Codice della strada: tutte le proposte di modifica

Diverse sono le proposte di legge di modifica del Codice della Strada presentate dai deputati e riunite dalla Commissione Trasporti della Camera, che ha provveduto a redigere un testo unificato per mettere a confronto le diverse proposte, tra le quali quelle relative ai monopattini elettrici, al limite dei 150 Km orari in autostrada, alle multe per chi utilizza smartphone e tablet alla guida con sospensione immediata della patente, al divieto di fumo, ai nuovi limiti di accesso alle moto su autostrade e superstrade e all’obbligo del casco anche per i ciclisti.

A tal proposito sono iniziate le audizioni in Parlamento, necessarie per la lavorazione su testi di legge che introducono novità di rilievo e che, per quanto qui interessa, seguono modifiche già attuate al Codice della Strada  già nei primi mesi di legislatura come, ad esempio, quelle relative all’introduzione dei sistemi antiabbandono sui seggiolini per i bambini, o quelle relative alla circolazione con vetture aventi targa estera e sui recidivi alla circolazione senza polizza assicurativa rc auto.

Ecco, nel dettaglio, le più rilevanti proposte di modifica?

La proposta di modifica dell’art. 7 Cod. strad., si prefissa di riservare, all’interno dei centri abitati, limitati spazi alla fermata o alla sosta di veicoli condotti da donne in stato di gravidanza e da genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età, muniti di apposito contrassegno.

Sempre per quanto attiene alla circolazione delle biciclette, si prevede l’introduzione del comma 10-bis all’art. 40 Cod. strad., il quale prevede che, nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica, ove l’ente proprietario lo ritenga conforme a esigenze di sicurezza, possa essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli.

La modifica dell’art. 41 Cod. strad., prevede che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinate, e strutturate con un tipo di pavimentazione che agevoli l’individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap ed in particolare dei soggetti non vedenti. Secondo quello che dovrebbe essere il nuovo comma 5-bis, gli attraversamenti pedonali non semaforizzati, ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti gravi, dovranno essere dotati di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione, nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici particolarmente frequentati da pedoni.

All’interno dell’art. 50 Cod. strad., vengono ricondotti nella nozione di “velocipedi” anche i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti che abbiano una velocità massima di 20 Km/h con possibilità di autolimitazione a 6 Km/h.

All’art. 93 Cod. strad., si prevede il divieto, per chi abbia stabilito la residenza o la sede dell’impresa in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato dall’estero, salvo il caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato dell’UE o aderente allo Spazio economico europeo abbia stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nel rispetto delle regole contenute nel Codice doganale comunitario. Per la violazione della disposizione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558 oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino alla regolamentazione.

E’ prevista la modifica dell’art. 142 Cod. strad., relativamente al limite di velocità sulle autostrade, elevato a 150 Km/h, in relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato.

All’art. 173 Cod. strad., viene esteso il divieto al conducente di utilizzo, durante la marcia, di dispositivi quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet ed altri dispositivi analoghi, condotta punita con la sanzione amministrativa da euro 322 ad euro 1.294 (oppure da euro 422 a euro 1.697), oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e, nel caso di recidiva, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 e euro 2.558 (oppure da euro 319 ad euro 1.276), oltre la sospensione della patente di guida da due a sei mesi.

Si prevede, infine, l’introduzione di un nuovo art. 173-bis alCodice della strada, relativo al divieto di fumare durante la guida.

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