Omicidio stradale e lesioni stradali, la revoca della patente non è automatica

Con la sentenza del 9/12/2019 la sezione penale IV della Corte di Cassazione ha sancito come la revoca della patente di guida non può essere “automatica” nelle  ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali). La revoca immediata della patente di guida si si giustifica solo se il reato è stato aggravato dalla guida in stato di ebbrezza oppure sotto l’effetto di stupefacenti. Negli altri casi il giudice , in luogo della revoca della patente, può procedere con la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.

Ecco la sentenza integrale

Corte di Cassazione Penale sez. IV 9/12/2019 n. 49786

Circolazione stradale – Revoca della patente di guida

RITENUTO IN DIRITTO

1. In via preliminare va ricordato che alla questione “se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, le Sezioni Unite hanno, all’esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019, dato risposta positiva.”
2. Il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’intervenuta pronuncia n. 88 della Corte costituzionale del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019. La Consulta ha, infatti, dichiarato incostituzionale l’art. 222 cod.strada nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Più precisamente nella sentenza citata si legge che “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada”. La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell’art. 136, ultimo comma, Cost., che l’art. 222, comma 2, cod.strada ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento, dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicata.
3. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, con rinvio al Tribunale di Firenze che procederà all’applicazione della sanzione amministrativa alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

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