Sinistro stradale: non sempre il Comune è responsabile per la presenza di un’insidia

Ci sono insidie e insidie, è proprio il caso di dire. Con una recente pronuncia della Cassazione è stata esclusa la responsabilità dell’Ente proprietario della strada, il Comune, per un sinistro provocato dalla presenza di un tombino aperto sulla carreggiata. Attenzione, però: nell’Ordinanza della Cassazione Civile, sezione III, n° 3739 del 12 ottobre 2022, depositata l’8 febbraio 2023, la responsabilità è stata esclusa per una ragione ben precisa e oggettivamente provata.


Esaminiamo il caso
Nel 2006 la compagnia assicurativa di un veicolo ha chiesto la ripetizione del risarcimento riconosciuto ai trasportati a seguito di un sinistro stradale avvenuto in fase di sorpasso. L’automobile aveva invaso la corsia opposta e aveva finito con l’imbattersi in un tombino aperto sulla carreggiata. In particolare, il veicolo, nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione con presenza di doppia linea continua, aveva effettuato un sorpasso non consentito ad alta velocità, invadendo la corsia opposta. Qui, all’interno di un cantiere, c’era un tombino aperto, la cui presenza era segnalata solo per gli utenti provenienti dalla direzione opposta. Appena dopo il transito, il conducente ha perso il controllo del veicolo.

L’iter giudiziario
Il Tribunale di prime cure ha rigettato la richiesta sul presupposto che la condotta del conducente aveva interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia, che aveva carattere inerte e il fatto generatore di danno, imputabile esclusivamente al comportamento incauto dell’automobilista/assicurato.
La compagnia assicurativa adiva la Corte di Appello di Brescia, deducendo che il sorpasso azzardato del conducente/assicurato integrasse il caso fortuito. Il giudice di secondo grado rigettava il gravame con sentenza n° 1907 del 10 dicembre 2018, rilevando che, per configurare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., sarebbe stato necessario provare la pericolosità della normale utilizzazione del bene, rimasta invero priva di adeguato riscontro, in quanto il cantiere era stato segnalato, in modo conforme all’art. 31 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada (rubricato “Segnalamento e delimitazione dei cantieri”), nella corsia di percorrenza dei veicoli, mentre, nella stessa corsia ma direzione opposta di marcia tenuta dal conducente de quo, non vi era necessità della segnalazione dei lavori, in quanto il rispetto del divieto di sorpasso avrebbe da solo scongiurato il sinistro. Secondo il giudice di appello, dunque, la illegittima condotta del conducente ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento, in quanto si è verificato un caso fortuito che ha reciso il rapporto causale tra la responsabilità del custode, ex art. 2051 cc., e la pericolosità del bene.

Terzo grado
La compagnia assicurativa ha, come detto, proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo: la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, anche in relazione al principio informatore della circolazione stradale”, ex art. 140 del Codice della strada. Questo nella misura in cui la ricorrente censurava l’incongrua motivazione relativa all’interpretazione dell’art. 2051 c.c., in combinato disposto con il citato art. 140 del Codice della strada, per aver ritenuto che la condotta pericolosa del conducente/assicurato avesse avuto una incidenza causale autonoma e assorbente rispetto all’evento di danno così da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Per tale motivo, la ricorrente riteneva che la Corte di merito avrebbe dovuto concludere, quantomeno, per la presenza di cause concorrenti nella produzione del danno, in assenza di prova, da parte dell’Ente proprietario della strada e delle ditte appaltatrici chiamate in causa, per non aver assolto, con diligenza, agli obblighi di organizzazione dell’attività di sorveglianza del cantiere al fine di garantire la sicurezza dell’uso della strada, comprese le opportune e necessarie segnalazioni sulla presenza di un tombino aperto sulla pavimentazione stradale.

Questione di comportamento
La Sacra Corte non ha accolto il ricorso per una serie di ragionamenti.
Gli Ermellini hanno ritenuto che a integrare la responsabilità sia necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa. Il danneggiato, dunque, ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non sia stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo a elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno.

C’è un che di imprevedibile
Nel caso di specie non poteva addossarsi al custode l’obbligo di prevedere l’altrui comportamento imprudente e contrario alle disposizioni del Codice della strada, costituendo esso un evento del tutto imprevedibile e inevitabile, come tale idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
La Cassazione, pertanto, ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d’Appello laddove ha concluso, ascrivendo la responsabilità del fatto all’esclusiva colpa del conducente/assicurato in quanto la situazione dei luoghi non poteva dirsi pericolosa per chi percorreva la strada, poiché nella relativa corsia di pertinenza il tombino aperto era adeguatamente segnalato, mentre era pericolosa per chi percorreva quel tratto di strada contromano in violazione delle regole del Codice della strada e, in particolare, del divieto di sorpasso e velocità sostenuta.
La Sacra Corte, inoltre, ha ritenuto corretto che per il giudice di secondo grado non vi fosse alcuna esigenza di porre ulteriori cartelli di avviso della presenza del cantiere anche sul lato opposto della carreggiata di percorrenza dei veicoli, in quanto non vi sarebbe stata alcuna esigenza di segnalazione, prevalendo l’affidamento sulla diligenza degli utenti della strada in relazione al citato divieto di sorpasso, supportato dalla presenza della doppia striscia continua di mezzeria.

RIFERIMENTI NORMATIVI
In questa vicenda sono citati due articoli in particolare: il 2051 del Codice civile “Danno cagionato da cosa in custodia” e il 140 del Codice della strada “Principio informatore della circolazione”. Vediamo cosa dicono.

Art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cosa in custodia”
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Il custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. L’ipotesi contemplata dall’ art. 2051 cc sussiste quando la cosa produca da sola un danno. Diverso è il caso in cui il danno deriva dall’opera dall’uomo: in tale frangente si applica la generale previsione di cui all’art. 2043 c.c.

Art. 140 Cds “Principio informatore della circolazione”
“1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono”.

A cura di Luigi De Simone
Comandante Polizia Locale di Caserta e collaboratore di PolMagazine

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