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In Piemonte 100 nuovi agenti di Polizia Locale

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Si è svolta in Piazza Carignano a Torino la cerimonia di chiusura del 97° Corso Regionale di Formazione per Agenti di Polizia Locale, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino. Hanno partecipato 100 agenti neoassunti, dei quali 56 provenienti dalla Città di Torino e 44 da comuni e unioni montane del Piemonte: Basaluzzo, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgo d’Ale, Bruino, Caravino, Casale Monferrato, Caselle Torinese, Casteldelfino, Castellamonte, Castelletto Stura, Chivasso, Ciriè, Druento, Entracque, Mondovì, None, Novi Ligure, Pinerolo, Rivoli, Rossana, Settimo Torinese, Unione Montana Alta Langa, Unione Montana Valli Borbera e Spinti, Unione Montana Valli Mombarone, Verolengo e Villanova Monferrato.

Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino, l’assessore della Città di Torino alla Sicurezza e Polizia Locale della Città di Torino Marco Porcedda, il comandante della Polizia Locale di Torino Roberto Mangiardi e il Prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna.

Il corso, diretto da Enrica Baretta, responsabile della Scuola di Polizia Locale “Roberto Bussi”, si è articolato in 360 ore di formazione teorico-pratica, secondo un modello formativo considerato tra i più avanzati a livello nazionale. Tra le materie affrontate, il Codice della Strada, il Codice Penale, l’infortunistica stradale, la normativa sul commercio, la sicurezza operativa, le tecniche di segnalazione manuale e il metodo di prossimità, finalizzato a rafforzare il legame tra l’agente di polizia locale e la comunità di riferimento.

“Oggi celebriamo non solo la conclusione di un corso, ma l’inizio di un servizio importante al fianco dei cittadini e delle comunità – dichiarano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Enrico Bussalino –. Questi 100 agenti, provenienti da tutto il Piemonte, rappresentano la nostra risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei territori. Investire nella formazione significa investire nella qualità del servizio pubblico, nella legalità, nella vicinanza ai cittadini”.

La Regione continuerà a sostenere e rafforzare la Polizia Locale come presidio essenziale di sicurezza e coesione sociale – ha sottolineato l’assessore Bussalino durante la Cerimonia -, affiancandola non solo nella formazione, ma anche attraverso contributi a favore degli enti locali per il miglioramento dell’equipaggiamento e delle attrezzature, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficace e sicuro”.

“È una giornata importante – ha detto l’assessore della Città di Torino Marco Porcedda – in cui salutiamo i nuovi agenti che terminano la formazione per prendere servizio in città e nei Comuni di tutto il Piemonte. Uomini e donne che si sono formati nella nostra scuola di Polizia Locale, un elemento di cui siamo particolarmente orgogliosi e rispetto al quale vogliamo ringraziare la Regione Piemonte e l’assessore Bussalino per il sostegno dato. Sono 56 gli agenti che prenderanno servizio a Torino e il loro arrivo ci consentirà di continuare e rafforzare il lavoro di presidio del territorio e di presenza di prossimità già in campo in città”.

Durante la cerimonia sono state consegnate le placche di servizio ai nuovi agenti e, come da tradizione, la giornata si è conclusa con il lancio del cappello da parte dei partecipanti.

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A Napoli operazione per la prevenzione degli incendi

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Nell’ambito delle misure di prevenzione contro il rischio di incendi boschivi, gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Locale di Napoli hanno individuato e sanzionato il proprietario di un fondo agricolo di circa 6.600 metri quadrati, sito in Via della Mongolfiera e confinante con l’autostrada A3.

L’area, destinata a frutteto, si presentava in evidente stato di abbandono e invasa da sterpaglie, erba alta e vegetazione spontanea, in violazione dell’Ordinanza Sindacale che impone a proprietari e conduttori di terreni di mantenere pulite le aree per prevenire la diffusione di incendi durante i mesi più a rischio.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio attuato dal Comando della Polizia Locale di Napoli per garantire la sicurezza ambientale e la salvaguardia del patrimonio collettivo.

A Milano controlli sulla mobilità leggera: non a norma il 76% dei mezzi fermati

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Si apre un novo fronte per le forze dell’ordine impegnate nei controlli su strada. È quello delle biciclette elettriche e dei monopattini non a norma.

Nei giorni scorsi, come riportato dall’Ansa, i carabinieri dell’Aliquota Infortunistica del Nucleo Radiomobile, con personale della Compagnia Milano Duomo e del 3° Reggimento Lombardia, hanno effettuato controlli su biciclette elettriche, minicar, monopattini e, in generale, sui mezzi delle mobilità leggera.

Il servizio, svolto con il personale del ministero dei Trasporti e della Motorizzazione Civile, ha fatto registrare il controllo e la verifica di 71 veicoli, ben 54 dei quali sono risultati non idonei e quindi sequestrati.

Sono state, inoltre, elevate complessivamente 271 contravvenzioni, per un totale di circa 378 mila euro.

Operazione antispaccio a Firenze

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Sequestrati quasi 3 kg di hashish e 10.000 euro in contanti. Un arrestato e un denunciato.

Nei giorni scorsi, “nell’ambito di una specifica attività congiunta per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Polizia San Giovanni e della squadra antidroga del Reparto antidegrado della Polizia Municipale hanno arrestato – nella flagranza del reato di spaccio e illecita detenzione di sostanza stupefacente – un 45enne di origine marocchina e denunciato in stato di libertà l’acquirente, 58enne marocchino.

Appresa la notizia di una presunta attività di spaccio verosimilmente svolta dal 45enne, gli operatori hanno iniziato un riservato servizio di osservazione nei pressi di via Passavanti. Nell’occasione, gli agenti appostati hanno seguito l’uomo prima in via Passavanti poi in via Brunetto Latini sorprendendolo a cedere ad un altro uomo un involucro, poi risultato essere un panetto di hashish, dietro alcune banconote.

A questo punto, mentre una parte degli agenti ha controllato il 58enne, acquirente, trovato con un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, contestualmente un’altra parte di agenti ha fermato e controllato il 45enne.

Alla luce delle circostanze, gli operatori hanno esteso i controlli anche agli appartamenti in uso al 45enne, rinvenendo in quello di via Passavanti, abilmente occultati in un vano posto al di sopra della porta del bagno, 28 panetti risultati essere hashish per un peso complessivo di 2.748 grammi, mentre in quello di via Montefeltro, all’interno di un calzino occultato nel vano contenitore del letto matrimoniale, la somma di 9.400 euro di cui l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione circa la provenienza. Tutta la sostanza e il denaro rinvenuto sono stati sequestrati.

Il 45enne, già noto per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Sollicciano.

“Ancora un brillante intervento contro lo spaccio effettuato dal Reparto Antidegrado della Polizia Municipale e dal commissariato di San Giovanni.  Questa ennesima operazione congiunta rientra nella collaborazione avviata tra l’Amministrazione con l’attività fondamentale della Polizia Municipale, la Prefettura, la Questura e le forze dell’ordine che giorno dopo giorno sta dando risultati e risposte importanti alle richieste di sicurezza dei cittadini. Continuiamo così, al lavoro insieme per combattere l’illegalità” commenta l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio. 

Si precisa che l’effettiva responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle ipotesi d’accusa a loro carico, dovranno essere sempre valutate nel corso del successivo processo e che al momento le stesse sono assistite da una presunzione di innocenza”.

Polizia Locale, ancora controlli sul conferimento dei rifiuti

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A Catania 148 sanzioni nel corso di verifiche di agenti in borghese.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti da parte della Polizia Locale di Catania, impegnata in un nuovo servizio di controllo in abiti civili svolto nella serata del 26 giugno. L’azione, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e diretta dal Comandante Dott. Diego Peruga, dal Vice Comandante Stefano Blasco e il coordinamento operativo dal Commissario Francesco Lizzio, ha interessato numerose strade cittadine: via Francesco Crispi bassa, via Monsignor Ventimiglia, largo Sturzo, via Libertà, viale Vittorio Veneto bassa, corso Italia, via Napoli e via Etnea. Le aree oggetto di intervento sono state individuate in sinergia con la società GEMA, incaricata del servizio di raccolta rifiuti, che aveva segnalato un’anomala frequenza di errati conferimenti in quelle zone, sia di privati che di esercizi commerciali anche di medie dimensioni.

Il blitz ha visto il coinvolgimento di diciotto agenti e ispettori del Reparto Ambientale della Polizia Locale, operanti in abiti borghesi e a bordo di nove mezzi privi dei colori d’istituto, al fine di agire con efficacia e discrezione. L’attività si è concentrata sulla verifica del corretto conferimento dei rifiuti da parte di utenti privati e attività commerciali, con particolare attenzione ai comportamenti elusivi riscontrati nei giorni di raccolta dell’indifferenziata. In molti casi, infatti, all’interno dei sacchi destinati ai rifiuti non riciclabili venivano rinvenuti materiali conferibili nei circuiti dell’economia circolare, come carta, plastica o organico, in violazione delle norme comunali.

A seguito delle verifiche sono state elevate 148 sanzioni, ciascuna dell’importo di 333 euro, per violazione dell’Ordinanza Sindacale n. 27 del 2023, a tutela del decoro urbano e dell’ambiente. L’attività proseguirà nei prossimi giorni su tutto il territorio cittadino, con l’obiettivo di individuare eventuali responsabili di ulteriori conferimenti illeciti, anche mediante l’analisi dei sacchi abbandonati e il rinvenimento di elementi utili all’identificazione.

L’Amministrazione comunale conferma l’impegno costante nel garantire il rispetto delle regole, la salvaguardia dell’igiene urbana, la tutela della salute pubblica e la difesa dell’ambiente, elementi imprescindibili per una convivenza civile e per una città più pulita e vivibile.

nm

La Polizia Locale di Napoli sventa la rapina a un’anziana

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Una pattuglia dell’Unità Operativa Secondigliano è intervenuta per sventare un tentativo di rapina ai danni di un’anziana in Corso Secondigliano.

La pattuglia si è avveduta di un soggetto che, poco distante, aveva scaraventato al suolo un’anziana con l’intento di strapparle la borsa e la fede nunziale ed è intervenuta nella flagranza del fatto riuscendo, nonostante la resistenza opposta, ad arrestare la persona. Il fermato stato condotto presso il Comando Generale e presso gli uffici dell’I.A.E.S (Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali) sono stati redatti i dovuti atti di Polizia Giudiziaria.

La persona è stata denunciata per rapina, resistenza e lesioni e su disposizione del P.M. di turno è stata tradotta presso la casa circondariale di Poggioreale per il giudizio per direttissima.

Ecomafie, vita più difficile

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Rentri: la nuova procedura di controllo sul trasporto e la gestione dei rifiuti.

Articolo di Fabio Dimita, funzionario direttivo MIT

Il Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il sistema digitale previsto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e istituito dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) con proprio decreto 4 aprile 2023, n. 59, per controllare la movimentazione e la gestione dei rifiuti in Italia. Gli enti preposti al controllo, non sono solo quelli specializzati, come il Noe dei Carabinieri. Anche tutti gli agenti di polizia giudiziaria possono svolgere accertamenti su strada sul Rentri, al fine di verificare il corretto smaltimento e trasporto. Tutto ciò assicura una maggiore trasparenza nella gestione dei rifiuti e aiuta a prevenire attività illecite.

Il Rentri consente di tracciare in tempo reale i flussi dei rifiuti mediante l’informatizzazione e digitalizzazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (Fir), documenti previsti rispettivamente dagli articoli 190 e 193 del richiamato testo unico ambientale. Il suo obiettivo è prevenire ed eliminare il traffico illecito dei rifiuti, garantendo maggiore trasparenza e semplificando la burocrazia per le imprese. Per attuare pienamente il sistema digitale, il decreto 59/23 (Regolamento Rentri) pone obbligo ai principali operatori della filiera del rifiuto di iscriversi a un Registro elettronico istituito e gestito dal ministero dell’Ambiente.

Chi deve iscriversi?
Sono tenuti all’iscrizione al Rentri i produttori iniziali di rifiuti (con oltre 50 dipendenti, entro il 13 febbraio 2025; con un numero di dipendenti da 10 a 50, entro il 14 agosto 2025; con meno di 10 dipendenti, ma solo per i rifiuti pericolosi, entro il 13 febbraio 2026), imprese ed enti che trasportano rifiuti (entro il 13 febbraio 2025); intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione (come i produttori in base ai dipendenti) e impianti di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti (entro il 13 febbraio 2025). L’iscrizione è obbligatoria e viene effettuata sul portale ufficiale www.rentri.gov.it.

COME FUNZIONANO I CONTROLLI?
Sono effettuati digitalmente dagli enti accreditati, che verificano i dati di tracciabilità dei rifiuti in tempo reale. L’accesso avviene attraverso un processo di accreditamento sul portale Rentri e consente di individuare anomalie, errori e possibili illeciti. Gli enti autorizzati ad effettuare controlli sul Rentri sono il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, le forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Polizia Locale), Regioni, Province e Città Metropolitane, Agenzia delle dogane, Ispra e Arpa (Agenzie per la Protezione Ambientale) e Camere di Commercio. Questi organismi di controllo possono consultare le informazioni per individuare anomalie, errori di registrazione e possibili illeciti ambientali.
I controlli su strada sono riservati organi di polizia stradale, che procedono alla verifica del formulario d’identificazione dei rifiuti (Fir) che, sino al 13 febbraio 2026 è di natura cartacea e deve essere portato a bordo del mezzo in una copia, secondo il nuovo modello indicato nell’allegato al Regolamento Rentri. Questo nuovo modello è in vigore dal 13 febbraio 2025 e in esso sono riportati i dati dei diversi soggetti della filiera del rifiuto, che gli agenti preposti al controllo possono verificare anche collegandosi con lo stesso portale Rentri o anche con il sito dell’Albo Gestori(www.albonazionalegestoriambientali.it). Dal 13 febbraio 2026, il formulario sarà solo digitale anche se, per facilitare i controlli, l’articolo 7 del regolamento Rentri stabilisce che sarà “accompagnato da una stampa del formulario digitale”. La mancata compilazione del formulario e l’errata o incompleta indicazione dei dati richiesti espongono gli operatori, ciascuno per le informazioni di propria competenza, alle sanzioni previste dall’articolo 258 del citato Testo unico: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro e all’applicazione dell’articolo 483 del codice penale, in caso di trasporto di rifiuti pericolosi (falso commesso da privato in atto pubblico, punito con reclusione sino a 2 anni).

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
L’accesso ai dati Rentri è riservato agli enti accreditati. La procedura di accreditamento avviene in modo digitale attraverso il portale ufficiale. Prevede alcuni passaggi: registrazione (un responsabile dell’ente accede al portale con Spid/Cns); invio della richiesta (il sistema invia una richiesta di conferma via Pec all’ente); approvazione (il Mase valuta la richiesta e definisce il livello di visibilità dei dati); abilitazione degli utenti (il responsabile può autorizzare altri membri dell’ente ad accedere ai dati).I dati disponibili per i controlli sono divisi in tre sezioni:
Anagrafica:
dati sugli operatori iscritti e sui delegati.
Tracciabilità: informazioni sui registri di carico e scarico, formulari di identificazione rifiuti (Fir) e unità locali.
Statistica: report e analisi sui flussi di rifiuti.

I controlli sul Rentri sono fondamentali per la tutela ambientale. Il monitoraggio digitale della tracciabilità dei rifiuti è un passo decisivo per contrastare l’inquinamento e i crimini ambientali. Grazie al Rentri, si riduce il rischio di traffico illecito di rifiuti, le aziende sono più trasparenti nella gestione dei rifiuti, le autorità possono intervenire più rapidamente in caso di irregolarità, si semplificano le procedure di verifica e ispezione. La tracciabilità digitale è un elemento chiave per il futuro della gestione sostenibile dei rifiuti in Italia.

*Articolo tratto dall’ultimo numero di PolMagazine

Dispositivi per l’accertamento: riflessioni, aspetti operativi e criticità

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Apertura PolMagazine

Le procedure ai fini dell’applicazione dell’art. 193 in modalità automatica e non, dopo le previsioni normative previste dalla Legge 177/2024.

Il Legislatore con la legge di Stabilità n. 208 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ordinario n. 70, con entrata in vigore 1° gennaio 2016), ha inserito nella lettera g-bis del comma 1-bis dell’articolo 201, all’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento debitamente approvate, la violazione dell’assicurazione obbligatoria, ex art. 193.

La legge 177 del 25 novembre 2024 ha previsto una novità importante, introdotta con la modifica del comma 4-ter: per accertare la mancanza dell’assicurazione dei veicoli, oltre a utilizzare le immagini provenienti dai dispositivi di cui all’art. 201, comma 1-bis, lettere e), f) e g), è possibile utilizzare anche quelle prodotte dai dispositivi per l’accertamento a distanza del passaggio con il semaforo rosso.

Nell’utilizzo delle immagini prodotte dai dispositivi per l’accertamento della violazione del rosso semaforico, per espressa previsione normativa, quello della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma solo nei confronti di quelli che il dispositivo stesso ha registrato perché in violazione dell’art. 146, comma 3, Cds.

Analogamente, l’utilizzo delle immagini prodotte dai dispositivi per l’accertamento automatico indicati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), f) e g) del Cds possono essere utilizzate per l’accertamento della mancanza della copertura assicurativa solo nei confronti dei veicoli che i dispositivi hanno registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è stato omologato o approvato. Se, ad esempio, il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle Ztl, l’accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei veicoli che hanno violato l’art. 7 del Cds. Si evidenzia, comunque, come la procedura dettata dal comma 4-ter appare superata dall’applicazione delle nuove disposizioni introdotte nell’art. 201, comma 1-quinquies, secondo le quali le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate per l’accertamento di altre violazioni elencate nel comma 1-bis dello stesso art. 201, nel quale è ricompreso anche l’art. 193.

USO CONDIZIONATO

È opportuno che la lettura delle disposizioni in questione debba essere, comunque e ancora, coordinata con quanto disposto dall’articolo 201, comma 1-quater, dell’articolo in esame: “In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico… omissis…”.

Dalla lettura del combinato delle disposizioni sopra richiamate appare evidente come la legittimità dell’utilizzo dei dispositivi automatici per le violazioni elencate, continui a essere condizionato all’esito positivo della procedura di omologazione ovvero approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Allo stato attuale, difatti, in assenza di norme comunitarie vincolanti in materia valgono le norme nazionali, stabilite in Italia dall’art. 45 del nuovo Codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285), dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (Dpr 16 dicembre 1992, n. 495), e dal Dm 29 ottobre 1997.

In particolare, l’art. 45, c. 6 del Codice afferma: “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, e i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero dei Trasporti), previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

VIOLAZIONE DOCUMENTATA

La problematica principale riguarda le procedure di omologazione o di approvazione dei dispositivi automatici per il rilevamento delle violazioni di cui all’articolo 193 del Codice della strada, obbligo di assicurazione di responsabilità civile, in quanto, risulta tuttora in vigore – e quindi non abrogata – la disposizione normativa di cui all’art. 31, comma 3, del Decreto legge 1/2012, convertito in legge 27 /2012, che prevede: “La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di

attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, risultano tuttora vigenti e inevitabilmente contrastanti due diverse procedure di omologazione o approvazione dei dispositivi automatici in questione, la prima prevista dal Codice della strada, la seconda disciplinata dall’art. 31, comma 3, la legge 27/2012.

INCOMPATIBILITÀ TRA NORME

A parere dello scrivente, dovrebbero continuare a trovare applicazione le modifiche apportate con la legge di stabilità al Codice della strada, in quanto l’emanazione di quest’ultima, dovrebbe aver abrogato tacitamente l’art. 31 della legge 27/2000.

Tale assunto trova la sua ragione di diritto su quanto disposto dall’art. 15 delle Preleggi, ove prevede che la cessazione di una norma giuridica si verifica, oltre che per abrogazione espressa, anche per abrogazione tacita o per incompatibilità, qualora il Legislatore emani una legge successiva, che sia incompatibile con una esistente, ovvero per nuova disciplina dell’intera materia. Nel caso in cui il Legislatore, pur non abrogando espressamente una legge precedente, disciplini ex novo l’intera materia già regolamentata dalla legge precedente.

Appare evidente come nel caso in questione l’incompatibilità e la contraddizione tra le due leggi in esame emerga in modo palese, in quanto risulta impossibile la contemporanea applicazione di entrambe, cosicché dall’eventuale applicazione e osservanza della nuova legge, non si può non derogare alla disapplicazione e inosservanza dell’altra.

Tra l’altro, anche se si volesse ipotizzare una applicazione coordinata dei due testi di legge in esame, va comunque evidenziato come il comma 3 dell’art. 31 della legge 27/2012 risulti contraddittorio nella parte in cui, nel prevedere un obbligo di approvazione e di omologazione dei dispositivi, rimanda comunque all’emanazione di un decreto ai fini dell’individuazione delle caratteristiche dei medesimi, quando tale provvedimento non risulta necessario per quanto concerne la procedura di approvazione che, allo stato dei fatti, potrebbe trovare diretta applicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Che la modifica appena approvata si inserisca in un contesto normativo non coordinato, si evidenzia anche sotto il profilo operativo.

ALTRI INTERVENTI LEGISLATIVI

La mancanza della copertura assicurativa ha interessato anche le modifiche apportate all’art. 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con l’introduzione del comma 2.1. Secondo questo comma, i dati forniti dalle compagnie di assicurazione, presenti nella banca dati della Motorizzazione e riguardanti i soggetti residenti in un determinato territorio comunale intestatari di veicoli che risultino privi della copertura assicurativa, sono accessibili ai Comuni, nonché agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2 Cds, ai fini dell’accertamento e contestazione della violazione di cui all’art. 193. Si sottolinea come la formulazione della norma non chiarisca se l’accesso alle informazioni da parte dei Comuni e degli organi di polizia stradale afferenti a enti locali, debba essere limitata ai soli soggetti residenti nei rispettivi territori.

L’estensione della possibilità di accesso alle predette informazioni anche ai Comuni, non è certamente rivolta all’accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’art. 193 Cds, che spetta esclusivamente agli organi di polizia stradale, ma potrebbe essere collegata all’esigenza di perseguire politiche di gestione del territorio attraverso il monitoraggio dei veicoli in stato di abbandono, di coordinamento con le forze di polizia per operazioni congiunte di controllo del territorio o di sicurezza stradale, ecc.

In tema di assicurazione dei veicoli, attraverso la modifica del comma 1, si rafforza l’obbligo per i proprietari di veicoli di verificare che gli stessi siano sempre coperti dall’assicurazione obbligatoria, anche quando sono utilizzati, a qualsiasi titolo, da altre persone. È un obbligo che, essendo posto comunque in capo al proprietario, comporta sempre la responsabilità di quest’ultimo per la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa dei veicoli ai sensi dell’art. 197 Cds. Resta ferma la possibilità di escludere la responsabilità concorrente del proprietario quando lo stesso riesce a dimostrare di essere stato incolpevolmente indotto in errore nel credere esistente la copertura assicurativa o quando la mancata vigilanza da parte sua sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.

In presenza degli elementi che fanno sorgere la responsabilità in concorso del proprietario, pertanto, nei confronti dello stesso deve essere redatto un separato verbale con il quale lo stesso è chiamato a rispondere a titolo proprio delle stesse violazioni contestate al trasgressore.

Naturalmente, l’utilizzo del veicolo da parte di terzi deve essere lecito e con il consenso del proprietario. L’art. 122, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – CAP), infatti, prevede che l’assicurazione del veicolo non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata agli organi di polizia. La nuova previsione non ha effetto in tema di responsabilità solidale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, permanendo l’obbligazione nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 196 Cds.

EFFETTO SULLE ALIENAZIONI

La modifica avrà un effetto significativo legato alle procedure di alienazione dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa durante la circolazione. La formulazione dell’art. 213 del Cds, secondo il quale non c’è obbligo di informare il proprietario che il suo veicolo è stato oggetto di sequestro e depositato presso un custode acquirente, infatti, aveva creato alcuni problemi: il veicolo poteva anche essere alienato senza che il proprietario avesse effettiva notizia di tale circostanza, avendo la possibilità di eccepire giudizialmente che potesse legittimamente non sapere che il veicolo ceduto in godimento a un terzo fosse sprovvisto di copertura assicurativa durante la circolazione. Con la modifica, la citata eccezione viene meno.

Come ogni sanzione con previsione concorsuale fa nascere problematiche in merito alla applicazione delle sanzioni accessorie. La novellata norma, difatti, non chiarisce se la restituzione del veicolo confiscato debba avvenire solo a condizione che il proprietario e il trasgressore diverso dallo stesso, abbiano provveduto entrambi al pagamento della sanzione, ovvero sia sufficiente il pagamento di uno solo dei due.

A parere dello scrivente ai fini della restituzione del veicolo è sufficiente che abbia ottemperato al pagamento colui che al momento dell’accertamento dell’infrazione aveva la disponibilità del veicolo (proprietario, locatario, ecc.), al fine di tutelare quest’ultimo nel riavere a disposizione il veicolo.

CONTESTAZIONE DIFFERITA

L’aspetto operativo per il controllo ex art. 193 con l’utilizzo di dispositivi automatici rimane tuttora limitato in quanto, a tutt’oggi, non è stato omologato/approvato alcun dispositivo per il rilevamento in modalità differita.

Nei casi indicati di impossibilità della contestazione immediata, l’utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con l’assicurazione. In tale situazione, perciò, l’apparecchio non accerta la violazione e costituisce un semplice “supporto” per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente. Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell’apparecchio.

In tale contesto, quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la contestazione immediata – le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale – l’organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita. In tal caso, si dovrà esperire preliminarmente un riscontro della mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e, quindi, procedere alla contestazione dell’illecito in parola attraverso la notifica del verbale all’obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 Cds. Anche in questo caso, essendo stata la circolazione del veicolo accertata direttamente dall’operatore di polizia, si ritiene non sia necessario attivare la procedura dell’invito a esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 8 Cds, perché tale procedura, preliminare alla contestazione e notificazione di un verbale di accertamento, è espressamente prevista dall’art. 193, comma 4-quater Cds solo nei casi in cui il transito del veicolo senza assicurazione sia stato accertato attraverso l’utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell’art. 201, comma 1-bis Cds, tra i quali non ricadono i dispositivi in parola.

L’art. 201, comma 1-bis), lett. g-ter) Cds, prevede l’accertamento della violazione di cui all’art. 193 Cds, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardo il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Tali dispositivi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Questa previsione rappresenta una fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dal comma 3, dell’art. 31 decreto legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012, che prevede una modalità di accertamento della violazione ex art. 193 Cds.

VERIFICA LEGITTIMA  

Anche nei casi indicati dall’art. 201 comma 1-bis), lett. g-ter) Cds, presupposto per la contestazione differita è l’utilizzo di un dispositivo che abbia ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni dell’art. 193 Cds da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Quando sono utilizzate le apparecchiature di cui all’art. 193, commi 4-quater) e seguenti del Cds, l’accertamento della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma soltanto nei confronti di quelli che il dispositivo ha registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è stato omologato o approvato. Ad esempio, se il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle Ztl, l’accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei veicoli che hanno violato l’art. 7 del Cds. Partendo da questo presupposto, la successiva verifica sulla copertura assicurativa diviene legittima atteso che la circolazione dei veicoli è stata accertata attraverso un sistema di rilevamento pienamente legittimo. La documentazione fotografica o video dei dispositivi, infatti, costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo e consente di provare che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa d’immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Per espressa previsione dell’art. 193, comma 4-quater Cds, i dispositivi utilizzati per la contestazione della violazione dell’obbligo di copertura assicurativa, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere omologati ovvero approvati per il funzionamento completamente automatico, cioè da remoto, anche senza la presenza dell’organo di polizia. Nel rispetto delle condizioni descritte, è sempre ammessa la contestazione differita della violazione dell’art. 193 Cds.

L’accertamento della violazione presuppone il raffronto dei dati ottenuti dalle compagnie assicurative, e tuttavia, in ossequio a quanto previsto dal comma 4-quater), dell’art. 193 Cds, il proprietario o altro soggetto obbligato in solido dovrà essere invitato a produrre il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 8 Cds. Qualora egli non produca la documentazione assicurativa nel termine indicato, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 180, comma 8 Cds, si contesterà direttamente la violazione dell’art. 193 Cds per mancanza della copertura assicurativa, sulla base dell’accertamento da remoto realizzato in precedenza.

Le spese postali per inviare l’invito ai sensi dell’art. 180, comma 8 Cds, si ritiene debbano essere sostenute dall’amministrazione da cui dipende l’organo accertatore, salvo fosse accertato che, effettivamente, al momento dell’accertamento del transito del veicolo davanti ai dispositivi di controllo remoto, il veicolo non era coperto da assicurazione.

Fabio Dimita
Funzionario direttivo del Mit

* Articolo tratto dal numero 15 della rivista di settore PolMagazine

Gazebo in un parcheggio, soluzione percorribile?

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L'esperto risponde

L’Ufficio tecnico del Comune ha richiesto a questo comando un parere sulla fattibilità del rilascio di permesso di una occupazione pubblica di un gazebo su un’area stradale allo stato attuale adibita a parcheggio. Vorremmo sapere se tale soluzione appare possibile. Distinti saluti.

E-mail firmata

Il Codice della strada non prevede un divieto assoluto di occupazione di uno stallo di sosta o di un’area di parcheggio per altre attività, in quanto potrebbe sussistere la prevalenza di un differente interesse pubblico per la diversa destinazione d’uso delle specificate porzioni di strada (per esempio, stagione turistica, fiere, cerimonie e ricorrenze). È fatto salvo, comunque, l’obbligo di ottemperare a quanto disposto dall’art. 18, cc. 2, 3 e 4, che impone adeguate condizioni di visibilità per conducenti e pedoni (in particolare in corrispondenza di intersezioni stradali, passi carrabili, etc.) e dall’art. 24, il quale stabilisce che la fascia di pertinenza stradale sia riservata alle funzioni di arredo e servizio della strada. Coerentemente, infatti, l’art. 20, c. 3 prescrive che le occupazioni siano poste sul marciapiedi e in adiacenza ai fabbricati, evitando possibili limitazioni alla visibilità dei conducenti. Da ciò consegue la necessità di una riorganizzazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli e l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. Fa presente, inoltre, che la disciplina vigente non esplicita quali siano “le caratteristiche geometriche particolari” tali da consentire l’occupazione dei marciapiedi nel caso di occupazione di suolo pubblico. Si lascia, quindi, alla valutazione dell’ente gestore della strada la sussistenza o meno di tale condizione, necessaria affinché il marciapiede possa essere occupato.

Firenze: Polizia di Stato e Municipale sequestrano cocaina e hashish

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Nell’ambito di una specifica attività congiunta per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Polizia di Stato San Giovanni e della Squadra Antidroga della Polizia Municipale hanno sorpreso – nella flagranza del reato – un 38enne di origine albanese, arrestandolo per illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, appresa la notizia di una presunta attività di spaccio presumibilmente svolta dall’uomo, gli operatori hanno iniziato, nel pomeriggio di ieri, uno riservato servizio di osservazione nei pressi della sua abitazione sita nel viale Manfredo Fanti. Nell’occasione, gli agenti appostati hanno assistito – proprio davanti al portone di ingresso dell’abitazione del presunto spacciatore – alla consegna, da parte del 38enne, a un uomo giunto in scooter di due involucri di colore bianco in cambio di denaro. Quest’ultimo, 49enne italiano, seguito e raggiunto, ha consegnato spontaneamente le due dosi di cocaina riferendo di averle acquistate poco prima al prezzo di 40 euro.

Contestualmente altro personale rimasto in osservazione in viale Manfredo Fanti, ha notato il 38enne uscire dall’abitazione e dirigersi in auto nei pressi di via Carnesecchi, dove è stato fermato. All’esito del controllo gli agenti hanno rinvenuto, in un incavo della portiera dell’autovettura, due dosi di cocaina e denaro contante in banconote di piccolo taglio per un totale di 90 euro. Ulteriore sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno dell’abitazione del cittadino albanese. All’interno della camera da letto del 38enne, gli agenti hanno trovato 1 panetto di hashish occultato in un mobiletto ed una somma di denaro pari a 750 euro nel comodino. In cucina invece, all’interno di un cassetto del tavolo erano occultati 7 involucri in cellophane termosaldato di sostanza del tipo cocaina, 2 bilancini di precisione ed un frammento di hashish ed ulteriori 3 buste di cocaina sono state trovate all’interno di un pensile. Ancora, altre due buste di cocaina sono state rinvenute all’interno del quadro elettrico posto nel corridoio. Tutta la sostanza, per un peso totale di 301 grammi di hashish e 123 grammi di cocaina, e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Il 38enne, privo di precedenti a suo carico, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sollicciano. 

Inoltre, durante il controllo all’interno dell’appartamento è sopraggiunto un giovane di 29 anni di origine albanese, che alla vista dei poliziotti si è dato a precipitosa fuga, attraversando il viale incurante delle auto in transito. Durante la sua fuga appiedata, l’uomo ha provato a disfarsi di due frammenti di hashish, prontamente recuperata dagli operatori che lo hanno seguito. Una volta raggiunto, il 29enne, che ha tentato più volte di guadagnarsi la fuga scalciando violentemente contro gli agenti, è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per la detenzione di sostanza stupefacente.

 “Ringrazio la Squadra Antidroga del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale e il commissariato di San Giovanni per questa brillante operazione contro lo spaccio – commenta l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio -. Un’attività congiunta che si inserisce nella collaborazione avviata tra l’Amministrazione con il ruolo fondamentale della Polizia Municipale, la Prefettura, la Questura e le forze dell’ordine che sta dando risultati importanti. Lavorando insieme riusciamo a dare migliori risposte alle richieste di sicurezza dei cittadini. Andiamo avanti sul percorso tracciato: tolleranza zero e collaborazione”.

Si precisa che l’effettiva responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle ipotesi d’accusa a loro carico, dovranno essere sempre valutate nel corso del successivo processo e che al momento le stesse sono assistite da una presunzione di innocenza.