Sbarra ad altezza ridotta, facciamo chiarezza

Siamo un comando di Polizia Locale e vorremmo avere alcune precisazioni sull’utilizzo dei dissuasori di transito, le barriere altimetriche. Abbiamo letto alcuni articoli sull’argomento nei quali ne viene sconsigliato l’uso. Poiché il sindaco e l’amministrazione comunale ne hanno richiesto l’utilizzo all’entrata dei parcheggi pubblici, principalmente per evitare l’accesso alle autocaravan, prima di installarle vorremo sapere se siano legittime.

Impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan e dei veicoli di altezza similare, emanando ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo appare illegittimo in assenza di altezze inferiori lungo la strada e/o il parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l’installazione.
L’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo, infatti, è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale (si pensi al caso tipico di un’autovettura che trasporti sulla parte superiore una bicicletta), nonché di impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del fuoco, veicoli della Protezione civile etc. Questo dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7 maggio 1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L’assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l’adozione come dissuasore di sosta. Si conferma, inoltre, che l’installazione di barre limitatrici non è prevista da alcuna norma giuridica. In aggiunta, il segnale di cui all’art. 118, c. 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (Dpr 16 dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto solo se l’altezza ammissibile lungo la strada sia realmente inferiore all’altezza limite dei veicoli come definita dall’art. 61 del Codice della strada. Inoltre, l’installazione di manufatti per rendere fisicamente operative le prescrizioni adottate con ordinanze non solo non è una pratica legittima, ma andrebbe a snaturare l’efficacia precettiva della segnaletica. Appare evidente come tali sbarre limitatrici possano costituire una vera e propria insidia stradale e l’eventuale mancata rimozione delle stesse comporterebbe una responsabilità diretta da parte del Comune ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del Codice civile. Pertanto, eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da una eventuale attività omissiva, ricadono sul Comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, nonché alla Corte dei conti, qualora si dovesse configurare l’ipotesi di danno erariale. È utile ricordare, infine, che i provvedimenti emanati concernenti la regolamentazione della circolazione e sosta delle autocaravan devono essere predisposti, pena l’illegittimità dei medesimi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 185 del Codice della strada, nella direttiva n. 777 del 27 aprile 2006, del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nonché nella nota prot. n. 31543 del 2 aprile 2007. Alla luce di quanto detto, dunque, si sconsiglia l’utilizzo per i motivi esposti nel quesito.

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