Autovelox, omessa verifica di funzionalità e mancanza del cartello di preavviso. Comune condannato

Altro duro colpo nei confronti degli enti accertatori e dei prefetti in materia di sanzioni al codice della strada per eccesso di velocità elevati con apparecchiature elettroniche come l’autovelox.

La seconda sezione civile Cassazione con l’ordinanza 1661/19, pubblicata il 22 gennaio ha ribadito il concetto secondo cui, se è vero che il verbale che contesta l’eccesso di velocità non debba indicare la presenza del segnale che preavvisa il conducente del rilevamento elettronico, tuttavia, in caso di contestazione circa la sua esistenza tocca comunque all’ente accertatore dimostrare la presenza del cartello, che costituisce una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

In primo luogo, nell’accogliere il ricorso, i giudici di legittimità ricordano che se il trasgressore contesta l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se lo strumento che misura la velocità dei veicoli è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.

Altro punto a favore dell’automobilista riguarda la contestazione dell’assenza dell’apposita segnaletica che preannuncia la presenza dell’autovelox.

Evidenziano gli ermellini che se la decisione impugnata è corretta nella parte in cui dichiara che non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico, non è tale anche nella parte in cui, invece, ha sia pur implicitamente affermato, che è onere dell’opponente la prova della violazione da parte dell’amministrazione delle procedure di accertamento quanto alla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico: il relativo onere probatorio, infatti, in mancanza di un’attestazione fidefaciente al riguardo contenuta nel verbale va dunque a carico dell’amministrazione. Va poi rigettato l’assunto secondo cui l’eventuale inadempienza dell’ente possa rimanere limitata nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione: è tutt’altro che priva di precettività la norma ex articolo 4 della legge 168/02.

Questa l’ordinanza 1661/19 della Corte di Cassazione 

In effetti, ai sensi dell’art. 4  della I. n. 168 del 2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione.

 Al riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa ratio, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. e la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accertamento. La cogenza di tale previsione è desumibile anche dall’innesto successivo – ad opera dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv., con modif., nella I. n. 160 del 2007 – del comma 6 bis nel testo dell’art. 142 del codice della strada alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocitàvdevono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione …”. Con la stessa disposizione veniva rimessa l’individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno:

il primo di tali decreti attuativi – adeguatamente richiamato anche dal ricorrente – è stato adottato il 15/8/2007, prevedendosi, in particolare, all’art. 2, comma 1, che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, aggiungendosi, nello stesso articolo, che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km”.

 Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa, laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox “devono essere installati con adeguato anticipo…”, senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attività di segnalazione (Cass. n. 7419

del 2009; Cass. n. 21634 del 2009; Cass. n. 5997 del 2014, Cass. n. 15899 del 2016).

 La validità della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità accertato attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico, è, in definitiva, subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata. 

Tale necessità, peraltro, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non esige che la presenza della segnaletica di preventiva informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione: a condizione, però, che di tale segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza (Cass. n. 680 del 2011). La sentenza impugnata, quindi, se è corretta nella parte in cui ha affermato che non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico, non è tale anche nella parte in cui, invece, ha, sia pur implicitamente, affermato che è onere dell’opponente la prova della violazione da parte dell’amministrazione delle procedure di accertamento quanto alla presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico: il relativo onere probatorio, infatti, in mancanza di un’attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombe sull’Amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

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