Una condizione che rientra a pieno titolo nelle cattive prassi poste in essere da soggetti che non vogliono o non possono conseguire un titolo di guida sul territorio nazionale
Un recente caso di cronaca ha proposto alle forze dell’ordine la condizione di un cittadino straniero, soggiornante sul territorio nazionale e qui anagraficamente residente che, già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso orale ex art. 3 del D.lgs. 159/2011, all’atto del controllo su strada ha esibito al personale operante una patente di guida del Paese extra UE di origine (Tunisia) conseguita in data successiva all’assunzione della residenza anagrafica in Italia.
La patente di guida conseguita nel paese d’origine o in un altro Stato extra Ue da un cittadino straniero in costanza di residenza in Italia, per il solo fatto di essere stata ottenuta oltre confine in data successiva all’iscrizione nelle liste della popolazione residente, anche qualora rientrante nei titoli a condurre convertibili, non può beneficiare delle norme derivanti dall’applicazione degli accordi di bilateralità in materia di riconoscimento e conversione. Ci si chiede, in più, nella ricorrenza dell’attualità della sottoposizione alla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore, se la fattispecie assurga al rango di reato, rientrando nell’alveo delle condotte previste e punite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ovvero si ravvisi l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 116 del Codice della strada nazionale.
Misure di prevenzione personali in sintesi
La condizione del cittadino straniero che, in costanza di residenza in Italia e successivamente a essa, proceda al conseguimento della patente di guida nel paese d’origine, ovvero in altro Stato extra Ue, è cosa ben nota e rientra a pieno titolo nelle cattive prassi poste in essere da soggetti che, per i più svariati motivi, non vogliono, ma soprattutto non possono conseguire un titolo di guida sul territorio nazionale poiché rientrano nelle categorie espressamente indicate dall’articolo 120, comma 1, Cds. Così facendo, non di rado, queste persone tentano e, talvolta, riescono ad aggirare i controlli stradali, ma questa è tutta un’altra storia che prima o poi affronteremo.
Le misure di prevenzione personali applicate dal Questore, contemplate rispettivamente agli artt. 2 e 3 del D.lgs. n.159/2011, sono:
- il foglio di via obbligatorio;
- l’avviso orale.
Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 159/2011, le misure di prevenzione personali applicate dall’Autorità giudiziaria sono:
- la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
- l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
L’articolo 73 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., nella sua attuale formulazione recita: “Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”.

Patente straniera e riconoscimento
Nel merito della questione, la patente straniera conseguita nelle circostanze indicate in premessa, anche qualora fosse emessa da un paese con il quale vige un accordo di reciprocità in materia di riconoscimento e conversione, non può essere convertita per norma di diritto internazionale. La Convenzione internazionale di Vienna sulla circolazione stradale del 1968, all’articolo 41 (patenti di guida), sul punto specifico, prevede che:
“Le disposizioni del presente articolo non obbligano le parti contraenti:
- a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate sul territorio di un’altra parte contraente a persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento di tale rilascio o la cui residenza abituale è stata trasferita sul loro territorio dopo tale rilascio;
- a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente è stata rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio”.
In buona sostanza, si stabilisce il principio secondo il quale una patente di guida ottenuta in uno Stato diverso da quello ove si risiede può non essere riconosciuta.
Prime deduzioni
Per quanto sin qui detto, dunque, appare più che evidente che la patente conseguita in un paese diverso da quello ove il soggetto ha stabilito la residenza, non è valida ai fini dell’abilitazione alla conduzione di veicoli sul territorio nazionale. Ciò in quanto in base all’articolo 116 del Codice della strada e alle convenzioni internazionali recepite nel nostro ordinamento (salvo quanto specificamente stabilito per le patenti di guida unionali), coloro i quali stabiliscono la loro residenza in Italia devono conseguire la patente di guida italiana.
Tanto premesso, chi viene trovato sul nostro territorio alla guida di un veicolo con patente acquisita all’estero in costanza di residenza in Italia, atteso il principio secondo il quale una patente di guida ottenuta in uno Stato diverso da quello ove risiede può non essere riconosciuta, incorre nelle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dall’art. 116, comma 15 e 17 del Codice della strada. Sebbene altra autorevole dottrina sia orientata ad ascrivere la condotta di specie nell’alveo del regime sanzionatorio meno afflittivo, contemplato dall’articolo 135, comma 14 del Codice della strada.
Con riguardo al caso di specie, richiamando i contenuti dell’articolo 41 della citata convenzione e del principio che in essa si afferma, in considerazione del fatto che la patente di guida straniera è stata ottenuta in costanza di residenza in Italia, detto titolo a condurre non può, né deve essere riconosciuto, tant’è che in siffatte circostanze gli Uffici della Motorizzazione Civile – in qualità di Autorità tecnica – non procedono alla conversione.

Consumazione del reato ex art. 73 del Codice antimafia
Ravvisandosi l’ipotesi di guida senza patente contemplata dall’articolo 116 del Codice della strada, a connotazione squisitamente amministrativa, la fattispecie in analisi fa certamente sorgere la convinzione rispetto alla consumazione del reato previsto dall’articolo 73 del D.lgs. 159/2011, che ben si attaglierebbe al soggetto agente gravato dalla misura di prevenzione ex art. 3 di quello stesso testo unico, nel momento in cui si pone alla guida di un autoveicolo o un motoveicolo, ma non di un ciclomotore!
L’elencazione delle prime due categorie di veicoli, infatti, appare tassativa e non degna di interpretazione alcuna. A riprova di ciò in più occasioni la Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione dell’articolo 73 del D.lgs. 159/2011 all’indirizzo del conducente di un ciclomotore:
Cassazione penale Sez. I Sent. 29 agosto 2019, n. 36648: Non integra gli estremi del reato di cui all’art. 73 D.lgs. n. 159 del 2011 la condotta del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale che conduca senza patente – o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata; un ciclomotore – non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dalla suddetta norma (Sez. 1 n. 6752 del 19 novembre 2018, dep. 2019; Sez. 1, n. 49473 del 16 luglio 2018). La disposizione incriminatrice contestata sanziona con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni la condotta della persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale che sia sorpresa alla guida di “un autoveicolo o motoveicolo”, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata. La nozione di “motoveicolo” riportata dall’art. 73 non è, tuttavia, tale che possa farsi rientrare in essa anche quella di “ciclomotore”, non autorizzando a tanto le norme definitorie di tali categorie estraibili dal Codice della strada.
Cassazione penale Sez. I Sent. 29 agosto 2019, n. 36648: La Corte ritiene che, alla stregua del quadro normativo di riferimento, il mero fatto dell’intervenuta previsione del conseguimento di una patente di guida anche per i conducenti di ciclomotori, con decorrenza dal 19 gennaio 2013, non legittimi un’interpretazione in virtù della quale il soggetto che, sottoposto a misura di prevenzione in via definitiva, sia stato colto alla guida di un ciclomotore senza patente, possa essere chiamato a rispondere del reato previsto dall’art. 73 D.lgs. n. 159 del 2011. In effetti, anche a seguito delle illustrate innovazioni normative, il conducente del ciclomotore, che si trovi nelle condizioni e tenga la condotta descritte nell’art. 73 cit., non deve rispondere del reato, perché il suddetto veicolo non può essere, comunque, ricondotto alla nozione di motoveicolo.
Ai fini dell’ipotesi di reato contemplata dall’articolo 73 del D.lgs. 159/2011, appare tuttavia utile sottolineare, se mai ve ne fosse bisogno, che il provvedimento afferente all’applicazione della misura di prevenzione deve essere definitivo, circostanza esplicitamente contenuta nella norma, e sulla quale conformemente più volte si è espressa la Cassazione Penale: Sez. II, Sent. n. 21415 del 22 maggio 2017; Sez. V, Sent. n. 39703 del 18 settembre 2018; Sez. I, Sent. n. 22992 del 29 maggio 2019.
Sulla natura delle misure di prevenzione personali, che schiudono le porte alle sanzioni di cui all’articolo 73, la Corte di Cassazione penale, I Sezione, con sentenza n. 47713 del 16 dicembre 2022, si è pronunciata stabilendo che: “Non integra il reato di cui all’art. 73 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall’art. 3, comma 4, del citato D.lgs., non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale”.
Di tal ché, così per come espressamente si ricava dalla massima appena proposta, l’Avviso orale del Questore non assurge a misura di prevenzione personale ai fini della configurazione del reato ex articolo 73 del D.lgs. 159/2011, quando non accompagnato dalle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo Decreto legislativo. Con tale pronuncia la Corte di Cassazione rileva, in pratica, che l’applicazione della sanzione penale per la condotta di cui al citato articolo 73, in assenza di una valutazione della pericolosità concreta del soggetto che guida senza patente, si configurerebbe come un’inammissibile responsabilità penale.
La pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 73
Rispetto all’ipotesi incriminatrice di guida senza patente di cui all’articolo 73 del D.lgs. 159/2011, con sentenza n. 116 del 2 luglio 2024 la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
In buona sostanza, come peraltro ribadito dal ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare n. 300/STRAD/1/0000021427.U/2024 del 12 luglio 2024, “in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale, l’articolo 73 continua a punire la condotta della persona sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo che guida senza patente perché mai conseguita o con patente sospesa o revocata in conseguenza dell’applicazione di misure di prevenzione”. Mentre, “nelle ipotesi in cui la persona sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo guidi un veicolo con una patente sulla quale grava un provvedimento di sospensione o di revoca per la violazione delle norme del codice della strada, troveranno, invece, applicazione le sanzioni di cui all’art. 116, commi 15 e 17, CdS”.
Andiamo alle conclusioni
Riconducendo il ragionamento fin qui fatto alla fattispecie di cui si è detto in apertura, ossia quella di persona gravata da misura di prevenzione personale che circola alla guida di veicoli a motore con patente straniera conseguita in data successiva all’assunzione della residenza anagrafica in Italia, in coerenza con l’orientamento espresso dalle Corti di merito (Costituzionale e di Cassazione) di cui si è detto, è di tutta evidenza che nell’ambito della non certo semplice attività di accertamento, l’operatore di polizia della mobilità oltre a verificare l’autenticità di quanto esibito, ha sempre l’onere di tener conto della natura della misura di prevenzione irrogata ex art. 3 (con o senza prescrizioni) del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Trattandosi di titolo a condurre straniero di cui nulla conosciamo se non le generalità del titolare e la data di emissione, l’Autorità di P.S. preposta si troverà innanzi a oggettive difficoltà giuridico/applicative in capo all’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca. Sicché, innanzi all’esibizione di una patente di guida straniera autentica ma conseguita dopo l’iscrizione anagrafica, rispetto alla condizione soggettiva dell’esibitore attinto da misura di prevenzione, in via squisitamente interpretativa si ritiene che possano schiudersi distinti impianti sanzionatori che prevedono l’applicazione:
- dell’ipotesi di reato contemplata dall’articolo 73 del D. Lgs. 159/2011, qualora il soggetto agente fosse gravato dalla misura di prevenzione dell’Avviso orale con prescrizioni ex art. 3, comma 4;
- del regime sanzionatorio amministrativo previsto dal codice stradale nazionale, qualora il soggetto agente fosse gravato dalla misura di prevenzione dell’Avviso orale “semplice” ex art. 3, D. Lgs. 159/2011, ossia senza alcuna limitazione alla libertà personale.
Gianluca Fazzolari
Sostituto Commissario coordinatore della Polizia di Stato specializzato in controllo documentale, tecniche investigative e servizi di polizia stradale*
* Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l’autore non risponde dei danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Il testo che precede rispecchia esclusivamente l’interpretazione dell’autore, e non impegna in modo alcuno l’Amministrazione dello Stato di appartenenza. Le immagini e le informazioni presenti in questo articolo provengono esclusivamente da fonti ufficiali e sono state inserite a solo scopo orientativo. È probabile che dei documenti qui riprodotti esitano altri modelli o versioni, per tanto non è possibile garantire che una o più immagini riproduca esattamente un documento adottato ufficialmente.



