polizia Locale un parere sull’utilizzo di manufatti tipo new jersey e di delineatori di corsia in materiale plastico o gomma da utilizzare come spartitraffico sormontabile, anche come spartitraffico centrale. Si chiede se possa essere considerato fattibile e legittimo l’utilizzo di tali dispositivi di protezione, oppure il loro uso potrebbe creare condizioni tali da essere considerati come insidia stradale considerate le ridotte dimensioni e la difficoltà di percepire per gli utenti la loro presenza sulla strada?

Nella fattispecie in esame si evidenzia che i dispositivi proposti, cioè i delimitatori di corsia, sono concepiti per la segnalazione di corsie riservate, ai sensi dell’art. 178 del regolamento di esecuzione e di attuazione. Pertanto è da escludere categoricamente il loro impiego per la funzione di spartitraffico. In via generale si richiamano, in premessa, le disposizioni contenute nell’art. 140, c. 1 del Cds e di cui agli artt. 7, 14 e 40 dello stesso, nonché quelle di cui all’art. 139 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. Si osserva, inoltre, che l’art. 3, c. 1, punto 49) del Cds definisce spartitraffico “la parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione delle correnti veicolari”. In merito all’adeguamento tecnico della strada e l’eventuale previsione di uno spartitraffico centrale, si precisa che, non rinvenendo espresso obbligo normativo all’installazione di una barriera di ritenuta stradale su strade con velocità di progetto non superiore ai 70 Km/h in conformità alla statuizione di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 18.2.1992, resta in capo all’ente proprietario e/o gestore, ai sensi dell’art. 14 del Cds, stabilire se tale previsione sia necessaria e/o opportuna nel caso specifico. Si osserva che, qualora ritenuto necessario anche “per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia” (v. art. 139, c. 6 del precitato regolamento), ciò potrà essere stabilito, previa analisi dei rischi per le diverse configurazioni tecniche ammesse, sulla base delle evidenze che emergono da valutazioni approfondite degli aspetti di sicurezza correlati. Sotto il profilo tecnico, lo spartitraffico centrale potrà essere, in prima istanza, individuato dalla segnaletica orizzontale, con la previsione delle due strisce affiancate continue di separazione delle corsie e delle zebrature nel caso in cui il loro distanziamento sia maggiore dei 50 cm prescritti. Potranno, inoltre, essere previsti, se del caso, dispositivi complementari, quali chiodi a larga testa, inserti e dispositivi di delineazione luminosa (v. art. 154, c. 2 e artt. 170, c. 8 e 174 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Cds).Nel caso in cui si configurino specifiche condizioni di rischio per l’utenza, al fine di tutelare la sicurezza nella circolazione stradale, come sopra precisato, potrà anche essere considerata la previsione di uno spartitraffico centrale invalicabile di opportuna larghezza e altezza , in conformità all’allegato al decreto ministeriale 21.6.2004, n. 2367 e ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale 28.6.2011 (certificato Ce e relativa marcatura). In tale evenienza, considerate le circostanze incidentali esposte, dovrà essere considerata, altresì, l’opportunità di mitigare i rischi derivanti dalle eventuali interazioni dell’utenza con la barriera, mediante l’impiego di dispositivi di sicurezza per motociclisti in conformità alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 01.4.2019.

Stallo di sosta per disabili personalizzato, come procedere?

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Spettabile redazione, si chiedono delucidazioni su come il Comando scrivente si debba comportare qualora dovesse accertare l’utilizzo di uno stallo di sosta riservato per disabili “personalizzato” da parte di un soggetto portatore di disabilità e munito di contrassegno. L’ autovettura di quest’ultimo potrà essere rimossa in deroga a quanto stabilito dall’ art. 159 del Codice della strada e art. 354 del Regolamento? Si ringrazia anticipatamente per l’eventuale risposta.

L’art. 159 comma 1, lett. c) del d.lgs. 285/1992, Nuovo Codice della strada, stabilisce, tra le varie fattispecie elencate e in termini generali, la possibile rimozione di un veicolo quando la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione stradale. Il medesimo articolo al comma 3, prevede la possibilità dello spostamento del veicolo in alternativa alla rimozione del medesimo. L’art. 354 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada del dpr 495/1992 dice che “è vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”.
Alla luce del combinato degli articoli sopra citati, pertanto, nel caso in cui un veicolo munito di contrassegno di parcheggio per disabili occupi senza titolo uno stallo di sosta riservato “ad personam” ad altro soggetto disabile, appare possibile applicare la procedura di cui all’art. 159, comma 3, del Codice della strada, effettuando lo spostamento del veicolo in divieto di sosta tramite un mezzo adibito alla rimozione con conseguente addebito delle spese di intervento a carico del proprietario del veicolo e con applicazione della sanzione di cui all’art. 188, comma 5, del Codice della strada.
Il veicolo deve essere spostato nelle immediate vicinanze dello stallo di sosta riservato, al fine di arrecare il minor danno possibile al soggetto disabile sanzionato. Per l’individuazione della diversa ubicazione del veicolo, l’interessato o suo delegato, dovrà rivolgersi al Comando di Polizia Locale che lo dovrà informare. Se il conducente del veicolo arriva durante le operazioni di spostamento, o prima dell’arrivo del carro attrezzi, è consentita la restituzione immediata del veicolo, ma solo dopo il pagamento delle spese di intervento all’incaricato del concessionario del servizio rimozioni. L’intervento si considera iniziato con la richiesta di intervento del carro attrezzi.

Venezia, rinnovata la convenzione con tre comuni

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Polizia Locale, rinnovo della convenzione tra il Comune di Venezia e quelli di Jesolo, Mira e Santa Maria di Sala.

La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha licenziato su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, di concerto con l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce, le delibere di consiglio comunale relative al rinnovo della convenzione tra i comuni di Mira, Jesolo e Santa Maria di Sala per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale e sicurezza urbana. 

Lo rende noto il Comune di Venezia con un comunicato stampa.

“È reciproco interesse, nelle more di una più organica gestione delle forme di collaborazione dei Corpi di Polizia locale nel territorio di tutta la Città Metropolitana di Venezia, mantenere in essere ed incrementare le forme di collaborazione già attive che garantiscono l’esercizio di funzioni di Polizia locale, attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazione tecniche – spiega l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce –  L’accordo riguarda la gestione, in forma associata, di alcuni servizi per il controllo e il monitoraggio del territorio. In particolare la convenzione verte sulle attività di Polizia stradale e di Centrale operativa, controllo a distanza e sicurezza civica. L’accordo, dunque, favorisce un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche”. 

Controlli della Polizia Locale sulla sicurezza alimentare

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Nell’ambito delle operazioni di controllo predisposte dal Comando della Polizia Locale di Napoli, l’Unità Operativa Tutela Ambientale ha condotto una serie di verifiche mirate alla sicurezza alimentare e alla provenienza dei prodotti alimentari venduti sul territorio cittadino.

Durante un controllo effettuato presso un minimarket – si legge in una nota stampa diffusa ieri dal Comune – “gli agenti hanno sequestrato bottiglie di olio extravergine di oliva contraffatto, venduto in danno dei consumatori, configurando una frode in commercio. Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Questi interventi, programmati anche per i prossimi giorni, si inseriscono in una più ampia campagna di controllo e prevenzione volta a garantire la sicurezza alimentare e a tutelare i consumatori”.

laBconsulenze a Riccione per continuare a innovare

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Dal 19 al 21 settembre 2024, il gruppo sarà presente alla 43esima edizione de “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”.

Nello spazio espositivo è previsto anche un ricco programma di workshop in via di ufficializzazione.

Anche la 43esima edizione de “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”, in programma dal 19 al 21 settembre a Riccione, vedrà tra i maggiori protagonisti il gruppo laBconsulenze, presente al Palazzo dei Congressi per condividere innovazioni tecnologiche, servizi a elevato valore aggiunto e prodotti, con particolare attenzione a soluzioni intelligenti in grado di agevolare l’iter di digitalizzazione della Polizia Locale e della Pubblica Amministrazione.

Il gruppo si appresta a stupire ancora, all’insegna dell’innovazione e del miglioramento continuo.

I contenuti proposti abbracciano a tutto tondo gli interessi delle forze di polizia e degli enti locali. Il gruppo laBconsulenze conta su un importante portafoglio di tecnologie e servizi e su una esperienza solida, più che trentennale. È uno dei pochi player in Italia in grado di proporsi come fornitore unico della Pubblica Amministrazione nel settore dell’erogazione di servizi integrati per la gestione del ciclo sanzionatorio riferito alle infrazioni al Codice della Strada (dall’impianto dei dispositivi sino allo sviluppo del software) e per la gestione dei tributi, delle entrate patrimoniali e delle aree di sosta a pagamento.

A Riccione il gruppo laBconsulenze si proporrà anche come opinion maker. È in via di ufficializzazione un programma di workshop e seminari, che si svolgeranno nell’area espositiva L30-31-46-47. Saranno affrontate tematiche di grande interesse, con prestigiosi relatori.

Il primo appuntamento autunnale con il gruppo laBconsulenze, dunque, è al Palazzo dei Congressi di Riccione dal 19 al 21 settembre 2024, in vista dell’evento nazionale PolMeeting che si terrà a Cosenza in ottobre.

Giornata di studi sul Codice della strada

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A Sulmona, in provincia dell’Aquila, incontro sulle ultimissime novità del Codice della strada con Infopol e l’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia.

Due le sessioni di studio con il relatore Maurizio Marchi.

Prima dell’inizio dei lavori i saluti del Sindaco Gianfranco Di Piero e del Comandante della Polizia Locale di Sulmona Domenico Giannetta.

Intervento anche di Ivano Leo, Presidente Nazionale Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia.

Carta tachigrafica e patente: cosa fare se i numeri non coincidono?

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Abbiamo fermato un autista della Slovacchia e dal controllo documentale effettuato è emerso che la sua la patente ha un numero diverso rispetto a quello riportato sulla carta tachigrafica. Si chiede se tale situazione sia sanzionabile e, in caso di risposta positiva, quale procedura applicare.

Per quanto concerne la fattispecie in esame, il ministero dell’Interno, basandosi sulle risultanze, ha puntualizzato con la recente circolare del 30 gennaio 2024, che le norme di riferimento in materia sono il regolamento n. 165/2014 (articolo 26) e il decreto interministeriale del 19 ottobre 2021 (articolo 4) in cui si fissano le modalità di rilascio delle carte tachigrafiche.

Nel regolamento citato si evince che la carta tachigrafica è valida cinque anni e che deve essere identificata in modo univoco dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta composto da 16 caratteri alfanumerici, affinché sulla base di questi elementi si possa avere certezza di identificare il conducente. Il decreto citato prevede, inoltre, che deve essere riportato il numero della patente al momento del rilascio, ma visto che la carta vale, come detto, cinque anni, è possibile che in questo lasso di tempo la patente venga rinnovata, che il numero non corrisponda più a quello riportato sulla carta, che invece rimane valida e che dispone di tutti gli elementi che consentono, comunque, di identificare l’autista.

La circolare ricorda, inoltre, che attraverso la banca dati “Tachonet”, creata con regolamento n. 1503/2017, è stata resa operativa, al fine di affinare i controlli, l’interconnessione dei database delle carte tachigrafiche rilasciate dagli Stati membri. Di conseguenza, dal combinato delle disposizioni sopra citate, il ministero ritiene che la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo, non possa essere oggetto di sanzione.

Strade cittadine: sono tutte comunali?

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Mi trovo in una situazione curiosa. Davo per scontato che le strade cittadine fossero tutte comunali, invece ho scoperto che alcune, seppure a tutti gli effetti strade a uso pubblico, risultano a catasto terreni privati seminativi, anche se ormai presenti da più di mezzo secolo. Come e chi deve ovviare a tale anomalia e come fare in modo attivare tale procedura di regolarizzazione? Ringrazio per la cortese attenzione. Saluti.

Le strade esterne all’abitato e destinate prevalentemente al servizio dell’agricoltura, sono definite “vicinali” (cfr. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Novene, Napoli, II, pag. 813). Esse vengono formate mediante conferimento di suolo dai vari proprietari, dando luogo a una comunione per la quale il godimento non è iure servitutis, ma iure proprietatis, in quanto tutti gli utilizzatori hanno contribuito alla loro apertura. Le porzioni di suolo conferito, pertanto, non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei proprietari conferenti, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà.
La materia è attualmente regolata dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248, dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446 e dalla legge 12 febbraio 1958 n. 126. Ai sensi della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, la riparazione e la conservazione delle strade vicinali è a carico degli utente. Il municipio può essere tenuto a concorrere alle spese per le strade vicinali più importanti (art. 51).
Le strade vicinali, sempre di proprietà privata, possono essere soggette a uso privato o pubblico; devono ritenersi strade vicinali soggette a uso pubblico le vie agrarie che, originariamente di natura privata, siano state successivamente aperte al pubblico transito, anche se non classificate come tali e non inserite nell’elenco delle strade pubbliche. L’uso pubblico, infatti, non può essere affermato solo sulla base dell’iscrizione della strada nell’elenco formato dalla pubblica amministrazione delle vie gravate di uso pubblico, in quanto lo stesso non ha natura costitutiva, ma meramente dichiarativa.

Affinché una strada vicinale possa considerarsi di uso pubblico devono sussistere:
1) Il passaggio esercitato a seguito di costituzione di servitù pubblica da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale, quale ad esempio un comune o una frazione;
2) la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di pubblico interesse quale, ad esempio, il collegamento con la pubblica via;

3) un titolo valido a sorreggere l’affermazione di uso pubblico.

Si conferma che le strade vicinali aperte al pubblico passaggio, ancorché private e non inserite nell’elenco delle strade pubbliche, sono da considerarsi a tutti gli effetti a uso pubblico e pertanto, ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. c) del vigente Codice della strada (DLg n. 285/1992), e secondo la definizione di cui all’art. 2 c. 5 lett. D), ultimo periodo, del medesimo, al Comune spetta l’apposizione e la manutenzione della relativa segnaletica. (f.d.)