Le procedure ai fini dell’applicazione dell’art. 193 in modalità automatica e non, dopo le previsioni normative previste dalla Legge 177/2024.
di Fabio Dimita
Funzionario direttivo del Mit
Il Legislatore con la legge di Stabilità n. 208 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ordinario n. 70, con entrata in vigore 1° gennaio 2016), ha inserito nella lettera g-bis del comma 1-bis dell’articolo 201, all’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento debitamente approvate, la violazione dell’assicurazione obbligatoria, ex art. 193.
La legge 177 del 25 novembre 2024 ha previsto una novità importante, introdotta con la modifica del comma 4-ter: per accertare la mancanza dell’assicurazione dei veicoli, oltre a utilizzare le immagini provenienti dai dispositivi di cui all’art. 201, comma 1-bis, lettere e), f) e g), è possibile utilizzare anche quelle prodotte dai dispositivi per l’accertamento a distanza del passaggio con il semaforo rosso.
Nell’utilizzo delle immagini prodotte dai dispositivi per l’accertamento della violazione del rosso semaforico, per espressa previsione normativa, quello della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma solo nei confronti di quelli che il dispositivo stesso ha registrato perché in violazione dell’art. 146, comma 3, Cds.
Analogamente, l’utilizzo delle immagini prodotte dai dispositivi per l’accertamento automatico indicati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), f) e g) del Cds possono essere utilizzate per l’accertamento della mancanza della copertura assicurativa solo nei confronti dei veicoli che i dispositivi hanno registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è stato omologato o approvato. Se, ad esempio, il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle Ztl, l’accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei veicoli che hanno violato l’art. 7 del Cds. Si evidenzia, comunque, come la procedura dettata dal comma 4-ter appare superata dall’applicazione delle nuove disposizioni introdotte nell’art. 201, comma 1-quinquies, secondo le quali le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate per l’accertamento di altre violazioni elencate nel comma 1-bis dello stesso art. 201, nel quale è ricompreso anche l’art. 193.
USO CONDIZIONATO
È opportuno che la lettura delle disposizioni in questione debba essere, comunque e ancora, coordinata con quanto disposto dall’articolo 201, comma 1-quater, dell’articolo in esame: “In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico… omissis…”.
Dalla lettura del combinato delle disposizioni sopra richiamate appare evidente come la legittimità dell’utilizzo dei dispositivi automatici per le violazioni elencate, continui a essere condizionato all’esito positivo della procedura di omologazione ovvero approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Allo stato attuale, difatti, in assenza di norme comunitarie vincolanti in materia valgono le norme nazionali, stabilite in Italia dall’art. 45 del nuovo Codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285), dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (Dpr 16 dicembre 1992, n. 495), e dal Dm 29 ottobre 1997.
In particolare, l’art. 45, c. 6 del Codice afferma: “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, e i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero dei Trasporti), previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.
VIOLAZIONE DOCUMENTATA
La problematica principale riguarda le procedure di omologazione o di approvazione dei dispositivi automatici per il rilevamento delle violazioni di cui all’articolo 193 del Codice della strada, obbligo di assicurazione di responsabilità civile, in quanto, risulta tuttora in vigore – e quindi non abrogata – la disposizione normativa di cui all’art. 31, comma 3, del Decreto legge 1/2012, convertito in legge 27 /2012, che prevede: “La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, risultano tuttora vigenti e inevitabilmente contrastanti due diverse procedure di omologazione o approvazione dei dispositivi automatici in questione, la prima prevista dal Codice della strada, la seconda disciplinata dall’art. 31, comma 3, la legge 27/2012.
INCOMPATIBILITÀ TRA NORME
A parere dello scrivente, dovrebbero continuare a trovare applicazione le modifiche apportate con la legge di stabilità al Codice della strada, in quanto l’emanazione di quest’ultima, dovrebbe aver abrogato tacitamente l’art. 31 della legge 27/2000.
Tale assunto trova la sua ragione di diritto su quanto disposto dall’art. 15 delle Preleggi, ove prevede che la cessazione di una norma giuridica si verifica, oltre che per abrogazione espressa, anche per abrogazione tacita o per incompatibilità, qualora il Legislatore emani una legge successiva, che sia incompatibile con una esistente, ovvero per nuova disciplina dell’intera materia. Nel caso in cui il Legislatore, pur non abrogando espressamente una legge precedente, disciplini ex novo l’intera materia già regolamentata dalla legge precedente.
Appare evidente come nel caso in questione l’incompatibilità e la contraddizione tra le due leggi in esame emerga in modo palese, in quanto risulta impossibile la contemporanea applicazione di entrambe, cosicché dall’eventuale applicazione e osservanza della nuova legge, non si può non derogare alla disapplicazione e inosservanza dell’altra.
Tra l’altro, anche se si volesse ipotizzare una applicazione coordinata dei due testi di legge in esame, va comunque evidenziato come il comma 3 dell’art. 31 della legge 27/2012 risulti contraddittorio nella parte in cui, nel prevedere un obbligo di approvazione e di omologazione dei dispositivi, rimanda comunque all’emanazione di un decreto ai fini dell’individuazione delle caratteristiche dei medesimi, quando tale provvedimento non risulta necessario per quanto concerne la procedura di approvazione che, allo stato dei fatti, potrebbe trovare diretta applicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Che la modifica appena approvata si inserisca in un contesto normativo non coordinato, si evidenzia anche sotto il profilo operativo.
ALTRI INTERVENTI LEGISLATIVI
La mancanza della copertura assicurativa ha interessato anche le modifiche apportate all’art. 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con l’introduzione del comma 2.1. Secondo questo comma, i dati forniti dalle compagnie di assicurazione, presenti nella banca dati della Motorizzazione e riguardanti i soggetti residenti in un determinato territorio comunale intestatari di veicoli che risultino privi della copertura assicurativa, sono accessibili ai Comuni, nonché agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2 Cds, ai fini dell’accertamento e contestazione della violazione di cui all’art. 193. Si sottolinea come la formulazione della norma non chiarisca se l’accesso alle informazioni da parte dei Comuni e degli organi di polizia stradale afferenti a enti locali, debba essere limitata ai soli soggetti residenti nei rispettivi territori.
L’estensione della possibilità di accesso alle predette informazioni anche ai Comuni, non è certamente rivolta all’accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’art. 193 Cds, che spetta esclusivamente agli organi di polizia stradale, ma potrebbe essere collegata all’esigenza di perseguire politiche di gestione del territorio attraverso il monitoraggio dei veicoli in stato di abbandono, di coordinamento con le forze di polizia per operazioni congiunte di controllo del territorio o di sicurezza stradale, ecc.
In tema di assicurazione dei veicoli, attraverso la modifica del comma 1, si rafforza l’obbligo per i proprietari di veicoli di verificare che gli stessi siano sempre coperti dall’assicurazione obbligatoria, anche quando sono utilizzati, a qualsiasi titolo, da altre persone. È un obbligo che, essendo posto comunque in capo al proprietario, comporta sempre la responsabilità di quest’ultimo per la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa dei veicoli ai sensi dell’art. 197 Cds. Resta ferma la possibilità di escludere la responsabilità concorrente del proprietario quando lo stesso riesce a dimostrare di essere stato incolpevolmente indotto in errore nel credere esistente la copertura assicurativa o quando la mancata vigilanza da parte sua sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore.
In presenza degli elementi che fanno sorgere la responsabilità in concorso del proprietario, pertanto, nei confronti dello stesso deve essere redatto un separato verbale con il quale lo stesso è chiamato a rispondere a titolo proprio delle stesse violazioni contestate al trasgressore.
Naturalmente, l’utilizzo del veicolo da parte di terzi deve essere lecito e con il consenso del proprietario. L’art. 122, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – CAP), infatti, prevede che l’assicurazione del veicolo non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata agli organi di polizia. La nuova previsione non ha effetto in tema di responsabilità solidale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, permanendo l’obbligazione nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 196 Cds.
EFFETTO SULLE ALIENAZIONI
La modifica avrà un effetto significativo legato alle procedure di alienazione dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa durante la circolazione. La formulazione dell’art. 213 del Cds, secondo il quale non c’è obbligo di informare il proprietario che il suo veicolo è stato oggetto di sequestro e depositato presso un custode acquirente, infatti, aveva creato alcuni problemi: il veicolo poteva anche essere alienato senza che il proprietario avesse effettiva notizia di tale circostanza, avendo la possibilità di eccepire giudizialmente che potesse legittimamente non sapere che il veicolo ceduto in godimento a un terzo fosse sprovvisto di copertura assicurativa durante la circolazione. Con la modifica, la citata eccezione viene meno.
Come ogni sanzione con previsione concorsuale fa nascere problematiche in merito alla applicazione delle sanzioni accessorie. La novellata norma, difatti, non chiarisce se la restituzione del veicolo confiscato debba avvenire solo a condizione che il proprietario e il trasgressore diverso dallo stesso, abbiano provveduto entrambi al pagamento della sanzione, ovvero sia sufficiente il pagamento di uno solo dei due.
A parere dello scrivente ai fini della restituzione del veicolo è sufficiente che abbia ottemperato al pagamento colui che al momento dell’accertamento dell’infrazione aveva la disponibilità del veicolo (proprietario, locatario, ecc.), al fine di tutelare quest’ultimo nel riavere a disposizione il veicolo.
CONTESTAZIONE DIFFERITA
L’aspetto operativo per il controllo ex art. 193 con l’utilizzo di dispositivi automatici rimane tuttora limitato in quanto, a tutt’oggi, non è stato omologato/approvato alcun dispositivo per il rilevamento in modalità differita.
Nei casi indicati di impossibilità della contestazione immediata, l’utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con l’assicurazione. In tale situazione, perciò, l’apparecchio non accerta la violazione e costituisce un semplice “supporto” per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente. Egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell’apparecchio.
In tale contesto, quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la contestazione immediata – le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale – l’organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita. In tal caso, si dovrà esperire preliminarmente un riscontro della mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e, quindi, procedere alla contestazione dell’illecito in parola attraverso la notifica del verbale all’obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 Cds. Anche in questo caso, essendo stata la circolazione del veicolo accertata direttamente dall’operatore di polizia, si ritiene non sia necessario attivare la procedura dell’invito a esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 8 Cds, perché tale procedura, preliminare alla contestazione e notificazione di un verbale di accertamento, è espressamente prevista dall’art. 193, comma 4-quater Cds solo nei casi in cui il transito del veicolo senza assicurazione sia stato accertato attraverso l’utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell’art. 201, comma 1-bis Cds, tra i quali non ricadono i dispositivi in parola.
L’art. 201, comma 1-bis), lett. g-ter) Cds, prevede l’accertamento della violazione di cui all’art. 193 Cds, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardo il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Tali dispositivi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
Questa previsione rappresenta una fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dal comma 3, dell’art. 31 decreto legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012, che prevede una modalità di accertamento della violazione ex art. 193 Cds.
VERIFICA LEGITTIMA
Anche nei casi indicati dall’art. 201 comma 1-bis), lett. g-ter) Cds, presupposto per la contestazione differita è l’utilizzo di un dispositivo che abbia ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni dell’art. 193 Cds da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Quando sono utilizzate le apparecchiature di cui all’art. 193, commi 4-quater) e seguenti del Cds, l’accertamento della mancanza della copertura assicurativa non può essere svolto in modo massivo nei confronti di tutti i veicoli che transitano dove è collocato il dispositivo, ma soltanto nei confronti di quelli che il dispositivo ha registrato perché in violazione della norma per la quale il dispositivo stesso è stato omologato o approvato. Ad esempio, se il dispositivo è omologato per la rilevazione degli accessi non autorizzati nelle Ztl, l’accertamento sulla copertura assicurativa potrà essere svolto soltanto nei confronti dei veicoli che hanno violato l’art. 7 del Cds. Partendo da questo presupposto, la successiva verifica sulla copertura assicurativa diviene legittima atteso che la circolazione dei veicoli è stata accertata attraverso un sistema di rilevamento pienamente legittimo. La documentazione fotografica o video dei dispositivi, infatti, costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo e consente di provare che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa d’immatricolazione, stava circolando sulla strada.
Per espressa previsione dell’art. 193, comma 4-quater Cds, i dispositivi utilizzati per la contestazione della violazione dell’obbligo di copertura assicurativa, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere omologati ovvero approvati per il funzionamento completamente automatico, cioè da remoto, anche senza la presenza dell’organo di polizia. Nel rispetto delle condizioni descritte, è sempre ammessa la contestazione differita della violazione dell’art. 193 Cds.
L’accertamento della violazione presuppone il raffronto dei dati ottenuti dalle compagnie assicurative, e tuttavia, in ossequio a quanto previsto dal comma 4-quater), dell’art. 193 Cds, il proprietario o altro soggetto obbligato in solido dovrà essere invitato a produrre il certificato di assicurazione ai sensi dell’art. 180, comma 8 Cds. Qualora egli non produca la documentazione assicurativa nel termine indicato, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 180, comma 8 Cds, si contesterà direttamente la violazione dell’art. 193 Cds per mancanza della copertura assicurativa, sulla base dell’accertamento da remoto realizzato in precedenza.
Le spese postali per inviare l’invito ai sensi dell’art. 180, comma 8 Cds, si ritiene debbano essere sostenute dall’amministrazione da cui dipende l’organo accertatore, salvo fosse accertato che, effettivamente, al momento dell’accertamento del transito del veicolo davanti ai dispositivi di controllo remoto, il veicolo non era coperto da assicurazione.
* Articolo tratto dal numero 15 della rivista di settore PolMagazine edita da Lob&Partners