Se il Prefetto non si costituisce nel giudizio instauratosi a seguito dell’opposizione dell’automobilista l’istanza dell’opponente è accolta e il verbale annullato.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Avellino nella sentenza n. 260/2020 (qui allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente, assistito dalla Globoconsumatori Onlus, avverso un verbale di contestazione elevatogli dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma.
Nel caso di specie è stato rilevato il mancato deposito della documentazione e la scelta di non difendere la legittimità della propria azione amministrativa da parte della Prefettura di Avellino. Grava, infatti, sull’autorità amministrativa l’onere di dimostrare la fondatezza dell’azione amministrativa a seguito delle esplicite censure del ricorrente.
Per il Giudice di pace ne è conseguito che, ove l’amministrazione non adempia l’onere di dimostrare compiutamente l’esistenza di fatti costitutivi dell’illecito, allora l’opposizione dovrà essere accolta.
Nel caso in esame, l’autorità opposta sul quale gravava l’onere di provare la fondatezza dell’azione amministrativa nulla ha dedotto ne provato e, anzi, omettendo sia di costituirsi che di depositare la documentazione richiesta, ha scelto di non difendere nella dialettica processuale la legittimità della propria azione amministrativa.