Scout Speed, anche il Giudice di Pace di Bergamo conferma l’obbligo della preventiva segnalazione

Con la sentenza n. 1049 dell’11 dicembre 2019 il Giudice di Pace di Bergamo ha chiarito che anche l’impiego del dispositivo «Scout Speed» soggiace – laddove finalizzato al controllo del rispetto dei limiti di velocità, anziché all’individuazione degli autoveicoli privi di copertura assicurativa o non sottoposti a revisione periodica – alle stesse regole previste per i rilevamenti eseguiti con strumenti aventi la medesima funzione (si pensi, ad esempio, agli autovelox e ai tele-laser), con conseguente obbligo di preventiva segnalazione, dovendo essere preannunciato ai conducenti con sufficiente anticipo, attraverso l’utilizzo di idonea segnaletica stradale. Il fatto La pronuncia trae origine dall’impugnazione di un verbale di contestazione elevato da un Comando di Polizia Locale nei confronti di un utente della strada a causa del superamento dei limiti di velocità, rilevato mediante l’utilizzo dell’apparecchiatura denominata «Scout Speed».

Dal predetto verbale, in particolare, si evinceva che gli agenti accertatori non avevano proceduto alla preventiva segnalazione delle operazioni di controllo in atto, in quanto «indicazioni non necessarie, stante l’accertamento di tipo dinamico», ancorché l’art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada sia chiaro nell’imporre un obbligo di segnalazione – preventiva e ben visibile – nei confronti di tutte le postazioni di controllo deputate al rilevamento della velocità, siano esse fisse o mobili (cfr. Tribunale Belluno, 12 ottobre 2017, n. 535).

A detta del Comando di Polizia Locale, in particolare, le prescrizioni contenute nel DM 15 agosto 2007 e nel successivo DM 16 giugno 2017, n. 282 (cfr. allegato n. 1, punto 7.3.) – avverso il quale risulta tuttora pendente, dinnanzi alla IIIª sezione del T.A.R. Lazio Roma, un giudizio promosso da alcuni automobilisti multati in Provincia di Rovigo – consentirebbero di escludere l’operatività dell’obbligo di presegnalazione in tutti i casi di utilizzo di strumenti di rilevamento della velocità installati a bordo dei veicoli in dotazione della polizia locale e operanti in modalità dinamica, ovverosia in condizioni di movimento.

La decisione Il Giudice di Pace di Bergamo, di contro, facendo proprie le motivazioni espresse sul punto da altri giudici, ha ritenuto «che anche in caso di accertamento della velocità per mezzo di apparecchio Scout Speed sia necessaria la presegnalazione, come indicato nell’art. 142, comma 6-bis C.d.s., in quanto la valenza di tale fonte normativa è certamente superiore rispetto alla normativa sopra indicata che ha, viceversa, rango e fonte subordinata ad essa».

Tale decisione appare conforme ai principi generali dell’ordinamento e immune da vizi. Le disposizioni contenute nell’art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada, difatti, essendo racchiuse all’interno di una fonte normativa di rango primario, non possono in alcun modo essere derogate da disposizioni di rango regolamentare aventi natura di fonti subordinate (in termini cfr. Giudice di Pace di Reggio Emilia, 22 marzo 2017, n. 286; Id., 26 settembre 2016, n. 1138). Da ciò consegue che, nei casi – come quello in esame – di antinomia, il contrasto non può che essere risolto mediante l’impiego del c.d. criterio gerarchico, in base al quale «lex superior derogat legi inferiori».

Conferme in tal senso si ricavano anche dall’art. 4, comma 1 delle Preleggi, secondo cui «i regolamenti non possono contenere disposizioni contrarie alle disposizioni delle leggi».

Alle considerazioni sopra esposte, si aggiungano poi le riflessioni legate: i) alla natura inderogabile della disposizione normativa in esame, quale norma applicabile a tutti i tipi i dispositivi di rilevamento della velocità, siano essi fissi o mobili (in senso conforme cfr. Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale in uso presso i comandi di polizia locale; Cassazione Civile, sez. II, 22 giugno 2011, n. 13727; parere reso dal Presidente dell’ANVU – Associazione Polizia Locale d’Italia); ii) alla materiale esigibilità dell’obbligo di preventiva segnalazione anche in presenza di strumenti mobili di rilevamento della velocità, ben potendo il medesimo essere attuato o mediante l’impiego di cartelli stradali (permanenti o temporanei) o attraverso l’utilizzo di dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo degli autoveicoli in dotazione dei comandi di polizia locale.

fonte: ilsole24ore

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