56 giorni e non 28, quale procedura attuare per il controllo?

Spettabile redazione, dal 1° gennaio 2025 gli autisti di veicoli dotati di cronotachigrafo con obbligo di attivazione dello stesso devono dimostrare i 56 giorni lavorativi e non più solo 28 giorni. Ho letto alcuni articoli che evidenziano difficoltà da parte degli autisti a dimostrare le attività lavorative. Vorrei avere suggerimenti sulla corretta procedura da attuare e conoscere l’ipotesi sanzionatoria eventualmente da applicare.

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In merito al quesito posto si informa che il ministero dell’Interno, con una circolare del 27 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di esibire, in occasione di un controllo stradale e a richiesta dell’organo accertatore, le registrazioni delle attività svolte dal conducente di un veicolo munito di tachigrafo, nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti. Si ricorda che tale obbligo è stato introdotto dal Regolamento Ue n. 1054/2020 (“Pacchetto mobilità”) che ha modificato l’art. 36 del Regolamento n. 165/2014, estendendo il periodo dell’attività da 28 a 56 giorni a partire dal 31 dicembre 2024. Con ala circolare in esame sono stati forniti i chiarimenti di seguito elencati con riferimento alle carte tachigrafiche:

– Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte recano impresso sul retro il codice “e3 1003” e consentono di norma la registrazione di 56 giorni lavorativi. L’inserimento manuale di attività particolari – per esempio “out of scope”, funzione “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera – potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.

– Carte tachigrafiche “gen2v2” rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: questo tipo di carte, individuate sul retro con il codice “e3 1004”, sono dotate di una maggiore quantità di memoria e consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

La circolare rammenta che non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale, come previsto dai Regolamenti Ce n. 561/2006 e Ue n. 165/2014.

È importante ricordare che la legge 166/2024 ha stabilito, all’articolo 6, che in fase di controllo su strada sarà possibile acquisire le prove mancanti, che dimostrino il corretto uso del tachigrafo, anche tramite la sede centrale dell’impresa, del gestore o altre entità competenti, prima della conclusione del controllo. L’autista, pertanto, potrà integrare le eventuali attività mancanti, chiedendo all’ impresa di trasmettere anche digitalmente i dati.

Al fine di poter integrare le registrazioni mancanti tramite quest’ultima procedura, si suggerisce di continuare a effettuare lo scarico dei dati cronotachigrafi in azienda ogni 28 giorni, come è stato fatto fino a oggi.

Considerazioni operative a seguito della Circolare.

Prima di tutto occorre specificare che non c’è obbligo di stampa.  La circolare ministeriale la indica come “opportuna”, non obbligatoria. Rimane, invece, obbligatorio mostrare tutte le registrazioni richieste in caso di controllo, comprese quelle relative ai parametri aggiuntivi.

Come sopra precisato, la possibilità che alcune registrazioni di parametri aggiuntivi non vengano salvate dipende dalla memoria limitata della smartcard ed è legata ad attività specifiche, come l’uso frequente e continuato di traghetti o treni e l’attraversamento frequente di confini. Questa circostanza è sempre stata presente in passato e non è legata all’estensione a 56 giorni.

Anche nei pochi casi in cui i parametri aggiuntivi non risultino memorizzati, le registrazioni mancanti possono essere recuperate direttamente dalla memoria del tachigrafo, che ha una capacità superiore rispetto alla smartcard. Ciò limita ulteriormente il problema ai soli casi in cui il conducente abbia svolto le sue attività degli ultimi 56 giorni su veicoli diversi.

In virtù di quanto sopra esposto, dunque, si può affermare che la produzione giornaliera di stampe non è obbligatoria e può essere considerata superflua, in linea con l’obiettivo europeo di ridurre la necessità di esibire documentazione cartacea durante i controlli.

Come sopra ricordato, tuttavia, le aziende devono essere pronte a supportare i conducenti nei casi in cui le smartcard non contengano tutte le informazioni richieste.

Si ricorda, infine, che l’eventuale sanzione applicabile per la fattispecie di infrazione in esame è quella prevista dall’art. 19 della legge 727/78, pari a 52 euro.

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