Proventi autovelox, ripartizione spese al lordo delle entrate

“Gli enti locali che utilizzino i sistemi di rilevazione di velocità, su strade di proprietà di altri, sono obbligati ad accertare la propria metà dei proventi al lordo, salvo il successivo conguaglio in termini di incassi sterilizzato nella fase iniziale dal Fondo crediti di dubbia esigibilità e con deduzione dei soli compensi riversati all’eventuale concessionario. Da questi proventi lordi non possono essere detratte le spese accessorie connesse ai procedimenti di accertamento ed esazione né le spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni in caso di gestione diretta”. Queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 1/2019, in relazione alla contabilizzazione delle entrate da autovelox da parte degli enti locali.

Ecco la deliberazione della Corte dei Conti

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