Addio multa per passaggio col rosso se l’apparecchiatura non è omologata

L’apparecchio di rilevazione elettronica che fotografa il veicolo che passa con il rosso al semaforo deve essere sottoposto alla complessa procedura prevista per l’omologazione, nonché a taratura e verifiche periodiche. In mancanza, i rilevamenti non potranno essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione mancando quella garanzia di affidabilità che solo tali adempimenti possono garantire.

Verbale per passaggio col rosso

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Vercelli in una sentenza depositata il 19 febbraio 2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente assistito dalla Globoconsumatori Onlus. Il giudicante ha ritenuto fondata l’opposizione originata da un verbale elevato per passaggio con lanterna semaforica rossa.
Nel dettaglio, la violazione era stata rilevata tramite dispositivo elettronico che aveva fotografato il veicolo e su questo strumento si soffermano le doglianze dell’opponente che ne contesta l’omologazione, evidenziando come l’apparecchiatura fosse stata meramente approvata.
Omologazione e approvazione
Il magistrato onorario, a seguito della lettura congiunta dell’art. 201, comma 1-ter, C.d.S. e dell’art. 192 Reg. C.d.S., evidenzia come le apparecchiature da utilizzare per i controlli debbano essere omologate qualora il Regolamento di esecuzione ed attuazione stabilisca le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, altrimenti sarà possibile ricorrere alla semplice approvazione, se possibile utilizzando la procedura prevista per l’omologazione.

Nel caso di specie, l’opponente evidenzia come l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento non era stata omologata con decreto del MIT, ma approvato da una determina dirigenziale. Ciò non sembra rispondere alle prescrizioni dettate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113/2015, la quale ha stabilito che lo strumento non può essere utilizzato in assenza della prescritta omologazione.

Detta statuizione, si legge nel provvedimento, estendersi a tutte le apparecchiature automatiche utilizzate per l’accertamento di qualsivoglia illecito previsto in tema di circolazione stradale. Ancora, il giudice delle leggi ha precisato che l’esonero da verifiche periodiche e taratura di mezzi tecnici di rilevazione di infrazioni saprebbe irrazionale e irragionevole.
Ciò in quanto qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione.
Semaforo rosso: multa annullata se l’apparecchiatura non è omologata
Per il Giudice di Pace solo attraverso la taratura e le verifiche periodiche sarebbero salvaguardate le contrapposte facoltà delle parti: quelle dello Stato, alla sicurezza della circolazione e alla tutela degli interessi della collettività; quelle del cittadino, alla certezza dei rapporti giuridici e al diritto di difesa.
Nel caso in esame l’apparecchiatura, che riprende in modalità automatica e in sequenza video le luci proiettate da un impianto semaforico, la durata delle stesse, i tempi e la successione, nonché l’area della intersezione stradale controllata, non può ritenersi esclusa dall’obbligo di taratura e verifiche periodiche in quanto è tenuta a fornire, anche successivamente alle riprese, quella garanzia di affidabilità che, come affermato dalla Consulta, solo tali adempimenti possono garantire.
In conclusione, poiché la predetta apparecchiatura non è stata sottoposta alla complessa procedura per l’omologazione, i rilevamenti non potranno essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione, avendo questa operato in modalità automatica e senza la presenza dell’agente che ne abbia preventivamente accertato la corretta funzionalità. Dall’accoglimento dell’opposizione, non essendo state fornite prove sufficienti della corretta funzionalità dell’apparecchiatura, consegue l’annullamento del verbale.

Lucia Izzo / studiocataldi

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