Sono il responsabile di un Comando di Polizia Locale di una località marittima. Il sindaco mi ha chiesto di predisporre un’ordinanza con la quale si vieta il parcheggio sulle strisce blu all’interno della ZTL. È possibile adottare un simile provvedimento, oppure così come predisposto, risulterebbe illegittimo?
A tal riguardo e in via preliminare, si ricorda che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni per ciascuna strada o tratto di essa, oppure per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6, c. 4, lett. b), cui rinvia l’art 7, c.1, lett. a), Codice della strada). Oltre alla specifica normativa sopra richiamata, l’ente proprietario deve sempre rispettare i principi generali che governano l’attività amministrativa e, in particolare, i principi di pubblicità e di trasparenza indicati nell’art. 1 della Legge 241/90 e i principi dell’ordinamento comunitario, anch’essi richiamati espressamente nel medesimo articolo.
Per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l’emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 del Cds) in relazione alle risultanze dell’istruttoria, mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale e il provvedimento in concreto adottato.
L’art. 5, c. 3 del Cds, attraverso l’espressione “ordinanze motivate” richiede che l’ente proprietario comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che giustifichino il provvedimento adottato. In mancanza, l’ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere, riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria. Anche la giurisprudenza ha sempre ritenuto che ogni limitazione, temporanea o stabile, del traffico veicolare sulle pubbliche vie, va preceduta da una attenta analisi dei fenomeni di congestione che si intendono evitare e va sorretta da idonea motivazione sulla necessità dell’iniziativa e sulla proporzionalità del sacrificio cosi imposto alla collettività, rispetto all’interesse pubblico tutelato.
Per quanto concerne la fattispecie in esame, si precisa come l’articolo 11 del Dpr 503/1996 afferma che le persone con disabilità, tramite le autorità competenti, possono circolare e sostare con il proprio veicolo, purché ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione.
L’articolo 158 del Codice della strada stabilisce i divieti di fermata e di sosta, che si applicano anche ai veicoli al servizio di persone con disabilità.
Si rappresenta che le corsie bus, le ZTL e le aree pedonali non rientrano tra le “apposite strutture” predisposte dagli enti proprietari della strada per facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (art. 188, c. 1 del Cds). Tuttavia, i commi 3 e 4 dell’art. 11 del Dpr 503/96 recitano:
3. “La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e nelle «aree pedonali urbane», così come definite dall’art. 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità”.
4. “Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che i mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all’art. 12”.
Anche la giurisprudenza ha confermato tale orientamento. Difatti, la Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 27.9.2022, n. 28144, II sezione civile, ha ribadito che il diritto dell’invalido ad accedere con il veicolo nelle zone a traffico limitato è incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone. La Corte ha affermato, come principio generale, che la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità ˗ la sosta è un momento della circolazione – non tollera limiti od obblighi non previsti dalla legge, ma imposti con ordinanze degli enti locali – pur essendo le stesse dirette al conseguimento delle finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di prevenzione dell’inquinamento in queste zone – che finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti al diritto di circolazione dei disabili.
Infine, si ricorda che con la Legge 177/2024 è stato modificato il c. 3-bis del citato art. 188. Con tale modifica è stato chiarito che la sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità non è mai soggetta al pagamento ovunque sia realizzata, anche nelle aree e nei parcheggi a pagamento. La modifica si è resa necessaria in quanto la precedente formulazione del c. 3-bis prevedeva per tali veicoli la possibilità di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggi a pagamento qualora gli stalli a loro riservati risultassero già occupati o indisponibili. Tale formulazione aveva lasciato dubbi in merito alla circostanza che la possibilità di sostare gratuitamente nelle aree e parcheggi a pagamento fosse subordinata all’assenza di spazi riservati liberi nelle vicinanze.
Pertanto, alla luce dei richiami normativi di cui sopra, nonché dell’orientamento giurisprudenziale in materia ben definito dalla suprema Corte, appare evidente come un’ordinanza comunale non possa prevedere il sanzionamento dei veicoli al servizio di persone con disabilità qualora sostino nelle aree di parcheggio a pagamento. Tale previsione risulterebbe contra legem rispetto alla disposizione primaria contenuta nel c. 3, dell’art. 188 sopra citato, risultando di conseguenza illegittima l’applicazione dell’eventuale provvedimento sanzionatorio. (f.d.)



