Catastalmente l’area è di proprietà esclusiva del condominio stesso, senza nemmeno un frazionamento del mappale (uso comune). Da tempo immemorabile, comunque superiore a 20 anni, per mera tolleranza, è rimasta aperta e a disposizione della collettività. Di recente, però, i condomini hanno tracciato segnaletica e apposto cartelli a delimitare la proprietà a loro uso esclusivo. Non vi sono convenzioni o altri atti a stabilire un uso pubblico e semmai sarebbe intervenuta l’usucapione. Ci riferiamo anche a recente sentenza di Cassazione n. 8526/2023 pubblicata sul vostro sito. La problematica che si verifica tuttavia è di segno contrario a quella usuale: il Comune non ha manifestato alcun interesse ad acquisire l’area, lasciando con tacito assenso che il condomino se ne riappropriasse liberamente. I residenti della zona, però, rappresentati da legale, vantando legittimi interessi, presentano esposto, affermando essere intervenuta detta usucapione e chiedono intervento ripristinatorio dell’uso pubblico. La domanda pertanto è: usucapire l’area costituisce per la pubblica amministrazione un obbligo o una mera facoltà? Ed eventuale rinuncia a esercitare tale facoltà deve trovar luogo in atti scritti di diritto pubblico e/o privato?
Da quanto si evince dal quesito, l’area di parcheggio in questione risulterebbe, allo stato attuale, di proprietà del condominio, anche se tale area risulta accessibile non solo “uti singuli” ma anche “uti cives”. Se negli anni l’area di parcheggio è stata oggetto di una circolazione e a un uso pubblico, ossia frequentata abitualmente da tutti e non solo dai proprietari, tale condizione non impedirebbe ai proprietari del condominio di modificarne la destinazione, adottando misure e segnaletica tali da impedire l’utilizzo della medesima area a soggetti terzi. Qualora si realizzasse tale contesto, appare evidente come l’Amministrazione comunale non sia più obbligata a regolamentare la circolazione dell’area con l’apposizione della dovuta segnaletica, e né tantomeno gli organi di polizia stradale sono tenuti a garantire la fruizione degli stalli ai legittimi proprietari, non essendo più l’area in questione aperta ad un uso pubblico. Infine, per rispondere al quesito, si ritiene che non vi sia alcun obbligo attribuibile alla Amministrazione comunale di usucapire l’area, rimanendo comunque la facoltà per la stessa di poter attivare tale procedura qualora ritenesse opportuno mantenere l’area de qua ad un uso pubblico.